Aggiornamento giurisprudenza diritto scolastico

giurisprudenza 01/10/09
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In collaborazione con l’Avv. Ezio Ventura e con l’ Avv. C. Giurdanella

Tribunale Civile di Terni – Ordinanza 24 giugno 2009 (legittimità della esposizione del crocifisso in un’aula scolastica).
Crocifisso esposto nell’aula scolastica – rimozione da parte del docente nelle proprie ore di lezione – volontà contraria alla rimozione della classe – diffida del Dirigente scolastico – condotta discriminatoria – non sussiste.
 
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Corte dei Conti – Sentenza n. 70/2009 (Comportamento del docente e danno all’immagine della Amministrazione scolastica)
Video su "You Tube” – docente intento a fumare in classe davanti agli studenti – Illecito amministrativo-contabile – componenti strutturali dello stesso (condotta, danno erariale, nesso di causalità, elemento psicologico) – sussistenza – Danno all’immagine dell’Amministrazione – sussistenza – determinazione in via equitativa.
 
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Consiglio di Stato – Sentenza n. 2516/2009 (Valutazione corsi di perfezionamento FOR.COM. nelle graduatorie ad esaurimento).
I corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario (FOR.COM. nella specie) articolati su base annuale e conclusisi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi, danno titolo, in sede di formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola, all’attribuzione di un punteggio pari a 3, ai sensi del punto C.7 della tabella allegata al d.m. 15 marzo 2007 n. 27, e non all’attribuzione di un punteggio pari a 1 ai sensi del successivo punto C.8 della citata tabella.
 
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TAR Sardegna – Sentenza n. 141/2009 (scrutini finali e valutazione dello studente).
Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina, costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo, basata, oltre che sugli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso dell’ultimo trimestre o quadrimestre, anche sul complessivo impegno, interesse e partecipazione dello studente all’attività didattica.
La mancata attivazione dei corsi di recupero non vizia il giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, così come non incide su di esso la mancata assunzione da parte della scuola di iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell’alunno.
Non possono inficiare il provvedimento di non promozione le eventuali omissioni della scuola nel comunicare allo studente o alla sua famiglia le specifiche carenze nelle singole discipline che hanno determinato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe superiore.
Nessuna norma o criterio di logica preclude al Collegio Docenti di stabilire, purché prima dell’inizio degli scrutini, a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.
 
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TAR Lombardia – Sentenza n. 213/2009 (irrilevanza degli errori materiali nel giudizio di non ammissione di uno studente).
Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.
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TAR Lazio – Sentenza n. 7076/2009 (esami di stato: credito formativo e religione cattolica)
O.M. 26/07 e 30/08 (Istruzioni e Modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato) – credito formativo e religione cattolica – violazione del principio del pluralismo – discriminazione di carattere religioso – violazione della la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 1985 (recante applicazione del concordato del 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede) – sussistenza.
Le ordinanze impugnate – n. 26/07 e n. 30/08, relative Istruzioni e Modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato – si pongono in radicale contrasto con la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 1985 (recante applicazione del concordato del 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede), in quanto l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni (islamica, ebrea, cristiane, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica.
Difatti in una società democratica, al cui interno convivono differenti credenze religiose, certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali.
In tale ottica non pare che le ordinanze qui impugnate rispettino il principio di imparzialità e di par condicio tre la confessioni che è alla base della neutralizzazione dei contrasti tra le diverse confessioni nelle democrazie occidentali contemporanee.
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TAR Lazio – Sentenza n. 07528/2009 (illegittimità del divieto assoluto di modificazione dei libri di testo).
La circolare n. 16 del febbraio 2009 nell’imporre il divieto assoluto di modificazione dei libri di testo nel quinquennio introduce criteri restrittivi nelle operazioni di scelta dei libri di testo, travalicando la potestà di istruzione del Ministero e mancando di rispettare, sotto tale profilo, la normazione sovraordinata.
Vanno annullati dunque la lettera b) ed il primo periodo del penultimo comma del punto 3.3 della Circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 nella parte in cui non prevedono la deroga recata dall’espressione "Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" stabilita dal secondo periodo dell’art. 5 del D.L. n. 137/2008 nella cadenza quinquennale per l’adozione dei libri di testo.
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Consiglio di Stato – Sentenza n. 1892/2009 (Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe).
Le valutazioni della Commissione di esame sulla maturità complessiva del candidato hanno un effetto di complessivo assorbimento delle valutazioni del Consiglio di classe, in quanto la fase valutativa svoltasi in esito alla pronuncia cautelare del TAR è sovrapponibile per intero a quella oggetto di esame e riguarda circostanze omogenee; difatti “l’esame di maturità, pur vertendo, all’epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica.”
 
 
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TAR Veneto – Sentenza n. 375/2009 (sicurezza edifici scolastici e normativa antincendio)
Le disposizioni sulla sicurezza in materia di evacuazione degli edifici scolastici esistenti di cui al d.m. 26 agosto 1992 sono norme vincolanti per l’amministrazione, e vanno considerate nel loro complesso e non frammentariamente.
La violazione delle suddette norme non può essere considerata in astratto ma va verificata in concreto, con riguardo a ciascun edificio scolastico, alle vie d’uscita esistenti ed all’affollamento reale delle sue aule, una volta che il procedimento amministrativo per la loro formazione sia stato completato, al termine della fase di determinazione dell’organico di fatto.
TAR Veneto – Sentenza n. 375/2009 su http://www.dirittoscolastico.it/tar_veneto_3752009_.html
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Consiglio di Stato – Sentenza N. 1550/09 (Attività lavorativa degli L.S.U., inclusione nelle graduatorie provinciali ed annullamento d’ufficio)
L’utilizzo dell’attività lavorativa degli L.S.U. "non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro", mentre ciò che rileva ai fini della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale non è tanto la circostanza di aver prestato una qualunque attività di servizio nell’ambito dell’organizzazione scolastica, quanto – piuttosto – la circostanza (non surrogabile attraverso indebite assimilazioni) di aver intrattenuto con l’amministrazione scolastica un vero e proprio rapporto di impiego a tempo determinato.
In caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inquadramento (cui è senz’altro assimilabile, ai fini del decidere, il provvedimento di inclusione nelle graduatorie) non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela, in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello a risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base alla normativa, il che significa che per procedere all’annullamento d’ufficio di un inquadramento illegittimo è sufficiente l’esigenza di ripristinare la legalità.
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Cassazione Sezioni Unite – Sentenza n. 16102 del 09.07.2009 (L. 104 e limiti alla intrasferibilità del lavoratore nel caso di incompatibilità ambientale).
La tutela di cui all’art. 33, comma 5, seconda parte, della legge n. 104 del 1992, che riguarda le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnicoproduttive, non è applicabile in caso di soppressione del posto o di incompatibilità ambientale.
In particolare, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
In questo caso difatti il trasferimento d’ufficio del lavoratore per incompatibilità ambientale, oltre a rispondere alle esigenze di funzionamento dell’azienda o dell’ente pubblico, concorre, evitando la cessazione del rapporto di lavoro, a realizzare le finalità dell’assistenza alla persona handicappata, poiché la perdita del lavoro comporterebbe per il familiare uno squilibrio di assetti destinato a mettere a rischio la stessa possibilità dell’assistenza.
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Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sentenza n. 477/2009 (Concorso Dirigenti scolastici regione Sicilia e violazione del principio del collegio perfetto nella correzione degli elaborati).
La correzione degli elaborati con una Commissione incompleta – in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341 – appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.

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