Agevolazione prima casa, concessa se richiesta davanti al notaio

Redazione 10/05/16
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La richiesta dei benefici fiscali per la prima casa deve essere corredata dall’istanza relativa al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa viceversa l’ufficio può revocare l’agevolazione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, con la sentenza n. 8355 depositata il 27 aprile 2016.

Il caso

L’ufficio finanziario impugnava la sentenza di appello che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione emesso in revoca dei benefici fiscali provvisoriamente concessi, eccependo che i giudici avevano ritenuto la sussistenza dei benefici fiscali sotto il profilo (alternativo al trasferimento di residenza) dello svolgimento di attività lavorativa nello stesso comune di ubicazione dell’immobile acquistato come prima casa.

In sostanza la CTR aveva ritenuto che la concessione del beneficio spettasse nonostante l’acquirente non avesse dichiarato il requisito dello svolgimento di attività lavorativa.

La decisione

Lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio del comune dove è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni della prima casa costituisce un requisito sostanziale di tali agevolazioni; paritetico, autonomo ed alternativo a quello del trasferimento della residenza, nel medesimo comune, entro 18 mesi dall’acquisto.

Sicché la sua esplicitazione in occasione della stipulazione dell’atto pubblico di acquisto (al quale la legge correla l’imposizione agevolata) deve ritenersi essenziale al fine del riconoscimento dei benefici.

In primo luogo, in tanto l’agevolazione può essere riconosciuta, in quanto l’avente diritto ne faccia esplicita richiesta ed opzione in occasione dell’acquisto avanti al notaio; chiamato, quest’ultimo, a raccogliere e riportare in atto le dichiarazioni rilevanti resegli dalle parti contraenti, nonché ad allegare all’atto stesso tutta la documentazione necessaria per legge o volontà delle parti, nella quale certamente rientra – ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale in oggetto – quella concernente il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa dell’acquirente. Sotto questo aspetto, non appare rilevante che tra le dichiarazioni tassativamente richieste dalla disciplina agevolativa di specie non rientri quella partitamente dedicata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Posto che la necessità di quest’ultima discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza; avente contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo.

In secondo luogo, la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione (non già, pena l’inammissibile introduzione di elementi di incertezza dell’imposizione, in epoca successiva); tale attività di verifica, d’altra parte, non potrebbe che essere mirata all’accertamento in concreto del medesimo presupposto agevolativo (e solo di questo) prescelto dal contribuente, come da questi indicato in atto.

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