Agenzia delle Entrate: quando gli accertamenti non sono validi

Redazione 31/01/17
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Al via gli accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap. Gli anni di riferimento degli accertamenti di questi giorni sono il 2011 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, 2010 in caso di omessa dichiarazione.

In tema di accertamenti fiscali era intervenuta la Legge di Stabilità 2016, la quale ha introdotto un differente termine per quello relativo alle imposte sui redditi e sull’IVA.

In particolare, il Fisco disporrà di più tempo per effettuare l’accertamento, che può ora avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, e non più entro il quarto, quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione, invece, l’accertamento può essere notificato in termini ancora maggiori, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

La nuova normativa sarà applicabile dal 2017, e quindi a partire dall’anno d’imposta 2016, in quanto si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi.

 

Quali sono le altre novità della Legge di Stabilità?

In caso di mancata dichiarazione, è stato esteso l’allungamento dei termini d’accertamento anche alla dichiarazione IVA. In questo caso il termine per l’accertamento è fino all’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione.

Inoltre, è stata abrogata la norma in virtù della quale i termini per l’accertamento IVA, nonché sulle imposte dirette, raddoppiavano per violazioni che comportassero obbligo di denuncia.

 

Accertamento Imposte Dirette 2015

L’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 Testo Unico in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 241 del 1997, disciplina i termini temporali per l’accertamento delle dichiarazioni relative alle imposte dirette fino a 31 dicembre 2015 (anche per l’Unico 2016 ad esempio).

In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, nonché nei casi di nullità, invece, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

Nullità della notifica: come evitarla?

Prima di tutto, è bene precisare che la decadenza dei termini non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario.

La notifica si intende perfezionata in modo diverso a seconda di chi sia il destinatario: per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate vale pertanto la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, mentre per il destinatario vale sempre la data di ricezione dell’atto.

 

Integrazione e Autodichiarazione

Infine, le dichiarazioni e le presentazioni potranno sempre essere integrate delle informazioni mancanti e corrette in quelle errate, purché ciò avvenga entro il termine per l’accertamento, incluse quelle che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o debito e credito di imposta.

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