Agenzia delle Entrate Direzione centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 novembre 2006 – RISOLUZIONE N. 132 del 13.11.2006 Oggetto: AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobil

risoluzione 21/12/06
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BOLLO – Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati
Agenzia delle Entrate Direzione centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 novembre 2006
RISOLUZIONE N. 132 del 13.11.2006 Oggetto: AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati ex art. 7, comma 1, d.l. n 223 del 2006 – Imposta di bollo
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Automobile Club d’Italia fa presente che:
L’art. 7, comma 1 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati) del suddetto Decreto prevede che: “L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”.
Con il d.P.R. n. 445 del 2000 è intervenuta l’abrogazione “delle autentiche amministrative e della relativa imposta di bollo …”.
Quanto sopra premesso, l’Ente interpellante chiede se le autentiche di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 sono soggette o meno all’imposta di bollo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che, le autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248, dispone che: “L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”
La suddetta disposizione – che non ha natura tributaria – introduce la facoltà per il cittadino di avvalersi, in alternativa al notaio, di particolari modalità di autenticazione della firma, rivolgendosi ai comuni o agli sportelli telematici dell’automobilista Precisa inoltre che l’autentica di firma deve essere eseguita gratuitamente, ad eccezione dei previsti diritti di segreteria. Pertanto, la stessa deve essere eseguita senza che i soggetti che eseguono l’autenticazione possano chiedere somme diverse dai diritti di segreteria.
Ciò posto risulta evidente che con il termine ‘gratuitamente’ il legislatore non ha inteso introdurre esenzioni in materia di imposta di bollo.
Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe altrimenti il rapporto regola-eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale.
Infatti, per quanto riguarda l’autenticazione, l’articolo 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 – approvata con d.m. 20 agosto 1992 – stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine nella misura di ‘ 14,62 per “Atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali (…)”.
Inoltre, il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all’articolo 38 [1] pone il divieto alle Amministrazioni pubbliche di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dal cittadino agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori ed esercenti di pubblici servizi. Il venir meno dell’obbligo di autenticazione della sottoscrizione comporta l’inapplicabilità dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (articolo 37, comma1).
Tuttavia, persistono taluni atti per i quali le suddette autentiche sono indispensabili.
In tali casi, non essendo prevista alcuna esenzione nella tabella allegato B annessa al predetto d.P.R. n. 642 del 1972, che contempli le autenticazioni delle sottoscrizioni oggetto del quesito, le stesse sono soggette all’imposta di bollo ai sensi del citato articolo 1 della tariffa.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209 [2].


[1] Questo è l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa :
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore é identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
[2] Gli articoli 4 e 5 del D. M. 26 aprile 2001, n. 209:
4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la Stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell’art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria.

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