Addebito della separazione e altra situazione sentimentale sui social network

Scarica PDF Stampa
A volte pubblicando o scrivendo sui social network qualcosa relativa al privato si rischia di peccare di ingenuità.

Potrebbe accadere che a causa di queste pubblicazioni, si possa essere trascinati davanti a un giudice, perché ritenuti responsabili della fine di un matrimonio.

Fare gli esibizionisti su Facebook si potrebbe rivelare un comportamento “pericoloso”.

Rendere pubblica un’altra relazione sui social potrebbe costare caro, in particolare se si ha una causa di separazione in corso e un ex che ha chiesto l’addebito, vale a dire la responsabilità della rottura del vincolo matrimoniale.

In presenza di simili circostanze, potrebbe essere meglio evitare di esporsi molto.

Eventuali “prove” potrebbero essere utilizzate contro.

Lo ha affermato una recente sentenza del tribunale civile di Bari (Trib. civ. Bari sent. n. 2525/20), che ha addebitato la fine del matrimonio a una donna che su Facebook, alla voce “situazione sentimentale”, aveva scritto “fidanzata” con un altro uomo, pubblicando foto della sua dolce metà e un’emoticon a forma di anello.

 

Prima di scrivere sulla questione specifica, scriviamo qualcosa sul significato e su quando si può chiedere l’addebito della separazione.

 

Addebito della separazione

La separazione dal coniuge in vista dell’ottenimento del divorzio in un momento successivo, si può sempre chiedere.

Per fare in modo che si possa avere una sentenza di separazione con addebito, devono essere fornite le prove del comportamento colpevole dell’altro coniuge, che si formalizzino con la violazione dei doveri matrimoniali.

In termini giuridici, l’addebito è l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio che può essere fatta a carico di uno o di entrambi i coniugi.

Ognuno dei coniugi può sempre chiedere la separazione senza dovere trovare per forza nel comportamento dell’altro, un motivo di giustificazione.

Si rende sufficiente il fatto del venire meno dell’amore, dell’affetto o della comunione morale e materiale perché si possa procedere con una richiesta di separazione e successivo divorzio.

Quando la fine dell’unione si determina perché uno dei due coniugi viola le regole del matrimonio imposte dal codice civile, il giudice dichiara a suo carico il cosiddetto “addebito”.

In quali circostanze si può chiedere l’addebito della separazione

In questa sede scriveremo alcuni dei casi che determinano la richiesta di separazione con addebito.

Il tradimento

Non è necessario che l’infedeltà si concretizzi attraverso la prova di una congiunzione fisica tra il coniuge e l’amante, a questo scopo è sufficiente anche il semplice coinvolgimento emotivo.

Ad esempio, una chat amorosa o piena di complimenti “spinti”.

Le violenze e le vessazioni

Per potere avere separazione con addebito si rende sufficiente anche un unico episodio violento.

La violenza non si deve per forza concretizzare in una violenza fisica, potrebbe essere anche psicologica oppure essere rappresentata da vessazioni.

Il marito che costringe la moglie a non uscire di casa per gelosia o che limita in altri modi la sua libertà può subire l’addebito.

L’abbandono del tetto coniugale

La convivenza rappresenta uno dei doveri del matrimonio.

Il coniuge che se ne va da casa senza l’intenzione di ritornare o per un periodo protratto che non sia di pochi giorni dedicati alla riflessione, può subire l’addebito.

Deve risultare che l’allontanamento sia avvenuto senza una giusta causa, come quando una donna se ne va per evitare di essere picchiata.

La mancanza di assistenza morale

Ognuno dei coniugi deve aiutare l’altro e lo deve assistere nei momenti di difficoltà.

Il coniuge che, in presenza di una grave malattia fisica o mentale dell’altro, se ne disinteressasse potrebbe subire l’addebito.

La mancanza di assistenza materiale

Ognuno dei coniugi deve contribuire alle esigenze dell’altro e della famiglia in proporzione alle sue capacità.

Ad esempio, se uno dei due coniugi non lavora o ha un reddito molto basso, l’altro, nei limiti delle sue possibilità, lo deve sostenere.

Il sostegno non deve essere per forza in denaro ma anche in natura, non facendogli mancare niente di quello del quale ha bisogno per vivere, comprandogli il cibo, i vestiti e altro.

 

La violazione della privacy

La sfera della riservatezza deve essere rispettata anche tra marito e moglie.

In presenza di comportamenti che rientrano nella vita intima del coniuge, si può avere addebito.

Ad esempio, il marito che in qualche modo controlli la moglie.

La commissione di reati

Insieme al dovere di rispetto c’è anche quello di non violare le norme giuridiche, in primo luogo quelle a carattere penale.

Tra coniugi non è possibile che esistano i reati di furto, truffa o appropriazione indebita.

In presenza di altre circostanze che determinino un comportamento penalmente rilevante può dare luogo all’addebito.

Le offese

Il rispetto deve essere anche verbale.

Nonostante l’ingiuria sia stata depenalizzata, le offese continue ai danni del coniuge possono comportare l’addebito.

I rapporti sessuali

In un matrimonio, tra i coniugi avere rapporti sessuali rientra nei doveri di assistenza morale. L’astensione dagli stessi senza che ci sia una giusta causa, può determinare l’addebito, ma di sicuro non può giustificare una costrizione, che diventerebbe violenza sessuale.

Ritorniamo alla questione relativa al titolo.

I fatti in questione

La donna, all’epoca dei fatti, era ancora sposata con un uomo affetto da sclerosi multipla, a causa della quale era invalido e in sedia a rotelle.

Lei ha iniziato a frequentare un altro uomo, rendendo ufficiale la relazione su Facebook e, durante un viaggio in Sud America, suo paese di origine, ha deciso di lasciare il marito e di trasferirsi dal fidanzato.

In seguito i due coniugi hanno avviato una causa di separazione giudiziale.

L’ex marito ha chiesto l’addebito della separazione all’ex moglie con una memoria integrativa, che l’accusava di averlo tradito.

Una violazione dei doveri matrimoniali resa pubblica attraverso il social network.

Secondo l’ex moglie e il suo legale, la domanda di addebito era stata considerata tardiva, mentre per il tribunale è può essere presentata in un momento successivo e non nell’atto introduttivo.

Secondo il giudice civile di Bari, l’addebito deve essere riconosciuto, perché l’ufficializzazione della relazione a mezzo social, rappresenta la prova che la relazione extraconiugale essendo iniziata da molto tempo e durante il matrimonio, fosse motivo per rendere intollerabile la prosecuzione dei rapporti.

La donna, da parte sua, non ha cercato di cambiare i fatti, confermandoli.

Volume consigliato

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento