Acquisto bitcoin e autoriciclaggio: la Cassazione fa il punto

Scarica PDF Stampa
Configura il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta, in tal modo realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, adeguate a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro. Lo ha statuito la II Sezione Penale (Sentenza n. 27023 del 13/07/2022).

     Indice

  1. La condotta di acquisto di criptovalute
  2. La determinazione della competenza per territorio
  3. L’aggravante della minorata difesa
  4. Il bitcoin è moneta virtuale

1. La condotta di acquisto di criptovalute

La Cassazione, premettendo che il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (Cass. sez. 2, n. 38838/2019), nella specie esaminata ha rilevato che il denaro proveniente dalla commissione delle truffe era stato utilizzato per l’acquisto di criptovalute tramite l’effettuazione di una serie di bonifici, partiti dal conto corrente acceso presso una banca on line e indirizzati ad una banca tedesca. Per il collegio la condotta finalizzata all’occultamento della provenienza delittuosa si era realizzata, quindi, nella prospettiva accusatoria, rilevante per la determinazione della competenza, con i bonifici coi quali le somme di provenienza illecita erano state impiegate per comprare moneta virtuale.

2. La determinazione della competenza per territorio

Lo stesso collegio ha quindi analizzato il luogo di impiego del denaro (da provento delle truffe a prezzo di acquisto di bitcoin) ossia il conto corrente sul quale le somme sono confluite dalle persone offese, vittime dei raggiri, e destinate al mercato estero, rilevando al contempo che, ai fini della competenza per territorio, occorre fare riferimento al Tribunale del luogo in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto quel conto corrente e ha operato da remoto, dando disposizioni per immettere nel circuito finanziario il capitale illegittimamente acquisto.


Potrebbero interessarti anche:


3. L’aggravante della minorata difesa

Alla fattispecie, i giudici del merito cautelare avevano applicato il principio di diritto secondo cui in tema di truffa “on line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (Cass. sez. 2, n. 28070/2021).

4. Il bitcoin è moneta virtuale

La moneta virtuale, per il collegio di legittimità, non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’articolo 648 ter.1 c.p., ribadendo che:

  • l’indicazione normativa ex art. 648 ter.1 c.p., delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attività suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa;
  • possono essere ricondotte nell’ambito della dizione di “attività speculativa” (della quale il legislatore, non a caso, non offre rigida definizione) molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite;
  • le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento (sul punto, il parere della BCE riportato a pag. 18 dell’ordinanza, recepito nella V direttiva UE antiriciclaggio 2018/843);
  • come sottolineato in dottrina, la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite).

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento