Ecco perchè i Bitcoin e le Criptovalute non sono Moneta Elettronica

Redazione 18/12/18
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a cura di Stefano Comellini

Per moneta elettronica si intende “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento … e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica” (art. 2, n. 2, Direttiva 2009/110/CE; 2^ direttiva IMEL).

La moneta elettronica

In altri termini, la moneta elettronica è la carta di pagamento “prepagata”. Quella carta, cioè, il cui credito, ad ogni utilizzazione, non viene detratto da un conto corrente bancario (come accade, invece, per le “carte di debito”, meglio note come carte “bancomat”) bensì da fondi caricati sulla stessa carta. In pratica, il titolare della carta versa in anticipo (e, per questo, non viene effettuata alcuna valutazione sulla solvibilità del richiedente la carta, a differenza di quanto accade nel caso di richiesta di rilascio di una “carta di credito” dove, generalmente, viene richiesta al richiedente l’esibizione della propria busta paga) una somma di denaro per poterne avere la disponibilità (di spesa o di prelievo presso gli sportelli automatici) attraverso la carta stessa. Ogni pagamento o prelievo effettuato viene immediatamente addebitato con detrazione della somma dal fondo disponibile.

La moneta elettronica deve possedere i seguenti requisiti: presenza di un valore monetario; il valore deve essere memorizzato elettronicamente; il valore rappresenta un credito verso l’emittente (generalmente Banca o IMEL – Istituto di moneta elettronica); il valore viene emesso per consentire operazioni di pagamento (versamento, trasferimento o prelievo di fondi); il valore viene accettato quale mezzo di pagamento da persone diverse dall’emittente.

Inoltre la moneta elettronica deve essere un mezzo i pagamento a “spendibilità generalizzata” (cioè utilizzabile, “potenzialmente”, presso una serie illimitata di operatori e per una serie illimitata di beni o servizi).

La moneta elettronica ha, poi, piena efficacia “solutoria” (cioè, di idoneità a pagare un debito) in caso di preventiva accettazione da parte del creditore. Va però precisato che a livello normativo (D.L. n. 179/2012, c.d. Decreto Crescita bis e Legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016), in determinati casi (“soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali”), è disposta l’impossibilità di rifiutare i pagamenti eseguiti con carte di pagamento (quindi anche con carte prepagate).

Importante: le monete elettroniche rappresentano in forma digitale le valute “tradizionali” a corso legale (euro, dollari, ecc.).

Le criptovalute

Per criptovalute (o meglio, valute virtuali), invece, si intende, “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Questa è la testuale definizione (delle “valute virtuali”) introdotta nel nostro ordinamento dal recente D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (decreto di recepimento della Direttiva UE 2015/849, c.d. “IV direttiva antiriciclaggio”).
Nel sistema Bitcoin (e nelle criptovalute in generale), rispetto alla moneta elettronica, manca la presenza di un terzo soggetto, oltre al pagatore ed al beneficiario del pagamento. Manca, cioè, il soggetto (la banca o l’IMEL) intermediario nella transazione; quello, cioè, che ha ricevuto anticipatamente il deposito di fondi e che assume il ruolo di garante di colui che utilizza la carta prepagata. A differenza della moneta elettronica, infatti, il trasferimento di bitcoin avviene in maniera diretta tra le parti, peer-to-peer, person to person, senza la presenza di soggetti (o di istituzioni) intermediari.

Inoltre i soggetti che emettono (anzi, “minano”) criptovalute non rientrano nelle categorie di soggetti (principalmente gli istituti di credito e gli IMEL) ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica (art. 114-bis, Testo Unico Bancario).

Già il Tribunale di Verona, nella prima sentenza (n. 195 del 24.01.2017) pronunciata da un giudice italiano in materia di criptovalute, aveva sottolineato come “attenta dottrina” definisce i bitcoin come uno “strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online” costituito da “una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer”.

Moneta, però, che non ha corso legale. Anzi, per essere pignoli, neppure moneta nel senso proprio del termine, in quanto priva di un apparato normativo che ne stabilisce l’ efficacia “solutoria” (cioè la funzione di mezzo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie). Semmai si può definire come una “moneta contrattuale”, valida, nei meccanismi di scambio, per accordo tra le parti (debitore e creditore, pagante e beneficiario) che, pur non essendo legalmente vincolate ad accettarla come strumento di pagamento, la utilizzano come tale per loro esclusiva volontà. Pertanto non è un mezzo di pagamento “canonico”, assimilabile ad una moneta avente corso legale, ma ad una specie di moneta “privata” o “consensuale”, non emessa da entità governative e non controllata da autorità centrali, utilizzabile come mezzo di scambio convenzionale nel momento in cui qualcuno sia disposto ad accettarla.

Da tutto quanto sopra ne consegue che le criptovalute (anzi, valute virtuali, così come le chiama il citato D. Lgs. n. 90/2017) non sono da ritenere soggette ai meccanismi normativi previsti dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento (nota come “PSD2”). Del resto non rientrano nella definizione di “fondi” contenuta in tale Direttiva, secondo la quale vi rientrano esclusivamente “le banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica”.
Pertanto, si può affermare che i Bitcoin (e le Criptovalute in generale, anzi, per essere più precisi, le c.d. “Valute Virtuali”) non sono Moneta elettronica.

Il presente contributo è tratto da

La moneta elettronica

Con un taglio pratico, il testo esamina il complesso panorama normativo della moneta elettronica e dei pagamenti digitali, alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva UE 2015/2366, recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 218/2017.Il volume affronta il problema delle frodi nelle operazioni di pagamento elettronico (phishing, clonazione di carte di credito, ecc.) e della tutela prevista per gli utenti, con ampio spazio alla giurisprudenza in materia. Completa la trattazione un’analisi tecnica-giuridica dell’emergente fenomeno delle valute virtuali (criptovalute), con chiarimenti sulla normativa applicabile, anche sotto il profilo fiscale e dell’antiriciclaggio.Stefano Comellini Avvocato in Bologna, patrocinante in Cassazione, si occupa prevalentemente di Diritto Industriale, Diritto Informatica e delle Telecomunicazioni nonché della disciplina della Privacy. È iscritto nell’elenco dei rappresentanti presso la EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale). Relatore in convegni, è particolarmente attivo sui social network, dove svolge attività di divulgazione giuridica. Nel 2002 il sito www.comellini.it, da lui curato, ha ottenuto, dalla giuria di “Italex Award 2002 – il premio per i migliori siti giuridici italiani”, il riconoscimento di migliore studio legale online.Marco Vasapollo Ingegnere Informatico, ha conseguito la laurea magistrale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha svolto l’attività di docente in corsi di programmazione e di consulente di aziende nazionali ed internazionali su progetti in ambito assicurativo, bancario, amministrativo e della logistica su larga scala. Nel 2017 ha fondato MetaRing, una Startup di Software. Attualmente si occupa di consulenza ed evangelizzazione del paradigma blockchain ed è procinto di lanciare Aequalitam, lo spin-off di MetaRing interamente dedicato al mondo blockchain e SmartContract.Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giuri- sprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.

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