Il Comune deve accogliere la richiesta di accesso civico relativa ai dati personali e ai curricula dei membri nominati in una commissione consultiva dell’ente locale.
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Indice
1. I fatti
Il Garante regionale dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto formulava al Garante per la protezione dei dati personali una richiesta di parere in ordine ad un provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico generalizzato che aveva adottato un comune locale. In particolare, un soggetto istante aveva presentato ad un comune della regione Veneto una richiesta di accesso civico relativa alle manifestazioni di interesse che gli attuali membri della commissione consultiva della mobilità del predetto comune avevano inviato al sindaco, per poter essere nominato nella suddetta commissione.
Il comune aveva rigettato la richiesta di accesso civico alla suddetta documentazione relativa ai membri della commissione, in quanto all’interno delle manifestazioni di interesse alla nomina di membro della commissione consultiva per la mobilità del Comune, erano contenuti i dati anagrafici e di cittadinanza, la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici, i dati relativi alla conoscenza sul funzionamento della commissione e alla maturata esperienza e competenza in materia, nonché i curricula dei suddetti membri della commissione. In considerazione di ciò, secondo l’ente locale non era possibile procedere alla diffusione di tali dati senza un espresso consenso da parte degli interessati.
Il soggetto istante, ritenendo illegittimo il rifiuto all’ostensione dei documenti richiesti da parte del comune, aveva presentato un ricorso al garante regionale dei diritti della persona, insistendo nella propria richiesta di accesso civico e precisato che i dati in questione non potevano ritenersi informazioni sensibili e che il comune avrebbe comunque potuto oscurare i dati personali degli interessati.
Il garante regionale aveva così formulato all’autorità in materia di protezione dei dati personali la richiesta di un proprio parere in merito all’istanza di accesso civico in questione.
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2. Le valutazioni del Garante
Il Garante ha preliminarmente evidenziato che lo statuto del Comune in questione stabilisce che il consiglio comunale possa istituire delle commissioni consultive, con durata temporale limitata, per esaminare e fornire consigli all’amministrazione in ordine a determinati problemi di carattere straordinario e che i membri di tali commissioni possono essere nominati tra i rappresentanti di associazioni e i cittadini in possesso di determinati requisiti. Nel caso di specie, il consiglio comunale aveva istituito la commissione consultiva per la mobilità, la quale aveva competenza in materia di trasporti e di mobilità in generale con riferimento al territorio comunale. In particolare, con la delibera in questione, il Consiglio aveva attribuito alla suddetta commissione poteri consultivi, di studio e di ricerca in tema di mobilità e trasporti nel territorio comunale. Per quanto riguarda la formazione della commissione, la delibera consiliare stabiliva che la stessa deve essere composto da nove membri, nominati dal sindaco sulla base delle candidature pervenute attraverso delle manifestazioni di interesse inviate a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato sul sito comunale per almeno 15 giorni. Inoltre la delibera prevedeva che i membri della commissione dovevano essere nominati tra persone non facenti parte del consiglio o della giunta comunale in carica, ma in possesso di adeguate competenze specifiche sulle materie della commissione stessa.
Dopo aver esaminato il modello di manifestazione di interesse relativo alla commissione consultiva in questione, il garante ha ritenuto che detto modulo conteneva dati personali degli interessati (fra i quali le indicazioni anagrafiche, di cittadinanza e di godimento dei diritti civili e politici) e che allo stesso doveva essere allegato un curriculum personale contenente informazioni sulla conoscenza del funzionamento della commissione e sulla maturata esperienza e competenza nel settore da parte dell’interessato.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta di accesso civico formulata dall’istante non aveva ad oggetto tutte le manifestazioni di interesse inviate da soggetti interessati che poi non erano stati selezionati quali membri della commissione, bensì soltanto le manifestazioni di interesse che erano state inviate da coloro i quali, successivamente, erano diventati componenti della commissione consultiva in quanto appositamente nominati dal sindaco (inoltre, il garante ha altresì precisato che i suddetti soggetti risultava ancora in carica anche al momento del parere da parte del garante).
3. Il parere del Garante
Il Garante ha evidenziato come la normativa statale in materia di trasparenza stabilisce un ampio e generale regime di trasparenza in ordine ai dati delle persone che sono titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza con enti pubblici, delle persone che sono titolari di incarichi politici (anche non elettivi) e di coloro i quali sono titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.
Infatti, con riferimento a tali tipologie di soggetti, la normativa statale prevede degli specifici obblighi di pubblicazione on-line dei propri dati nonché degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina e del curriculum vitae.
In considerazione di ciò, nell’esaminare la richiesta di accesso civico in questione, il comune avrebbe dovuto adeguatamente valutare il regime di pubblicità dei dati, anche personali, che riguardano i suddetti soggetti. In particolare, trattandosi di membri di una commissione consultiva dell’ente pubblico, secondo il garante, non è possibile invocare il mancato consenso dell’interessato per escludere l’accesso ai documenti in questione. A meno che, non vi siano dati e informazioni personali che sono eccedenti sproporzionati alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
In conclusione, il garante ha rilevato che il comune dovrà riesaminare il provvedimento di diniego dell’accesso fisico, permettendo all’istante di accedere ai dati e ai curricula dei componenti in carica della commissione consultiva, eventualmente selezionando e oscurando le informazioni personali di questi ultimi (contenuti nei documenti) che il Comune valuti sproporzionate, eccellenti e non pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza imposta dalla normativa statale (quali per esempio, la residenza, i recapiti, i codici fiscali, le sottoscrizioni autografe, le informazioni sulla qualità e sulle esperienze maturate – contenute nei curricula – che non sono rilevanti in quanto non attinenti alle competenze specifiche sulle materie della commissione consultiva in questione).
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