Cosa accade qualora si accerti tardivamente che l’imputato è deceduto prima della decisione? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell’art. 150 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: se si accerta tardivamente la morte dell’imputato, la sentenza va corretta ex art. 130 c.p.p. per errore materiale
1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell’art. 150 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
La Corte di Appello di Genova confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed E. 420,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’accusato il quale deduceva, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell’art. 150 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell’imputato nonostante lo stesso fosse deceduto.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’impugnazione e, in particolare, il ricorso per Cassazione, proposto dal difensore dell’imputato dopo la morte dello stesso è inammissibile per difetto di legittimazione, perché, se è vero che l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell’imputato un autonomo potere d’impugnazione, tale legittimazione a impugnare viene meno con la morte dell’imputato, atteso che questo evento determina l’estinzione del mandato che era stato a suo tempo conferito al difensore (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019; Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015).
Oltre a ciò, gli Ermellini facevano però altresì presente – una volta rilevato che la sentenza, emessa dopo la morte dell’imputato, si deve ritenere giuridicamente inesistente (Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019; in tale senso, anche: Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006), in quanto manca il soggetto processuale nei cui confronti fare valere la pretesa punitiva, cioè il presupposto essenziale del processo penale, con la conseguenza che la medesima sentenza è una mera realtà di fatto che non acquista autorità di cosa giudicata – che, qualora si accerti tardivamente che l’imputato è deceduto prima della decisione, la sentenza deve essere emendata, da parte del giudice che l’ha pronunciata, con il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui all’art. 130 cod. proc. pen..
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3. Conclusioni: se si accerta tardivamente la morte dell’imputato, la sentenza va corretta ex art. 130 c.p.p. per errore materiale
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa accade qualora si accerti tardivamente che l’imputato è deceduto prima della decisione.
Si afferma difatti in tale pronuncia che, ove si verifichi una situazione di questo genere, la sentenza deve essere emendata, da parte del giudice che l’ha pronunciata, con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione. 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto”.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso allo scopo di comprendere quale procedura debba essere attivata ove si determini una evenienza di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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