Accertamento della paternità dai campioni biologici in possesso del Ctu

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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8459/2020, ha respinto il ricorso presentato dall’erede di un uomo convenuto in sede civile dal figlio naturale per accertare il suo status.

Al contrario delle dichiarazioni del ricorrente, in sede civile si possono utilizzare i campioni biologici consegnati al Ctu incaricato, senza correre il rischio di violare la privacy, in relazione alla prevalenza dell’interesse giudiziario.

Il Ctu non è obbligato a presenziare a ogni azione peritale, come ha sostenuto il ricorrente.

Lo stesso, nello svolgimento del suo incarico, si può avvalere del supporto di esperti e collaboratori.

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Il rapporto di filazione

La materia della filiazione è stata profondamente modificata dalla riforma determinata con legge n. 219 del 2012 e con il successivo decreto attuativo n. 154/2013.

Il cambiamento principale rispetto alla regolamentazione precedente, è relativo al superamento di ogni distinzione nella disciplina tra filiazione legittima e naturale e nella parificazione tra figli naturali e figli legittimi.

L’attuale unicità dello status di figlio, stabilita  all’articolo 315 del codice civile, determina che nell’attuale impianto normativo, anche a livello terminologico, si distingua in modo esclusivo tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori dello stesso.

La disciplina è la stessa, e adesso anche i figli che in precedenza sarebbero stati definiti adulterini, hanno le stesse prerogative dei figli nati nel matrimonio.

I figli nati fuori dal matrimonio instaurano un reale rapporto di parentela anche con i parenti del genitore, con quello che ne consegue sotto l’aspetto successorio.

Una delle conseguenze principali della parificazione di stato è la scomparsa dell’istituto della legittimazione, con la quale in precedenza il figlio naturale poteva diventare legittimo.

La domanda di accertamento dello status di figlio naturale

La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado che ha accolto la domanda di accertamento dello status di figlio naturale.

Ha respinto la domanda riconvenzionale che ha richiesto il risarcimento del danno per “doloso occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione”.

 

I fatti della causa

L’erede soccombente ha deciso di ricorrere in Cassazione per portare avanti l’azione del padre, sollevando cinque motivi di doglianza, tra i quali i più rilevanti sono quelli che seguono.

Il terzo motivo, con il quale viene contestata la violazione e la falsa applicazione della normativa interna e comunitaria in materia di privacy, perché le informazioni personali sulla base delle quali è stata redatta la Ctu non si possono utilizzare nel processo civile, quando, come nel caso in questione, vengono rilasciati in modo illecito dalle relative strutture che li detengono, con evidente violazione dell’articolo 191 del codice di procedura penale, che vieta l’utilizzo di prove acquisite in modo illegittimo.

Il quarto motivo parla di nullità della Ctu perché le indagini sono state condotte da soggetti diversi rispetto all’ausiliario nominato dal Giudice, che non era neanche presente alle azioni.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 8459/2020 la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, motivando nel modo che segue l’infondatezza del terzo e del quarto motivo.

In relazione al terzo motivo del ricorso la Corte precisa che il regime della inutilizzabilità della prova prevista dall’articolo 191 del codice di procedura penale non può essere applicata al processo civile.

Le controversie che hanno in oggetto i diritti dei privati non richiedono le stesse garanzie richieste per il processo penale.

In sede civile il giudice non utilizza il limite delle prove tipiche, potendo utilizzare anche prove atipiche, la quale rilevanza dipende da una valutazione del magistrato.

Una volta esclusa la possibilità di applicare la regola della inutilizzabilità della prova prevista per il processo penale in quello civile, la Suprema Corte, dopo avere corretto la motivazione della sentenza di appello sul punto, chiarisce che sul diritto alla privacy del soggetto prevale “il trattamento delle informazioni personali se, effettuato per ragioni di giustizia, per tale intendendosi i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie (art. 47 Dlgs n. 196/2003 nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il dlgs n. 101/2018.)”.

Anche il regolamento europeo n. 679/2016 ammette una deroga al limite della privacy e al trattamento delle informazioni personali se è necessario “accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.

La Corte di Appello non ha violato la disciplina sulla utilizzabilità delle informazioni personali, perché in un processo, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria.

Giudicata infondata la contestazione sull’acquisizione dei vetrini con i campioni biologici relativi all’ago aspirato polmonare e al washing bronchiale, che secondo il ricorrente, una volta finito il trattamento “avrebbero dovuto essere distrutti, e non potevano essere ceduti dalle strutture sanitarie”.

La norma del Codice privacy che prevede la distruzione delle informazioni deve essere letta in modo sistematico, con altre disposizioni, tra le quali assume molta importanza l’articolo 22, comma 5.

Dalla lettura coordinata emerge che la conservazione delle informazioni personali, compreso il vetrino che contiene il campione biologico con le indicazioni idonee a identificare il soggetto al quale appartiene, è giustificata quando emergono finalità istituzionali dell’ente pubblico, come nel caso in questione, vale a dire l’impiego giudiziario delle informazioni biologiche.

Sono disposizioni che trovano conferma anche nel regolamento europeo 679/2016.

La consegna dei vetrini si deve qualificare come adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario che ha concesso al Ctu di acquisire anche “informazioni” presso terzi ai sensi dell’artitolo 194 del codice di procedura civile.

La Suprema Corte ha giudicato infondato anche il quarto motivo del ricorso, perché le linee guida del Garante privacy legittimano il Ctu a trattare le informazioni personali, nei limiti nei quali si deve adempiere in modo corretto l’incarico, anche se con i confini previsti per tutelare la riservatezza.

Lo stesso può anche ricorrere liberamente a collaboratori ed esperti, nei confronti dei quali valgono le stesse regole previste per il Ctu, che richiedono l’osservanza scrupolosa della riservatezza delle informazioni delle quali vengono a conoscenza.

Regole che il Ctu incaricato ha rispettato, non essendo possibile verificare, in relazione alla delega di alcune attività peritali, le omissioni nelle quali è incorso lo stesso, secondo la versione del ricorrente.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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