Accertamenti fiscali dell’Inps: come funzionano?

Redazione 10/10/16
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I dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi non sono controllati solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche dall’Inps. Quando infatti il lavoratore autonomo dichiara un reddito minore di quello effettivamente percepito, deve restituire non solo le imposte ma anche i contributi previdenziali dovuti. Lo ha stabilito la stessa Inps con la Circolare n. 140/2016.

 

Come funzionano le verifiche Inps?

L’Istituto di previdenza sociale basa le sue verifiche sui controlli delle dichiarazioni dei redditi normalmente effettuati dall’Agenzia delle Entrate. È l’Agenzia, infatti, che è preposta in prima istanza per legge “al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi” e a effettuare i relativi accertamenti. L’Inps specifica, però, che a seguito dei controlli dell’Agenzia sarà l’Istituto a calcolare e richiedere “anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi” sul maggior reddito accertato.

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate controlla il reddito dichiarato dal professionista, accerta se i conti sono in regola e in caso contrario intima l’interessato a pagare e allo stesso tempo avverte l’Inps di calcolare anche i relativi contributi previdenziali da versare sulle somme non dichiarate.

 

Quali sono le agevolazioni previste dall’Inps?

La Circolare n. 140/2016 dell’Inps chiarisce quali sono gli istituti attraverso i quali si può arrivare a una definizione agevolata della pretesa tributaria relativa ai contributi previdenziali.

Il documento specifica che in fase precontenziosa le procedure di adesione disponibili al contribuente sono la mediazione, l’accertamento con adesione e l’acquiescenza. In fase contenziosa, è invece possibile ricorrere al tentativo di conciliazione giudiziale ed eventualmente alla chiusura agevolata delle liti pendenti.

 

Le agevolazioni in fase precontenziosa

Il contribuente che ritiene di aver ricevuto un atto illegittimo può innanzitutto proporre ricorso all’Agenzia delle Entrate tramite mediazione “con rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria”. Se l’accordo viene raggiunto, l’Agenzia dà comunicazione all’Inps della nuova somma dovuta e il contribuente evita interessi e sanzioni.

L’accertamento con adesione attribuisce invece al Fisco la possibilità “di definire le pretese tributarie rideterminando la base imponibile e applicando sanzioni in misura  ridotta”. Il procedimento di adesione può essere attivato d’ufficio o su istanza del contribuente. L’acquiescenza, infine, consiste nel pagamento da parte del cittadino della somma dovuta entro il termine stabilito, sia alle Entrate che all’Inps. Anche in questo caso non sono dovuti sanzioni e interessi.

 

Le agevolazioni in sede di contenzioso

In sede di contenzioso si può ancora giungere a un accordo tra Fisco e contribuente. Con la conciliazione, in particolare, si definisce la controversia pendente presso le Commissioni Tributarie attraverso “una soluzione concordata degli importi oggetto di contestazione”. Un procedimento, quindi, per molti versi simile all’accertamento con adesione.

Il contribuente ha infine la possibilità in sede di contenzioso di risolvere la lite giudiziaria con l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20mila euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011, con definizione agevolata e il versamento di “una somma forfettaria di 150 euro per valori di lite fino a 2mila euro ed in percentuale variabile dal 10 al 50% per importi tra 2mila e 20mila euro”.

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