A quanto ammonta l’assegno per l’assistenza per gli infortunati sul lavoro?

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Gli artt. 76 e 218 del d.P.R. 1124/1965 stabiliscono che nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell’allegato 3 del d.P.R. 1124/1965, per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, in cui sia indispensabile un’assistenza personale continuativa, è previsto il c.d. assegno per l’assistenza personale continuativa.

Tale assegno è mensile ed è pari:

– a 483,37 euro dal 1° luglio 2011;

– a 510,83 euro dal 1° gennaio 2012;

– a 526,26 euro dal 1° luglio 2013;

– a 532,21 euro dal 1° luglio 2014;

– a 533,22 euro dal 1° luglio 2015.

Non si ha diritto a tale assegno, quando l’assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell’Istituto assicuratore o di altri enti.

L’assegno è erogato anche nel caso in cui l’assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l’opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.

Le menomazioni che danno luogo all’assegno per l’assistenza personale continuata sono contenute nell’allegato 3 del d.P.R. 1124/1965 e specificatamente:

1. Riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;

2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;

3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;

4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori;

a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra;

b) all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;

5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;

6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:

a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;

b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;

7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

8. Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Staiano Rocchina

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