(a cura di) Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti procedimentali strumentali al provvedimento di decadenza del consigliere comunale

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con ordinanza n. 602/07, ha accolto l’istanza di sospensione connessa al ricorso proposto da un consigliore comunale avverso il provvedimento di decadenza con cui il Consiglio Comunale ha ritenuto sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 del T.U.E.L., per la pendenza di una lite con l’ente civico sul rimborso di spese legali.
In particolare, il Collegio, dopo aver dichiarato "……….che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti procedimentali strumentali al provvedimento di decadenza………", ha affermato che "……….il Collegio ritiene altresì di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della giurisdizione ordinaria in materia di decadenza ai sensi dell’articolo 63 T.U.E.L., in relazione, tra l’altro, agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione, in specie dopo le recenti pronunzie della Corte Costituzionale – tra cui la recente sentenza n. 140 del 2007………..".
Avv. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 602/2007
 
                        Registro ********:    806/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                   Presidente
ETTORE MANCA                                                 Primo Ref.
MASSIMILIANO BALLORIANI                                    Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007
 
Visto il ricorso 806/2007 proposto da:
……………….
rappresentato e difeso da:
*** PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
*** PIETRO 
 
contro
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA 
 
COMUNE DI POGGIARDO 
rappresentato e difeso da:
CARLUCCIO SALVATORE
******************
ELIA COSIMO
con domicilio eletto in LECCE
VIALE LEOPARDI,15
presso
PALMA ANTONIO   
 
e nei confronti di
*** ALFIO, non costituito; 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione n. 18 del 22/5/2007 con la quale il Consiglio Comunale della Città di Poggiardo ha ritenuto, in via definitiva, sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilità per lite pendente ai sensi dell’art. 63 del T.U.E.L. e lo ha invitato a rimuoverle nel termine di gg. 10 dalla notifica con l’avviso che in difetto provvederà a dichiararla decaduto; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e specificatamente della delibera del Consiglio Comunale di Poggiardo n. 13 del 24/4/2007;
nonchè, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale a firma del Presidente del C.C. datato 7 giugno 2007;
nonchè, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, delle deliberazioni nn. 25 e 26 dell’11 giugno 2007 con le quali il Consiglio Comunale della Città di Poggiardo ha, rispettivamente, dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale e proceduto alla surroga con il sig. ………….;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati il 8 – 12 e 13 Giugno 2007;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMUNE DI POGGIARDO
 
Udito il relatore Ref. *********************** e uditi altresì per le parti l’Avv. ***, l’Avv. ********* e l’Avv. *********, per sè e in sostituzione dell’Avv. ****;
 
Considerato che il Consiglio Comunale di Poggiardo ha ritenuto sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del T.U.E.L. per la pendenza di una lite con l’ente civico sul rimborso di spese legali e, dopo averlo invitato a rimuoverle nel termine di gg. 10, ha provveduto a dichiararlo decaduto;
considerato che il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione della legittimità costituzionale del richiamato articolo 63 del T.U.E.L., in relazione, tra l’altro, agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione;
che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti procedimentali strumentali al provvedimento di decadenza;
che, nondimeno, il Collegio ritiene altresì di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della giurisdizione ordinaria in materia di decadenza ai sensi dell’articolo 63 T.U.E.L., in relazione, tra l’altro, agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione, in specie dopo le recenti pronunzie della Corte Costituzionale – tra cui la recente sentenza n.140 del 2007 -;
che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, anche nel rispetto della volontà manifestata dagli elettori;.
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie (Ricorso numero 806/2007) la suindicata domanda cautelare sospendendo la decadenza del ricorrente, e per l’effetto reintegrandolo nelle funzioni di consigliere comunale, fino alla decisione della Corte Costituzionale sulle questioni che saranno rimesse da questo Tribunale con separata ordinanza.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 27 Giugno 2007
************ – Presidente
*********************** – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 Giugno 2007

Matranga Alfredo

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