(a cura di): Comm. Trib. Prov. Di Cosenza, sez. 6, Sent. n. 111 del 17.5.07 sulla riforma della riscossione ex L. 248/2005

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La Commissione ha affrontato il problema della riforma della riscossione intervenuta con l’art. 3 del D.L. 203/2005, convertito in legge 248/2005.
L’analisi è interessante perché affronta i perni della riforma che ha inteso migliorare l’efficienza di tale servizio. Ma se gli ex concessionari continuano a comportarsi come hanno sempre fatto non c’è stata una vera riforma.
L’art. 3, comma 1, del D.L. 203/2005, convertito in legge 248/2005, ha soppresso il servizio di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione nazionale tributi con decorrenza dal 1 ottobre 2006. Le relative funzioni sono state affidate all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la “Riscossione s.p.a.” (oggi Equitalia s.p.a.). Conseguentemente la cartella di pagamento notificata dall’ex Concesionario è priva di qualsiasi valore giuridico essendo stata posta in essere da un soggetto giuridico privo delle funzioni relative alla riscossione nazionale. A nulla vale che ogni ex società concessionaria abbia modificato la propria denominazione facendola precedere dalla parola “Equitalia” giacché si tratta di soggetto giuridico privo del requisito prescritto per espletare le funzioni relative alla riscossione nazionale.
Sulla cartella di pagamento viene indicata una “qualifica” di “Agente della Riscossione per la provincia di ….” , ma non è provato lo status.
In vero la qualifica di “agente della riscossione” compare nel comma 28 dell’art.3 del D.L.203/2005, convertito in legge 248/2005, ed è attribuita alle società partecipate ai sensi del comma 7.
Il comma 7 richiamato sancisce che la Riscossione s.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società……, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione s.p.a..
Appare chiaro che per avere la qualifica di “agente della riscossione”
 — la Riscossione spa deve acquistare almeno il 51 per cento del capitale della società concessionaria
 — la società già concessionaria deve acquistare una partecipazione al capitale sociale della Riscossione spa. 
In mancanza di una delle due “condizioni” non si ha lo status di “agente della riscossione”. Naturale conseguenza è che la cartella di pagamento è inesistente perché emessa da un soggetto giuridico privo della qualifica di agente della riscossione.
 
Dalla sentenza n.111/6/07 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (********************* – relatore *********) si possono trarre le seguenti massime:
n         Per avere la qualifica di “Agente della Riscossione” la Riscossione spa deve acquistare almeno il 51 per cento del capitale sociale della società ex concessionaria e la stessa deve acquistare una partecipazione al capitale sociale della Riscossione spa. In mancanza di una delle due condizioni non esiste lo “status” di Agente della Riscossione sicché la società (ex concessionario della riscossione tributi) non ha alcuna legittimazione alla emissione e/o notifica delle cartelle di pagamento.
n         Il “preavviso di fermo” è un documento che non appartiene alla fase esecutiva del processo di esecuzione e deve contenere tutte le indicazioni prescritte dal comma due dell’art. 19 del D. Lgs, 546/92. Esso è un atto impugnabile presso il Giudice ********** essendo un atto assimilabile all’avviso di intimazione previsto dal D.M. 28.6.1999.
n         Tutte le notifiche effettuate nei confronti del contribuente, con qualsiasi mezzo effettuate, soggiacciono alle regole generali di cui all’art.137 e seguenti del c.p.c., ivi compresa la norma di cui al combinato disposto agli art.149 c.p.c. e legge 890/1982, che sanciscono la necessaria compilazione della relazione di notifica sull’originale e sulla copia.
                                                                                Studioloprete
 
 
Qui per esteso la sentenza n.111/6/07 emessa dalla Commissione
Tributaria di Cosenza
 
COMMIREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZ. N.6
Riunita con l’intervento dei Signori:
NAPOLETANO Avv. *******   – Presidente
DE SIMONE Dott. ********* – Relatore
LO FEUDO Dott. ********       – Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA n. 111/6/07
Pronunciata il 17 maggio 2007                                            depositata il 21/09/2007
Sul ricorso n.557/06 depositato il 28/11/2006…………….
 
FATTO
 
L’avv. proponeva ricorso n° 5537/06 a questa Commissione, depositato in data 28/11/2006. Detto ricorso veniva proposto avverso il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati riveniente a sua volta dal mancato pagamento per complessive Euro 3.114,41 (tremilacentoquattordici/41) delle cartelle n°
 
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento in oggetto rappresentava un atto ibrido in quanto non previsto da alcuna norma e quindi priva di rilevanza giuridica. Inoltre lo stesso risultava, a parere del ricorrente, privo dell’indicazione dei tributi e dell’ esatta sede dell’ente impositore, nèvenivano riportate in allegato le cartelle di pagamento richiamate al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa. Il ricorrente inoltre si dogliava per la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del DPR 602/73, del D.m. 503/98 e del D.L. 203/2005. A tal riguardo rilevava la mancata notifica della cartella di pagamento e il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la notifica al contribuente dell’avviso di fermo. Lamentava inoltre l’inesistenza giuridica delle cartelle per violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo lo stesso di non aver mai ricevuto notifica degli atti indicati in calce al provvedimento di fermo. Il ricorrente rilevava inoltre la violazione degli artt. 3 e 21 septies della legge n° 241/90, per mancanza di motivazioni e dell’esatta natura dei tributi.
Ancora faceva notare la violazione degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, disciplinanti la necessità di garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Infine, per completezza, rilevava la decadenza e/o prescrizione dei tributi per effetto del D.P.R. 633/72 e D.P.R. 600/73. Nel merito sottolineava la non debenza del contributo in favore della Cassa di Previdenza Avvocati dell’importo di Euro 2.389,40 perché tale importo è stato sanato a seguito di condono previdenziale. In via pregiudiziale chiedeva la sospensione dell’atto, in via principale l’annullamento dell’avviso di fermo amministrativo e la condanna al pagamento delle spese processuali. L’ufficio sosteneva la non fondatezza del ricorso in quanto l’atto impugnato rappresenta una semplice comunicazione che invita al pagamento e non già all’iscrizione del fermo. Inoltre l’ufficio rilevava un difetto di giurisdizione sostenendo che, per quanto riguarda i contributi previdenziali, il giudice competente è quello ordinario. Sollevava eccezioni circa il difetto di motivazione e la mancata indicazione dell’ organo cui ricorrere, sostenendo che non si trattava di un provvedimento di fermo amministrativo in senso tecnico ma di una comunicazione. Si opponeva inoltre alla presunta violazione dell’art. 4 del D.M. 503/98 e art. 26 DPR 602/73 relativo alla comunicazione del fermo entro cinque giorni eccependo la non applicazione all’atto impugnato del termine, non trattandosi di provvedimento di iscrizione del fermo presso il P.R.A.. In merito alla non debenza del tributo il concessionario rilevava la mancanza di legittimazione passiva essendo parte in causa l’ Amministrazione Finanziaria
DIRITTO
Preliminarmente questo Collegio ha l’obbligo di verificare la legittimità degli atti presentati atteso che l’art.3 del D.L. 203/2005 convertito in legge 248/2005 ha rivoluzionato il sistema della riscossione. Infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’ Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società Riscossione spa. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione spa.
Ne consegue che le deduzioni presentate dalla E.TR. spa di Cosenza devono essere espunte dal fascicolo poiché essendo stato soppresso l’affidamento in concessione la società E.TR. spa ha perduto la qualifica di “Concessionario della Riscossione Tributi". A nulla vale il richiamo fatto in premessa dell’atto depositato ove si afferma che la E.Tr. spa “appartiene al "EQUITALIA", agente per la riscossione dei tributi    nell’ ambito provinciale di Cosenza; agli atti non è stato prodotto atto che provi questo "status". In vero la qualifica di "agente della riscossione" compare nel comma 28 dell’art.3 del D.L.203/2005, convertito in legge 248/2005, ed è attribuita alle società partecipate ai sensi del comma 7. Il comma 7 richiamato sancisce che la Riscossione s.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ,a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione s.p.a.( oggi *********). Appare chiaro che per avere la qualifica di "agente della riscossione" la Riscossione spa deve acquistare almeno il 51 per cento del capitale della società concessionaria ( nel caso iname della E.TR. spa) e che la stessa acquisti una partecipazione al capitale sociale della Riscossione spa. Nulla è stato prodotto agli atti processuali per provare tale "status"; sicché tutte le eccezioni della società E.Tr. vengono esaminate in quanto presentate da società coinvolta in atti, ma priva della qualifica di agente della riscossione Tributi. Passando al merito occorre precisare che "il fermo dei beni mobili registrati di cui all’ art. 86 del D.P.R.602/73 e successive modificazioni" per effetto dell’art.35, comma 26 quinquies, del D.L.4/07/2006, n.223, decorrente dal 12 agosto 2006, è stato incluso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, degli atti impugnabili presso la Commissione Tributaria. Tale modifica ha comportato la competenza esclusiva del precitato Organo Giurisdizionale a decidere sulle relative controversie. Ha altresì definito tale documento un atto che non appartiene alla fase esecutiva del processo di riscossione, giacché questa – per espressa previsione dell’art.2 del D.Lgs.546/92 è esclusa dalla sua competenza e questa norma non è stata modificata. Altra conseguenza dovuta alla inclusione del “fermo" nell’elenco dell’art. 19 del                       D. Lgs.546/92 e il documento di "fermo" deve contenere tutte le indicazioni prescritte daI comma due dell’art.19 stesso. Il ricorso merita di essere accolto. In primis, sulla qualificazione dell’atto impugnato, le Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 10958 del 20 gennaio 2005 (Presidente *******, relatore **********) hanno disposto che a seguito dell’ampliamento della giurisdizione tributaria disposta dall’ art. 12 della legge 448/2001, l’ indicazione degli  atti impugnabili, contenuta neIl’ art.19 del                          D.Lgs.546/1992, deve intendersi comprensiva di qualsiasi atto con cui ha inizio la riscossione di crediti pubblici
mediante ruolo; atto impugnabile, se il credito abbia natura fiscale, davanti alla giurisdizione tributaria, sia per vizi dell’ atto sia per le contestazioni inerenti ai presupposti, anche sostanziali. Necessita tenere presente anche che l’art.2. comma 3, del D.Lgs.546/1992 dispone che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Conseguentemente l’atto con il quale viene "comunicato" la iscrizione al P.R.A. del fermo dell’autoveicolo, la cui esecuzione avverrà decorsi 20 giorni dalla data della presente comunicazione, è certamente impugnabile presso il Giudice ********** essendo un atto assimilabile all’ avviso di intimazione previsto dal D.M. 28 giugno 1999 con il quale viene intimato il pagamento di tributi le cui controversie sono devolute in via esclusiva al predetto giudice. A questo si aggiunga la modifica fatta dal D.L.203/2006 che ha incluso "il fermo" tra gli atti impugnabili presso la Commissione Tributaria.
In secundis, sul termine della notifica dell’atto impugnato, posto che l’art..3, comma 41, del d.l. 30/09/2005, 203 sancisce che "" il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n.503." Questo Regolamento
   nel suo art.4 prescrive quanto segue: "entro venti giorni……la Direzione Generale    delle entrate emette……. il relativo provvedimento consegnandone una copia al Concessionario. Quest’ ultimo ……esegue, il fermo mediante iscrizione…….dandone comunicazione al contribuente ENTRO CINQUE GIORNI DALL ‘ESECUZIONE DEL FERMO…….".
Dagli esami degli atti si evidenzia che tale termine non è stato rispettato. Va disattesa   l’eccezione della E.Tr. che si tratta di termine non perentorio, in quanto non qualificato espressamente com tale della legge. Infatti le SS.UU. civili con sentenza n.1111 del 3 febbraio 1994, La Corte Costituzionale con ordinanza n.107 del 16/03/2003 e con sentenza n.280 del 7/07/2005 hanno ribadito che il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi desumere dalla funzione ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere.
Inoltre, atteso che l’art.3, comma 41, del D.L. 203/2005 dichiara applicabili le norme contenute nel D.M precitato e l’art.4, al comma 2 è prescritto che la comunicazione debba avvenire con le modalità di cui all’art.26, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n.602: L’art.26, primo comma, del DPR 600/73 individua i soggetti abilitati alla notificazione della cartella, e sancisce la possibilità di "notifica" anche a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.. L’ultimo comma dello stesso articolo statuisce che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizione dell’art.60 del D.P.R.600/73." A sua volta l’art.60 stabilisce che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile …. " Senza distinguere tra notifiche effettuate a mani dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale od ufficiale della riscossione e notifiche eseguite mediante il servizio postale.
 
Ne consegue che tutte le notifiche effettuate nei confronti del contribuente, con qualsiasi mezzo effettuate, soggiacciono alle regole generali di cuiagli art. 137 e seguenti del c.p.c., ivi compresa la norma di cui al combinato disposto agli art. 149 c.p.c. e legge 890/1982, che sancisce la necessaria compilazione della relazione di notifica sull’ originale e sulla copia. Quando il legislatore parla di “notifica" lo fa con cognizione di causa atteso che la notifica implica che essa debba eseguirsi da un soggetto che abbia particolari requisiti la cui mancanza rende inesistente l’atto.(Cassazione 6377/98 – 22798/06 -14571/01 -22849/05). Al caso di specie si aggiunga altresì che agli atti processuali risulta che l’atto impugnato è stato spedito da ********* & c. spa e che non è provata in atti la qualifica di messo notificatore; il mancato deposito – in originale – della ricevuta di ritorno non consente di verificare se la spedizione è stata fatta da un messo notificatore o da una società di servizi nel qual caso esiste un ulteriore vizio notificazione (Cassazione 20440/2006). Acclarato quindi che la notifica a mezzo del servizio postale non si sottrae all’ obbligo della compilazione della relazione di notifica da parte del soggetto procedente, deve concludersi per l’assoluta inesistenza della notifica dell’atto impugnato essendo priva di tale elemento essenziale. L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di inesistenza della notifica, rende superfluo l’esame delle altre eccezioni dispiegate dal ricorrente. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Cosenza, li  17 MAG. 2007

Studio Lo Prete

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