Querela in caso di truffa: a chi spetta proporla?

La decisione della Corte di Cassazione risponde alla domanda: “a chi spetta proporre querela nel caso di truffa”?

Allegati

In caso di truffa, il diritto di querela spetta alla vittima del raggiro e del furto del bene, o a chi ha subito il danno patrimoniale? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 1954 del 3-12-2024

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Indice

1. La questione: improcedibilità per carenza di condizione di procedibilità


Il Tribunale di Modena rigettava un’istanza di riesame presentata avverso un decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale della medesima città, che aveva disposto il sequestro preventivo di un’autovettura per un caso di truffa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’accusato, per il tramite del suo difensore, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva una carenza di condizione di procedibilità, ossia la mancata proposizione della querela da parte del soggetto legittimamente deputato a farlo nel caso di specie. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato» (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024).

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3. Conclusioni: in tema di truffa, il diritto di querela spetta sia alla vittima del raggiro e del furto del bene, sia a chi ha subito il danno patrimoniale


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a chi spetta proporre querela nel caso di truffa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, in linea con quanto già postulato dalla stessa Cassazione nel passato, che, in tema di truffa, il diritto di querela spetta sia alla vittima del raggiro e del furto del bene, sia a chi ha subito danno patrimoniale o vanta il diritto di proprietà sul bene, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere chi sia il soggetto legittimo a proporre querela in relazione a codesta fattispecie criminosa.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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