A chi spetta di provvedere sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento: un chiarimento da parte delle Sezioni Unite

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 Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115,, art. 168)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che si era dichiarato incompetente a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulla richiesta avanzata dalla S.C.A.F. soc. coop. a r.l. per la liquidazione dei compensi inerenti all’attività di custodia del motoveicolo A. Sc. 50, oggetto di sequestro nell’ambito del procedimento penale iscritto per il reato di furto e definito con decreto di archiviazione, cui era seguita la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

La dichiarazione di incompetenza si fondava in particolare sulla formulazione dell’art. 168 cit. in base al quale «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e delle indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato, dal magistrato che procede» e, pertanto, secondo il Giudice per le indagini preliminari, alla liquidazione delle spettanze e dell’indennità di custodia avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero in qualità di magistrato procedente al momento della presentazione della richiesta al quale erano stati restituiti gli atti a seguito del decreto di archiviazione emesso il 13 ottobre 2017.

Nel suo ricorso il Procuratore censurava il provvedimento impugnato deducendo: a) vizio di erronea interpretazione dell’art. 168 d.P.R. n.115/2002 a norma del quale la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata dal magistrato che procede, da intendersi come il magistrato che ha la materiale disponibilità degli atti; b) abnormità del provvedimento in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo imponendo al pubblico ministero un adempimento che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di competenza funzionale.

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

La Quarta Sezione Penale, in relazione al ricorso in questione, lo rimetteva alle Sezioni Unite rilevando un contrasto giurisprudenziale riguardante l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a liquidare i compensi dovuti al custode dei beni sequestrati che sia stato nominato dall’organo di polizia giudiziaria in occasione del sequestro.

In particolare, la Sezione rimettente evidenziava come la questione si incentrasse sul significato da ascriversi alla locuzione «magistrato che procede», in caso di istanza di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati presentata dopo il provvedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, rilevando altresì come dalla composizione del contrasto dipendesse il possibile diverso esito della presente decisione: qualora la risposta al quesito avesse dovuto propendere per la competenza del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento declinatorio della competenza a decidere sulla richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività di custodia del veicolo già oggetto di sequestro sarebbe stato abnorme, come sostenuto dal Procuratore della Repubblica di Firenze, perché idoneo a determinare una stasi del procedimento: il pubblico ministero avrebbe potuto, infatti, superare lo stallo dell’iter processuale soltanto compiendo un atto che esorbitava dalla propria competenza, dunque illegittimo; qualora, invece, la competenza si fosse radicata nell’ufficio del pubblico ministero, il provvedimento sarebbe stato legittimo ed il ricorso sarebbe stato, conseguentemente, inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento dl restituzione degli atti al pubblico ministero che, per il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen., sarebbe stato inoppugnabile.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione, provvedevano a delimitarla nei seguenti termini: “se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero”.

Premesso ciò, si faceva prima di tutto presente come dovesse in primo luogo affrontarsi il tema della ricorribilità del provvedimento impugnato ricondotta dal ricorrente al profilo della sua “abnormità funzionale” in ragione della situazione di stasi processuale determinata dall’impossibilità di risolvere il “conflitto” tra pubblico ministero e giudice.

Si ricordava a tal proposito come le Sezioni Unite avessero escluso come nella specie sussista un conflitto di competenza configurabile solo tra organi giurisdizionali e, che, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei “casi analoghi” previsti dall’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9605 del 28 novembre 2013) rilevandosi al contempo come nella stessa decisione fosse stata richiamata la linea interpretativa della qualificazione del provvedimento con cui il giudice restituisce al pubblico ministero la richiesta di liquidazione dei compensi come atto abnorme, impugnabile con ricorso per cassazione, in assenza di specifici mezzi di gravame per tali tipologie di atti, orientamento, peraltro, già seguito da queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 19289 del 25 febbraio 2004) che, chiamate a pronunciarsi relativamente alla questione della competenza a decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la trasmissione, per competenza, al pubblico ministero di una tale domanda e dalla giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 818 del 17 novembre 2015; Sez. 4, n. 43885 del 10 luglio 2018; Sez. 4, n. 54227 del 14 settembre 2018).

Oltre a ciò, veniva altresì rilevato come le Sezioni Unite avessero avuto occasione di ribadire come sia affetto da abnormità, non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite aggiungendosi inoltre che, in dette decisioni, l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale – se l’atto si pone al di fuori del sistema normativo – quanto il profilo funzionale – nel caso in cui esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26 marzo 2009).

Orbene, una volta conclusa la disamina di questo approdo ermeneutico, gli Ermellini notavano come tale situazione di stasi si fosse verificata nel caso di specie e non fosse altrimenti eliminabile perché, sia il pubblico ministero, che il giudice, avevano rifiutato di emettere il richiesto provvedimento liquidatorio non essendo ipotizzabile un conflitto negativo di competenza.

Ciò premesso, veniva osservato come sulla questione vi fosse un contrasto giurisprudenziale evidenziato nell’ordinanza di rimessione in merito alla interpretazione della disposizione di cui all’art. 168 d.P.R. n.115/2002, con specifico riferimento al criterio da seguire per individuare il «magistrato che procede» in quanto «ha la disponibilità degli atti» nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione dopo l’archiviazione del procedimento.

Difatti, prima dell’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115), le Sezioni Unite (sent. n. 25161 del 24/04/2002) hanno affermato il criterio secondo cui la competenza spetta: 1) nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione, il quale decide con le forme del procedimento di esecuzione; 2) nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, al giudice che ha la disponibilità del procedimento che decide con ordinanza “de plano“; 3) nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero che provvede con decreto motivato.

Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per così dire, esterne ed accessorie al processo, a sua volta, venne rinvenuto nell’art. 263 cod. proc. pen. che, in correlazione all’art. 695 cod. proc. pen., stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui si è detto per tutte le fasi (anche quelle delle indagini preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio (in senso conforme, successivamente, Sez. 5, n. 3187 del 24/10/2002, e Sez. 3, n. 4023 del 22/11/2002) fermo restando che l’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ha successivamente previsto al primo comma che «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede» fermo restando che questo intervento normativo, tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, non dirimeva direttamente la questione non essendovi in tale ipotesi alcun magistrato procedente.

In relazione a tale vulnus normativo, i giudici di piazza Cavour evidenziavano come, in alcune pronunce, la competenza è stata attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, segnatamente al momento della richiesta di liquidazione, cosicché la competenza spetterebbe al pubblico ministero qualora la richiesta sia presentata allorché il giudice per le indagini preliminari non disponga materialmente del fascicolo per essere stato il procedimento archiviato con restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. 4, n. 54227 del 14/09/2018; Sez. 4, n. 2212 del 01/10/2014, in tema di spese relative ad intercettazioni telefoniche; Sez. 4, n.7468 del 01/12/2012; Sez. 4, n. 26993 del 05/05/2004).

In altre decisioni, invece, è stato postulato l’opposto principio secondo cui, anche in caso di archiviazione già disposta, la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari quale autorità procedente (Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017; Sez. 4, n. 24967 del 10/02/2017; Sez. 5, n. 2924 del 12/11/2013; Sez. 5, n. 7710 del 09/12/2008; Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006; Sez. 4, ord. n. 11195 del 26/01/2005).

Circa poi il significato della locuzione «che procede», gli Ermellini osservavano tale orientamento si fosse sviluppato nel senso che disporre degli atti, al momento in cui sorge la necessità di provvedere, non è sinonimo di «disporre fisicamente degli atti» posto che, con particolare riferimento al tema delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, per «magistrato che procede» si è inteso non l’ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati, ma il magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che, una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, costui deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate (Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017; Sez. 4, n. 34335 del 4/05/2011; Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006; Sez. 4, n 27915 del 13/04/2005).

Proseguendo questo excursus giurisprudenziale, si rilevava come sul tema si fossero nuovamente pronunciate le Sezioni Unite (sent. n. 9605 del 28/11/2013) che, – nel dirimere il contrasto sorto tra diverse Sezioni semplici in merito all’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero – hanno affermato il principio secondo cui «alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, deve provvedere lo stesso pubblico ministero che ha conferito l’incarico, anche nel caso in cui il procedimento sia passato ad una fase successiva, a fronte dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra l’autorità giudiziaria che designa ed il soggetto designato quale perito o consulente» ma si evidenziava pur tuttavia come in tale pronuncia fosse stato chiaramente sottolineato che la regola, individuata con riguardo al perito e consulente del pubblico ministero, derivando da una speciale disposizione normativa, non avrebbe potuto incidere in alcun modo “sulla regola fissata in via generale dall’art. 168 T.U. per il custode e gli altri ausiliari ivi menzionati”.

Ebbene, conclusa questa disamina di ordine ermeneutico, le Sezioni Unite affermavano come fosse condivisibile l’orientamento secondo cui la competenza a provvedere sia dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari dato che, nella sentenza n. 9605 del 28/11/2013, era stata ribadita la natura “compilativa” e non “novativa” del testo unico in materia di spese di giustizia atteso che il legislatore aveva avuto uno specifico e limitato mandato ossia quello quello di coordinare ed armonizzare la legislazione previgente – come testualmente detto nella relazione illustrativa della delega – con un puntuale vincolo per le innovazioni da apportare: la coerenza logica sistematica della normativa da coordinare ed il rispetto della precedente normativa di settore. Con la conseguenza che le singole norme del testo unico non possono essere interpretate nel senso volto a determinare modifiche incidenti su diritti sostanziali o procedimentali rispetto alla situazione normativa precedente, propria delle diverse sotto materie.

Tal che se ne faceva derivare la perdurante attualità dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25161 del 24/04/2002, che, quanto alla individuazione dell’organo designato a provvedere in prima istanza sulla richiesta del custode concernente l’anticipazione o la liquidazione finale del compenso a lui spettante, avevano osservato che la disposizione dell’art. 265 cod. proc. pen. riproduce esattamente il dettato dell’art. 626 del codice di rito previgente in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la competenza appartenesse al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile ed al giudice avente la disponibilità del procedimento durante la pendenza del giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 804 del 05/04/1978) e che i medesimi criteri – tenuto conto della stretta connessione tra dissequestro e restituzione delle cose sequestrate e pagamento delle spese di custodia – restavano validi anche nella disciplina del nuovo codice di rito con conseguente applicazione delle norme che concernono le spese processuali secondo con la conseguente competenza a decidere del giudice dell’esecuzione.

Pertanto dopo l’emissione del decreto di archiviazione, l’adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate (nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari) ed alla liquidazione dei compensi al custode, ad avviso della Suprema Corte, spetta al giudice, in virtù del principio stabilito dall’art. 263 cod. proc. pen. che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari (comma 4) e riserva, invece, al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione (comma 6), e di quanto previsto dal menzionato art. 168 del T.U. del 2002 che a sua volta attribuisce la liquidazione delle indennità di custodia al “magistrato che procede” che va necessariamente identificato nel giudice dell’esecuzione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia definito il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Secondo la Corte, l’art. 263 cod. proc. pen., infatti, pur non prendendo in espressa considerazione, nell’ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, come precisato, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione.

La previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, ad avviso del Supremo Consesso, l’espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato “definito“, ossia non esista più un giudice di cognizione, l’interessato deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione (Sez.1, n. 15997 del 28/2/2014) e di conseguenza la enunciata regola deve applicarsi anche al provvedimento di archiviazione atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari facendo sì che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le  indagini preliminari passino a quest’ultimo, ma in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12880 del 19/02/2009).

Gli Ermellini, pertanto, alla luce di quanto sin qui enunciato, giungevano alla conclusione secondo la quale il “magistrato che procede” di cui all’art. 168 del T.U. è il giudice per le indagini preliminari quale giudice dell’esecuzione rilevando, ai fini della competenza, non già la collocazione “fisica” del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla stregua di quanto sin qui esposto, formulavano il seguente principio di diritto: “La competenza a provvedere ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione”.

Conclusioni

Nella sentenza qui in commento, le Sezioni Unite affrontato la tematica inerente a chi spetta di provvedere sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento.

In questa pronuncia, difatti, la Cassazione afferma che tale competenza spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione deducendo al contempo che, ai fini della competenza, rileva non già la collocazione “fisica” del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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