Sulla configurabilità del contratto di trasporto in mancanza del titolo di viaggio, in luce della recente giurisprudenza europea

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Abstract: Di seguito si dibatte in merito al recente arresto giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’UE, avente ad oggetto la configurabilità del contratto di trasporto, nella specie di tipo ferroviario, anche in assenza del biglietto. L’orientamento tracciato dalla Corte è poi saggiato al lume delle norme domestiche in materia di contratto di trasporto nonché della più affermata giurisprudenza di legittimità sul punto.

Sommario: Premessa – 1. La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: il caso Kanyeba – 2. Il contratto di trasporto nell’ordinamento giuridico italiano – 3. Le figure atipiche del contratto: il trasporto gratuito e quello di cortesia – 4. Conclusioni

Premessa

Con domanda pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, promossa dal Vredegerecht te Antwerpen, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea veniva investita della questione relativa all’interpretazione del Regolamento n. 1371/2007/CE, concernente i diritti e gli oneri dei passeggeri della rete ferroviaria. Il giudice belga di rinvio giustificava serratamente il ricorso all’autorità sovranazionale lamentando altresì l’esistenza di un imperioso bisogno di chiarezza circa la natura giuridica del rapporto che si installa tra il gestore del servizio di trasporto per ferrovia ed i viaggiatori.

La vicenda oggetto della domanda cui si fa cenno, interessava proprio l’ipotesi di salita di passeggeri a bordo del treno in mancanza di idoneo documento di viaggio, il quale svolge funzione remuneratoria e costituisce il corrispettivo per il servizio di trasferimento, stante la qualità onerosa del contratto di trasporto. I giudici di Lussemburgo fanno finalmente luce sulle ombre definitorie circa il vincolo de quo, enunciando un principio di diritto il quale, sebbene in una fattezza pragmatica ancora primitiva ed embrionale, si rammentava già in taluni precedenti arresti della Suprema Corte di Cassazione Italiana[1].

La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: il caso Kanyeba

Pubblicata in data 7 Novembre 2019, informata alle cause riunite C-349/18 e C-351/18, la sentenza Kanyeba[2] è il prodotto di una minuziosa attività di riorganizzazione interpretativa della CGUE in merito ad alcune disposizioni della legislazione europea in tema di diritti e obblighi degli utilizzatori del traporto ferroviario. La Corte di Giustizia, fronteggiando il caso di tre soggetti colti in più occasioni a viaggiare senza un valido titolo di trasporto, ha prediletto la configurabilità della fattispecie di contratto di trasporto, quandanche un passeggero salga a bordo della vettura sprovvisto di biglietto o altro documento di viaggio equipollente, ancorché l’accesso alla carrozza sia libero donde sprovvisto di preliminari sbarramenti di controllo.

Fondamentalmente, ai fini del nostro argomentare, può essere utile osservare che, l’interpretazione elaborata dalla Corte si impone come conforme al disposto di cui al punto 8, art. 3 del Regolamento CE n. 1371 del 2007. Nel caso di specie i giudici europei, indagando sulle condotte abusive e reiterate poste in essere dai noti individui, pervengono all’assunto che l’acquisto del biglietto da parte del viaggiatore debba farsi rientrare eziologicamente nella fase esecutiva del sinallagma di trasporto, pertanto già perfezionatosi nell’istante in cui si occasioni la salita del soggetto sul veicolo. E ciò si asserisce in ragione della convinzione che le placite volontà delle parti, ed il relativo incastro delle stesse, si debbano manifestare nella convergente attitudine che consente di instaurare il rapporto negoziale de plano.

Venendo ora a meglio perimetrare l’addentellato in esame, occorre tenere ben a mente che da un lato l’accesso incontrollato al treno, benché tollerato dalla società ferroviaria e dall’altro la materiale salita del viaggiatore sulla carrozza, poste le risultanze giurisprudenziali dalle quali è venata l’anzidetta sentenza, parimenti coadiuvati da fatti indefettibilmente concludenti, demarcano il netto orientamento della Corte nella direzione della previsione del contratto di trasporto.

Il contratto di trasporto nell’ordinamento giuridico italiano

La riflessione in tal guisa originatesi, affinché possa declinarsi entro il coevo assetto normativo e giurisprudenziale italiano, necessita di una scrupolosa disamina delle coordinate legislative tracciate in materia di contratto di trasporto[3], ed in aggiunta, di un’attenta precisazione dei tratti di questo che appaiono più contingenti rispetto la faccenda in analisi.

La nozione di trasporto si ottiene dall’art. 1678 cc. e presuppone un contratto germinato dall’accordo attraverso il quale il vettore si impegna a trasferire cose e/o persone, previo pagamento di un corrispettivo da parte del committente. Si mantiene dunque il discrimen tra la fase perfezionativa ed il momento esecutivo del negozio, di talché la prima consta del concorde volere delle parti, estrinsecabile anche per facta concludentia. Un esempio del sintagma testé iscritto, riecheggiando il moderno indirizzo della Corte di Giustizia, si deduce dalla semplice salita del passeggero sul mezzo, a nulla ostando l’aver precedentemente comperato idoneo titolo di viaggio, essendo già sufficiente che l’accesso sia depurato da qualsivoglia impedimento, per stessa discrezionalità del gestore del servizio.

L’evidenziata frattura tra perfezionamento ed esecuzione del contratto tuttavia non è un argomento sic et simpliciter enunciato originale della Corte Europea. Infatti esso già da tempo signoreggiava sui ranghi della giurisprudenza italiana di legittimità. Come osservato dal diritto vivente promanato dalla Cassazione in remote pronunce, il contratto di trasporto, nelle vesti di un contratto consensuale, si perfeziona con il precipuo raccordo dei consensi[4], prescindendo dall’adempimento di ulteriori obblighi attinenti alla fase esecutiva nonché alla ineccepibile conclusione del negozio[5].

Ne deriva che l’equivalente del servizio di trasferimento preteso a titolo di corrispettivo, giustappunto illustrato dal biglietto per la tratta ferroviaria considerata, in quanto imprescindibile sviluppo del momento esecutivo, comporta che la sua deficienza non dovrà apprezzarsi alla stregua del perfezionamento vero e proprio del contratto di trasporto. Il predetto piuttosto è conclusivamente integrato dall’in idem placitum consensus, o meglio dalla vicendevole volontà di impegnarsi delle parti, testimoniata dalla salita a bordo del passeggero, per il committente e, frattanto, per il vettore (la società ferroviaria), dalla messa a disposizione, libera ed incondizionata, delle sue vetture all’utenza nei locali della stazione.

In chiusura, è evidente che gli Ermellini abbiano optato per la tesi della natura contrattualistica del trasporto.

Le figure atipiche del contratto: il trasporto gratuito e quello di cortesia

Si rammenti ora di due fattispecie congeneri al negozio appena vagliato e da questo dissimili unicamente a causa della non onerosità del servizio di trasferimento. Per tutto quanto sopra detto esse rimangono sottese, in via analogica, alla ordinaria disciplina legale del contratto di trasporto, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi. Nello specifico si richiama alle figure del trasporto gratuito e di cortesia, o anche amichevole.

Con riguardo alla prima si noti la sua endogena natura negoziale, disvelata dall’apprezzabile interesse del vettore ad eseguire la prestazione, che si concreta nei modi più vari ed eterogenei. Il surriferito interesse perciò cela, ad esempio, la finalità del datore di lavoro di veder rispettato l’orario di inizio della prestazione da parte dei suoi dipendenti, mettendo a disposizione di questi un servizio di navetta gratuito che accompagni i dipendenti in azienda; o nel godimento della compagnia di qualcuno[6] durante un lungo viaggio in auto; o ancora nell’obiettivo del meccanico di fidelizzare il cliente offrendo a costui un passaggio a casa dopo che lo stesso abbia lasciato l’auto in officina per necessitate riparazioni.

La specificità del trasporto amichevole o di cortesia lo differenzia sia dalla tipica fattispecie codicistica, poiché scevro del tratto dell’onerosità, che è parte della fisionomia del contratto di trasporto, nonché da quello gratuito, dal momento che manca l’imprescindibile la natura negoziale di questo. È da tener presente poi che esso avviene in onore di rapporti sociali extra-giuridici[7], dunque è in definitiva svincolato da qualsivoglia nesso sinallagmatico. Esemplificando, il distinguo tra trasporto a titolo gratuito e quello amichevole verte sull’interesse del vettore, economico nella prima ipotesi, morale ed affettivo nella seconda.

Conclusioni

In logico ossequio al suesposto approfondimento, torna certamente utile ribadire che le forme contrattuali atipiche in materia di trasporto, sinteticamente rievocate, non potranno intendersi come corrette etichette volte a rubricare giuridicamente i fatti oggetto di odierna analisi, atteso che il mancato acquisto del titolo di viaggio rende incontrovertibilmente lacunoso il contratto di trasporto, già conclusosi per facta concludentia. In base a quanto discusso nella presente trattazione, il giudice nazionale dovrà vieppiù porre la normativa domestica, relativa al contratto di trasporto, sotto la lente della giurisprudenza europea, altresì corroborata dal preesistente approccio interpretativo redatto dalla Cassazione e dal conseguente solco nomofilattico, da quest’ultima tracciato sin dal principio.

 

[1] Cass. n. 1543/1961; Cass. n. 1542/1964

[2] CGUE, V, 7 Novembre 2019, C-349/18 e C-351/18

[3] Art. 1678 cc.: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.

[4] Cass. n. 1543/1961

[5] Cass. n. 1542/1964

[6] Cass. n.5098/1981; Cass. n. 3223/1989

[7] Cass. n. 3118/1973

Alessia Gervaso

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