Il mantenimento dei figli quando i genitori hanno lo stesso reddito 

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Quando due coniugi si separano oppure divorziano, le questioni di carattere economico diventano, nella maggioranza dei casi, occasioni di scontro, a volte anche pesante, tra le parti coinvolte.

A volte accade che i contrasti siano relativi alle questioni legate agli alimenti per i figli.

Partendo da simili circostanze, spesso ci si chiede chi debba mantenere i figli quando i genitori hanno uno stipendio di uguale o simile importo.

La risposta a questa ricorrente domanda si può trovare nella legge con le varie interpretazioni giurisprudenziali.

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, offre alcuni spunti per fare determinate riflessioni.

Stiamo parlando dell’ordinanza 13/03/2020 n. 7134.

In questa sede, nel commentare la pronuncia, scriveremo del modo nel quale deve essere ripartito l’obbligo dei cosiddetti “alimenti”, al quale devono fare fronte padri e madri di figli minorenni, che non hanno un lavoro stabile e non sono autonomi.

A questo proposito, si deve fare una precisazione di rilievo.

Quando i ragazzi riescono a conseguire il risultato, molto ambito, di possedere in reddito stabile, perdono qualsiasi legame con i genitori e devono fare a meno del mantenimento.

Se in un momento successivo dovessero perdere il lavoro, non si potrebbe ristabilire lo status quo ante, vale a dire la situazione precedente, che consentiva di avere il diritto al mantenimento.

In un simile contesto, andando in ordine, vedremo di seguito chi deve mantenere i figli quando i genitori abbiano lo stesso reddito.

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Le vicende legate ai figli in presenza di una separazione dei genitori

L’interrogativo che in determinate circostanze potrebbe essere lecito, è quale sia la sorte dei figli quando i genitori decidono di separarsi.

In presenza di simili circostanze, sia che i figli siano minorenni, sia che siano maggiorenni e non ancora autosufficienti, il giudice riconosce nei confronti degli stessi un diritto, quello di essere mantenuti da entrambi i genitori e di conservare lo stesso tenore di vita che avevano quando ancora la famiglia era unita.

In altre parole, ai figli non deve mancare niente di quello che avevano prima che i genitori decidessero di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Un obiettivo di tendenza, non facile da realizzare in modo completo, e questo deriva dal fatto che quando una coppia si separa, ci sono più spese da affrontare e diminuiscono anche soldi e possibilità economiche.

Nella maggior parte delle circostanze, la soluzione che i tribunali decidono di adottare, è quella per la quale alla madre viene riconosciuto il diritto di abitare la casa familiare insieme ai figli, anche se si tratta di un appartamento in affitto.

L’ex marito dovrà contribuire alle esigenze di moglie e figli con un assegno mensile fisso da versare alla donna, e dovrà corrispondere la metà delle spese straordinarie, vale a dire, quelle che dovessero essere sostenute di volta in volta, al fine di fare fronte ad esigenze eccezionali, sia di carattere urgente, sia di carattere non urgente.

 

Se il figlio ha più di 12 anni deve essere ascoltato dal giudice.

Il ragazzo o la ragazza, ad esempio, potrebbe manifestare preferenza verso un genitore anziché un altro.

In presenza di simili circostanze, se il tribunale dovesse accogliere la richiesta del giovane o della giovane di abitare con il padre, sarebbe il genitore in questione a restare nella casa, mentre l’ex moglie si dovrebbe attivare per trovare un’altra abitazione.

La casa familiare, viene assegnata al genitore che andrà a convivere con i figli.

Si potrebbe presentare anche il caso nel quale dal matrimonio dei due ex coniugi, non siano nati figli.

In simili situazioni l’immobile resta al legittimo proprietario.

A chi spetta il mantenimento dei figli

Un’altra domanda che si può porre è a chi spetta il mantenimento dei figli, vale a dire, se spetti al padre oppure alla madre.

Su questo lato si annoverano gli equivoci maggiori.

La risposta è sia il padre sia la madre.

Entrambi i genitori lo devono fare in modo proporzionale alle rispettive capacità economiche, però  con diverse modalità.

Nell’ipotesi nella quale i figli siano collocati presso la madre, la stessa si fa carico di provvedere alle esigenze della prole in via diretta, vale a dire, facendo la spesa, pagando le bollette, acquistando i vestiti e altro, mentre il padre partecipa in modo indiretto, attraverso il versamento di un assegno mensile fisso, che è stato predeterminato dal giudice.

In questo modo può essere sfatato un luogo comune, quello secondo il quale l’assegno di mantenimento del padre non deve coprire le esigenze del figlio ma quella parte che, in proporzione al reddito dello stesso, sono a suo carico, in relazione al resto dovrà provvedere la madre.

La conclusione, è che entrambi i genitori devono badare alle esigenze dei figli, ognuno in proporzione alle sue capacità economiche.

Questo obbligo resta sino a quando i figli non diventano autonomi, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.

Genitori con lo stesso stipendio e mantenimento dei figli

A questo punto si è arrivati alla domanda iniziale, vale a dire, quando il padre e la madre hanno lo stesso reddito, chi dei due deve provvedere al mantenimento dei figli.

I principi che sono stati in precedenza scritti, servono per dare una risposta semplice ed esaustiva, che corrisponde alla circostanza che siano entrambi.

Se due ex coniugi hanno la stessa capacità economica, l’assegno di mantenimento alla moglie  non è dovuto, perché non c’è una disparità di reddito da colmare.

In caso contrario, le regole sul mantenimento dei figli restano le stesse.

Il tribunale dovrà sempre fissare l’ammontare di un assegno fisso mensile e la percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie, pari al 50%.

Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, gli ex coniugi, quando i loro redditi siano uguali o più o meno simili in relazione all’importo, devono contribuire al mantenimento dei figli minori nella stessa misura.

L’assegno di mantenimento deve essere versato anche per quei mesi nei quali i figli vanno a stare dal padre, perché la misura dell’assegno è fissata i relazione all’anno ed esclusivamente per una questione di comodità viene suddivisa in dodici mensilità.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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