La ricerca della giustizia

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Indice: 1. Introduzione; 2. Le caratteristiche dello stato ideale nella concezione kantiana; 3. Il progetto kantiano per una pace perpetua; 4. Il male radicale; 5. Il male nel diritto; 6. Conclusioni

  1. Introduzione

«Una azione è giusta, quando per mezzo di essa, o secondo la sua massima, la libertà dell’arbitrio di uno può sussistere con la libertà di ogni altro secondo una legge universale. Il diritto stretto si fonda senza dubbio sulla coscienza dell’obbligazione di ognuno di conformarsi alla legge; ma per determinare la volontà a obbedire a questa legge non si deve e non si può, se il diritto deve essere puro, invocare questa coscienza come un impulso; esso diritto s’appoggia unicamente sul principio della possibilità di una costrizione esterna, che possa coesistere con la libertà di ognuno secondo leggi generali».

  1. Le caratteristiche dello stato ideale nella concezione kantiana

Nel Saggio Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica, Kant individua i tre principi a priori, sui quali, dovrebbe basarsi l’ordinamento giuridico ideale ovvero la forma repubblicana. Innanzitutto, egli descrive la libertà di ogni membro della società, intesa quale ricerca di realizzazione delle propria personalità, e della propria felicità; nell’ambito di uno Stato giuridico, infatti:

«Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo».

La felicità è avvertita quale condizione per cui tutto avviene secondo i desideri e la volontà determinati dalla legge morale; non essendo la natura, soggetta alla volontà individuale, affinché il sommo bene, cioè l’unione della virtù alla felicità, sia realizzabile, occorre che il mondo sia governato da un’entità, che sia essa stessa moralmente determinata, e che comprenda perciò l’intelletto, la volontà e la ragione:

«L’uomo è destinato dalla sua ragione a formare una società con gli altri e in questa società a coltivarsi, civilizzarsi e moralizzarsi mediante l’arte e le scienze; per forte che sia la sua tendenza animale ad abbandonarsi passivamente agli stimoli dell’agiatezza e del benessere, che egli chiama felicità, è destinata a rendersi attivamente degno dell’umanità, in lotta con gli opposti frapposti dalla rozzezza della sua natura».

Il diritto alla libertà può essere ridefinito, quindi, nel senso della facoltà di costringere gli altri a entrare in una costituzione istituisce il diritto oggettivo ideale, quel diritto che consiste «nell’insieme delle condizioni, per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uomo può accordarsi con l’arbitrio dell’altro secondo una legge universale di libertà».

Proprio in virtù della doppia essenza dell’uomo, fenomenica da una parte e noumenica dall’altra, è possibile considerare tale diritto come naturale. Il diritto alla libertà era considerato il mezzo attraverso il quale l’individuo poteva manifestare la propria personalità. Sennonché questo ideale di ordine e di pace era plausibile solo in uno Stato di natura immaginario.

Di fatto si rendeva necessaria la creazione di una «legge di giustizia» che regolasse l’estrinsecazione della «libertà individuale» e che così, ne imponesse un limite uguale per tutti, sia in rapporto agli altri soggetti, sia in rapporto alle cose esterne. La libertà va dunque interpretata come autonomia, ovvero come possibilità di obbedire alle leggi che ogni cittadino ha contribuito a creare:

«La mia libertà esterna deve essere definita piuttosto in questo modo: essa è la facoltà di obbedire a nessun’altra legge esterna se non quelle leggi a cui ho potuto dare il mio consenso».

Il secondo principio a priori, sul quale dovrebbe basarsi l’ordinamento giuridico ideale è l’uguaglianza, nel senso di medesima e vicendevole possibilità di esercitare i diritti coattivi da parte dei sudditi, cui si sottrae solamente il sovrano, in quanto creatore e conservatore dello stato stesso. Pur emergendo da tale concezione formale, il diritto di ciascun membro della comunità, a modificare la propria posizione sociale e il grado del possesso in forza del talento, del lavoro e della fortuna, di fatto è riscontrabile sul piano sostanziale una forte ineguaglianza presente nella società.

«Lo stato infatti non negava le disuguaglianze naturali e personali, né si poneva il pareggiamento delle condizioni sociali ed economiche». Essenzialmente l’uguaglianza era intesa in senso civile (uguaglianza davanti alla legge) ma ciò non implicava né l’uguaglianza politica né finanziaria e sociale.

Il carattere liberale in senso kantiano si rileva meglio nella terza esigenza cui essa deve soddisfare, cioè di garantire ad ogni individuo, in quanto «cittadino», l’indipendenza. Su questa dovrebbe basarsi l’uguaglianza politica, ossia la partecipazione al potere legislativo.

Dall’analisi condotta, si denota che l’ordinamento ideale corrispondente al modello kantiano è rappresentato dalla costituzione repubblicana, la quale presenta sicuramente delle analogie col sistema proposto da Rousseau, poiché in entrambi gli autori è possibile riscontrare l’importanza che riveste il concetto di volontà generale. Quest’ultima deriva infatti, da un patto di unione tra il popolo cui spetta esclusivamente la sovranità, ovvero la capacità di realizzare coattivamente il diritto, attuandolo anche in base a «criteri di giustizia». Tuttavia, Kant si discosta dal modello rousseauniano nel momento in cui afferma che la democrazia diretta, filtrando la volontà del popolo, non è in grado di rispecchiare realmente la volontà generale e quindi l’interesse dello Stato, bensì è in grado esclusivamente, di rappresentare gli interessi della fazione prevalente. Viene, comunque attribuita al principio rappresentativo, una grande importanza poiché mediante esso è garantita il rispetto del diritto.

Oltre al principio rappresentativo, un ulteriore elemento che permette di differenziare lo Stato repubblicano da quello dispotico è la separazione dei poteri. «Il repubblicanesimo è il principio politico della separazione del potere esecutivo dal potere legislativo; il dispotismo è il principio politico dell’autonoma esecuzione, da parte dello Stato stesso, di leggi che lo Stato stesso ha promulgato, quindi è la volontà pubblica che viene esercitata dal sovrano come volontà privata».

Pur riferendosi a Montesquieu, il quale attribuiva alla separazione una funzione di controllo reciproco mediante il vicendevole bilanciamento, al fine di evitare a ciascuno di prevaricare sugli altri, Kant assegna maggiore importanza al rispetto della legge, espressione della volontà del popolo:

A differenza del potere legislativo che si prefigge l’obiettivo di tradurre in leggi generali la volontà popolare, il potere esecutivo deve rendere tali leggi attuative, quindi, applicarle ai casi concreti, e rendere conto del proprio operato nel caso di errata applicazione della legge stessa. Ed è proprio sulla distinzione tra questi due poteri, che è possibile per Kant, assicurare la libertà dei cittadini ed evitare che gli stati governanti si trasformino in forme di governo dispotiche.

Il dispotismo si basa su una concezione patrimoniale dello Stato, nella quale il sovrano esercita arbitrariamente i propri poteri, facendo e applicando le leggi, senza che queste, rispondano effettivamente agli interessi della collettività. Eppure, secondo Kant, ciò che conta non è la forma di governo che si percepisce all’esterno, ma l’intenzione con cui soggetti animano le istituzioni; non è da escludersi, infatti, che gli stati dispotici nel corso del tempo, mediante riforme graduali, possano trasformarsi in Stati repubblicani.

Quindi, qualsiasi forma di governo, anche dispotica è preferibile allo stato di natura, caratterizzata dall’assenza del diritto, in cui vige la legge del più forte, in quanto polemizzare la legittimità del potere costituito, significherebbe rendere instabile l’unità dello Stato, anche nel caso in cui il potere sia derivato da un atto di violenza e sia perciò illegittimo.

Secondo tale prospettiva, viene negato che il patto originario possa essere considerato il fondamento costitutivo dello Stato, bensì esso deve essere pensato come un atto pattizio, in grado di esprimere un criterio razionale al fine di procedere all’attività politica avente, un carattere fortemente riformistico, e solamente vincolandosi all’ideale razionale del «contratto originario», potrà avvicinarsi al modello repubblicano, senza che sia necessario un sovvertimento della struttura istituzionale.

Focalizzandosi sulla realizzazione dello scopo etico-giuridico comandato dalla ragione, si renderà «l’agire politico efficace oltreché giusto». La politica contribuirà in tal modo al progresso dell’umanità mediante l’affermazione e il rispetto dei diritti umani.

  1. Il progetto kantiano per una pace perpetua

L’ordinamento giUridico rappresenta allora, lo strumento più idoneo di cui l’uomo dispone per potersi migliorare. Mentre nel primo articolo dell’opera ”La pace perpetua”, Kant afferma che gli Stati devono essere dotati di una costituzione repubblicana per far sì che i propri diritti possano essere rispettati, nel secondo e terzo articolo, vengono invece, analizzate le condizioni, autorizzanti gli Stati a raggiungere una condizione di «pace perpetua».

Per poter uscire dallo stato di natura e di guerra, è necessario che la ragione imponga di istituire un istituzione politica internazionale che rifletta ciò che sul piano individuale è rappresentato dalla società statale.

L’obiettivo è quello di creare una «confederazione di popoli» che manifesti la volontà di rinunciare alla guerra e di procedere alla realizzazione della pace, tentando però, di mantenere ciascuno Stato, la propria indipendenza. Anche se Kant è consapevole di una possibile mancata attuazione di questo ideale sul piano normativo, afferma che l’importante è avvicinarsi il più possibile alla sua realizzazione.

Gli stati vengono considerati individui che devono arrivare a un’unione, ad una federazione; tuttavia vi è la consapevolezza che una repubblica universale non sia di fatto realizzabile, poiché ciascuno Stato pretende il riconoscimento della propria identità. Da questa presa di coscienza, egli inizia, allora, a considerare come la cooperazione possa contribuire alla realizzazione della pace.

E’ attraverso la libera circolazione dei popoli, che sarà possibile considerare il mondo un’unica patria e, in particolare, attraverso il riconoscimento del diritto di ospitalità dello straniero, visto che la terra appartiene ad ogni individuo. «Tale dissertazione costituisce il primo impulso teorico ad una rivendicazione morale relativa ad un diritto che appartiene a tutta l’umanità.

Il diritto di ospitalità, infatti, si colloca ai confini della comunità politica; si pone come linea di demarcazione dello spazio civico, intesa nel senso di relazioni reciproche tra membri di uno Stato e stranieri; occupa, uno spazio giuridico a metà strada tra i diritti umani, civili, politici, e tra i diritti della persona e i diritti dell’umanità intesa come persona in quanto tale e diritti del cittadino».

Viene ipotizzata «questa realtà normativa dalla duplice natura: il diritto di ospitalità modernamente corretta in diritto di asilo o di rifugio, è un obbligo morale reciproco che un uomo ha nei confronti di un altro uomo ed’ è un diritto in senso strettamente giuridico, poiché si riflette nell’obbligo per gli Stati che lo ammettono di permettere di risiedere nel proprio locus, ovvero di superare il territorio di appartenenza. Non si tratta di legge imposta secondo gli ordini sistemi di formazione, non si tratta di consuetudine fondata sull’etica dei costumi tra i popoli, bensì di una norma a cui gli esseri umani sono tenuti ad obbedire e gli Stati a conformarsi»:

«Per gli Stati, nel rapporto tra loro, è impossibile secondo la ragione pensare di uscire dalla condizione di mancanza di legge, che non contiene altro che la guerra, se non rinunciando, come fanno i singoli individui, alla loro libertà selvaggia, senza legge, sottomettendosi a pubbliche leggi costrittive e formando così uno stato di popoli, che dovrà sempre crescere, per arrivare a comprendere finalmente tutti i popoli della terra».

Il diritto nello spazio giuridico globale, assume le sembianze di una legislazione universale, cioè una sorta di «lex mundialis valida erga omnes», capace di omogeneizzare le differenze politiche, normative, culturali, consuetudinarie presenti all’interno delle singole istituzioni statali.

Il fondamento del bisogno di creare un insieme di principi giuridici riconosciuti a livello mondiale, trova il suo movente nel diritto internazionale; infatti per Kant, è l’integrazione tra i popoli, che permette di giungere alla pace; essa diviene necessaria, perchè le risorse naturali non sono presenti nella stessa qualità e quantità in tutte le parti del mondo, e visto che le economie dei vari paesi sono complementari, si rende necessaria una loro commercializzazione.

Da queste considerazioni si rileva come la pace venga intesa quale ideale morale, e che per poterla raggiungere, i politici debbano attuare un comportamento consono a quell’ideale stesso. A differenza di Machiavelli, Kant sostiene che possa esistere una compatibilità tra la morale e la politica: nel mezzo si pone l’uomo; questi è un essere in cammino, che partendo dallo stato di natura caratterizzato dal dominio del male radicale, e dall’istinto, cioè dalla guerra, deve, mediante l’uso della ragione, cercare di giungere al bene. Per realizzare i propri obiettivi, la politica e la morale devono considerare il cittadino come un fine e mai come un mezzo e devono rifarsi alla formula:

«Agisci in modo tale da poter volere che la tua massima debba diventare una legge universale».

La visione kantiana, pur basandosi sul dover essere, e non prevedendo quindi, la creazione di organismo sovranazionale, capace di imporsi per il rispetto del diritto cosmopolitico, ha avuto il merito di indicare le condizioni indispensabili per il progresso dei valori universali, quali la libertà, giustizia, e la pace cui dovrebbe tendere ogni cittadino del mondo.

  1. Il male radicale

Il problema del giudizio, che tra le facoltà occupa un ruolo centrale, è stato oggetto della trattazione intrapresa da Kant. Egli, infatti, aveva scoperto una facoltà umana nuova, vale a dire il giudizio. Ma allo stesso tempo, aveva sottratto le posizioni etiche alla competenza di questa ultima facoltà: ora, il problema del giusto e dell’ingiusto non deve essere deciso né dal gusto né dal giudizio, bensì dalla ragione soltanto.

Essendo il giudizio un’attività della mente, ci si domanda se l’esercizio in quanto tale, possa allontanare gli uomini dal fare del male o al contrario, predisporli contro di esso. Il giudicare, non a caso, viene definito «il sottoposto dell’effetto liberatorio del pensare», nel senso che il pensiero è in grado di distruggere norme, codici tradizionali, pregiudizi cioè, giudizi formulati in periodi precedenti e pertanto atrofizzati.

Si rileva, perciò, decisiva un’ulteriore facoltà della mente, ossia quella della immaginazione, in grado di giudicare gli oggetti che non sono più presenti, che sono stati rimossi dall’immediata percezione sensoriale, e grazie alla quale è possibile assumere la distanza necessaria per un giudizio imparziale, nonostante il fatto che nella mente, si siano formati una varietà di punti di vista.

Il criterio a cui bisognerà affidarsi, per decidere della condivisibilità di un giudizio, e controllare la sua adattabilità al senso comune negli altri, sarà quello della comunicabilità. L’abilità del giudicare è un’attività ermeneutica che tiene conto del contesto, della varietà delle condizioni e dell’entità simbolica di cui ciascuna azione è dotata. Solo attraverso un particolare, che contiene in sé una regola, ovvero un principio etico o politico, quale la giustizia e la libertà, il giudizio stesso potrà essere guidato in modo corretto, affinché possa divenire persuasivo e ambire ad una validità universale.

Più l’uomo sarà in grado di superare le private condizioni soggettive, muovendosi da un punto di vista ad un altro, meno limitato sarà il proprio giudizio: l’imparzialità non è il risultato di un punto di vista superiore, bensì è il giudizio che si è ottenuto grazie ad un processo di formazione, modellato attraverso l’esame del punto di vista di un sempre maggiore numero di altri e che può, quindi, essere più facilmente comunicato.

La rappresentazione, permette infatti, di riflettere sull’azione senza però esserne coinvolti, e trasformare in tal modo, l’attore in spettatore. Quest’ultimi così possiederanno la facoltà di giudicare imparzialmente e disinteressatamente, senza che intervenga la netta separazione fra chi agisce e chi giudica, poiché ognuno potrà divenire a sua volta spettatore.

La relazione giuridica si basa dunque, sul riconoscimento universale del rapporto tra gli uomini, che a sua volta presuppone una continua sollecitazione al dialogo, consentendo di determinare il valore dell’ordinamento, non riferendosi ad un’idea convenzionale di giustizia, bensì allo sviluppo della vita comunitaria. Da tali considerazioni, si arriva inevitabilmente a dover chiarire il senso del giudicare.

Innanzitutto è l’individuo che è indotto a cercare la giustizia, ricorrendo ad un soggetto terzo e disinteressato, per ottenere l’applicazione del diritto. E’, inoltre, la condizione stessa dell’essere umano, che a differenza degli altri esseri viventi, manifesta non solo attitudini ma anche intenzioni, a contenere le cause scatenanti la scelta di compiere certe azioni, che lo rendono responsabile e perciò imputabile degli eventi, sicché potrà essere delineata la propria identità esistenziale:

«Dal giorno in cui l’uomo incomincia a parlare in prima persona, egli porta avanti il suo caro io dove può, e l’egoismo progredisce incessantemente, se non apertamente, almeno nascostamente per darsi, con apparente abnegazione e con finta modestia, un rilevante valore tanto più sicuro nel giudizio degli altri».

La costruzione dell’identità è legata alla reciprocità del riconoscimento in quanto, il consolidamento di essa, richiede una trama di interazioni sociali in cui sia possibile che ogni individuo venga riconosciuto da quei soggetti che a loro volta lo riconoscono. Il fatto che il riconoscimento dell’altrui dignità sia costitutivo del diritto, è reso possibile proprio perché quest’ultimo non esclude la possibilità dell’ascolto dell’altro bensì conferma l’identità dell’uomo.

Quale che sia l’idea del diritto dalla quale ci si muove, esso è certamente strumento di qualificazione di beni della vita e quindi implica, giudizi di valore.

Solamente, attraverso il riferimento ad esse, è possibile conciliare la libertà dell’azione umana con la necessità dell’imperativo giuridico, nessuna regola di condotta sottraendosi alla verifica degli indici di moralità e di giustizia propri di un determinato contesto sociale.

L’opera del giudice, assume un ruolo fondamentale in questo contesto, poiché volta alla ricerca del giusto, mediante l’interpretazione del legale, ovvero percepito come l’arte che conferisce vitalità alle norme, affinché queste possano di volta in volta essere applicate alla fattispecie, e non costituire meramente una fissità delle forme.

L’interpretazione infatti, avendo come obiettivo quello della ricerca del giusto, non può essere considerata mera tecnica, esaurendosi nelle operazioni del monologo, ma deve tener conto anche della ricerca della verità, ottenuta solamente, prendendo in considerazione la relazione dialogica, all’interno del processo. «Giudicare, significa perciò giustificare, ossia assumersi la responsabilità del diritto secondo il quale si giudica.

Questo procedimento è guidata da entrambe le componenti della norma generatrice, dal criterio di individuazione e dal principio del dover essere del diritto». Le risposte alle domande che il dover essere pone, sono insite nella coscienza sociale, nella cultura della comunità che nel suo complesso sostiene il diritto. Sono risposte che derivano dall’interrogarsi su ciò che è bene o male, giusto o ingiusto, su ciò che si deve o no fare, che però prescindono ora, dai criteri che ad esse offre il diritto.

La ricerca della verità e la ricerca della giustizia sono, quindi, reciprocamente essenziali l’una all’altra. Per quanto riguarda il concetto di male radicale, Kant si interroga sulla possibilità di sostenere, con gli strumenti della sola ragione, l’affermazione che la malvagità naturale dell’uomo non costituisce né una limitazione della sua libertà, né dunque, della sua responsabilità.

Il fatto che esista una tendenza al male ascrivibile alla natura umana, non toglie che essa sia in se stessa moralmente cattiva, tuttavia la causa della cattiveria va ricercata nel libero arbitrio e quindi può essere imputata. Ciò significa, in altri termini, che ammettere questa tendenza non esime dall’osservanza della legge morale e non diminuisce il gradus imputationis della colpa.

Kant rifiuta di considerare il male una caratteristica naturale dell’uomo: essa infatti, non può essere dedotta dal concetto dell’essere umano, mentre è naturale la libertà di cui l’uomo gode. La responsabilità del male operato può essere attribuita esclusivamente agli individui.

Vi è nell’essere umano, non solo una predisposizione al bene, ossia all’adempimento della legge morale, ma anche una propensione al male, che lo spinge ad agire cercando di soddisfare i propri desideri egoistici. Pur trattandosi di una condizione intrecciata con la natura umana, esso non risiede nelle inclinazioni, negli impulsi, nei bisogni di felicità in quanto tali, perché se così fosse, verrebbe a mancare il principio della responsabilità, dell’imputabilità dell’agire.

Il fondamento del male morale appartiene piuttosto alla volontà, senza tuttavia identificarsi con essa, altrimenti l’uomo si trasformerebbe in un essere diabolico. Il male, essendo una possibilità della volontà, è connesso alla libertà. Ma questi due aspetti, presentano un’apparente inconciliabilità: da un lato, infatti, esso è una atto libero poiché realtà storica contingente e imputabile all’uomo; dall’altro però, è un tendenza naturale, che precede ogni uso della libertà dato nell’esperienza.

La soluzione kantiana consiste propriamente nel subordinare il movente universale al movente particolare delle azioni, a causa della quale si giunge a dare alla propria volontà di felicità la precedenza rispetto alla legge incondizionata che si mostra alla ragione. E’ l’uomo stesso che che accoglie liberamente tale rovesciamento nell’ordine dei moventi. Ma, dato che la tendenza che ne scaturisce corrompe alla radice il fondamento di ogni agire morale, si può comprendere come essa preceda ogni azione malvagia e possa quindi essere considerata innata.

Tuttavia, è necessario sottolineare l’impossibilità di capire il perché l’essere umano, sia indotto a compiere il male, ovvero il perché di questa libertà, nonostante il fatto che sia la presenza che assenza possa essere rilevata a livello fenomenico e descritta dal pensiero. Una completa liberazione dal male, appare irrealizzabile, perché ciò potrebbe capitare solamente grazie ai buoni principi, il che risulta impossibile, dal momento che il fondamento soggettivo supremo di tutti i principi è presupposto come corrotto.

In particolare, è la stessa libertà del soggetto ad apparire limitata, non soltanto perché chiamata a conformarsi all’imperativo categorico, quanto perché si scopre incapace di adeguarsi con le sue forze all’assolutezza di quel principio: «Il male che incontra l’ente del non umano, invece, è un male biologico che non si costituisce dei caratteri della responsabilità del giusto o dell’ingiusto, della violazione e della riparazione, così come dell’azione e del pentimento per essa. Il pentimento manifesta la dimensione della possibilità, sempre esercitabile nel configurare il proprio io, conferendogli una nuova direzione di senso nell’esistenza con gli altri, in una società che accomuna».

Attraverso il pentimento, l’uomo sceglie di impegnarsi nel cammino del bene e del giusto, pretendendo che la pena sia orientata al reinserimento nelle relazioni interpersonali e non all’esclusione dalla vita sociale, dopo essersi reso conto di aver compiuto il male e l’ingiusto.

  1. Il male nel diritto

L’interpretazione come arte, allora, non può che volgere al bene della dimensione esistenziale, cosa che non accade quando si è in presenza di una decisione ingiusta, cioè quella resa dal giurista che non rende alla giustizia il suo valore di essere indirizzata sempre, alla ricerca della combinazione del binomio logos e nomos.

Il male nel diritto si manifesta, perciò, nella distorsione delle significanze nella relazione dialogica, fenomeno che non si libera incondizionatamente, aprendosi all’altro nell’empatico riconoscimento dell’Io-Tu, ma cagiona nell’altro l’inganno, esibendo un falso come vero, traendo la purezza della relazione dialogica. Il male si intensifica nel sostituire al potere del dialogo la violenza delle parole, nel tecnicismo alternato e funzionale di chiamare le cose dell’uomo, col nome non proprio. La violenza delle parole delegittima la giustizia che è nella forza del dialogo. La propulsione al recupero dell’Io della parola, deriva dalla rivendicazione dell’uomo ad essere riconosciuto titolare della relazione dialogica tutelata in un luogo terzo ai parlanti ed’ è individuata da questa come giusta perché riconosciuta empaticamente.

Kant, presenta una interpretazione del male radicale insito nella natura umana, cercando di chiarirne la struttura non confinabile in una morta fissità e pertanto lontana dall’essere modellata sul concetto di forma:

«Che il mondo si trovi in una condizione di male è lamento vecchio quanto la storia; il male radicale è innato nella natura umana, pur essendo ciò non di meno, prodotto a noi da noi».

La magia del giudizio, è, per usare la celebre espressione di Mauss, “un fatto sociale totale”, che trova la sua forza simbolica, il suo ordine, non solo nella forma del discorso, ma anche nella postura psicofisica di chi lo pronuncia come di chi lo ascolta. Se si riconosce al linguaggio, un potere simbolico di costruzione della realtà, il linguista non può espellere dalla lingua il suo uso concreto.

Infatti, essa prima che un puro «oggetto di intellezione, è uno strumento di azione e potere». Sostanzialmente, è la violenza simbolica a permeare gli scambi linguistici, dal momento che la comunicazione di un significato, non avviene mai in forma neutra tra due locutori socialmente uguali, ma sempre in un contesto nel quale si ravvisa una comparazione tra un soggetto superiore ed uno inferiore, ad esempio il giudice e il giudiziabile.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la lingua, per la sua capacità originaria e generativa, nel significato che le attribuisce Kant, è il supporto per eccellenza del sogno di un potere assoluto, poiché è in grado di dar vita, creando la rappresentazione collettivamente riconosciuta e realizzata dell’esistenza. L’asimmetria, contenuta nel giudizio, tra superiore e inferiore, deve essere completamente rimossa dall’ambito giuridico, affinché questo possa funzionare. La codificazione pur essendo un’operazione logico-formale, si prefigge in questo settore, lo scopo di razionalizzare ciò che è storico e positivo. Il settore giuridico è il settore statuale per eccellenza, quello senza il quale, lo Stato stesso non potrebbe essere messo in condizione di regolare i conflitti, dal momento che solo grazie ai giudici, esso detiene il monopolio della violenza fattuale trasformata in simbolica. E’ proprio, la forma che riesce a produrre un effetto di universalizzazione, che assicura ai membri di «giocare» secondo regole stabili.

Si richiama, così il Progetto kantiano per una pace perpetua, progetto in cui viene affermato che la natura sembra preparare, al di là degli antagonismi, il terreno per la piena realizzazione dell’umanità, un’ umanità che viva in pace sotto l’elgida del diritto.

La prima premessa di quest’ opera è la visione per la quale la storia converge verso un punto finale: la creazione di una situazione in cui il bene si possa realizzare. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario la creazione dello Stato, intesa nel senso di un’organizzazione del diritto esterno, che permetta di regolare i rapporti tra gli uomini in maniera sicura, permettendogli così, di esprimere al meglio la propria attitudine al bene. La pace quindi, è un processo, che si raggiunge per tappe successive, fino ad arrivare alla pace perpetua:

«La vera politica non può fare nessun passo avanti senza aver reso omaggio alla morale e benché la politica in se stessa sia una difficile arte, tuttavia non è certo una tecnica la sua unione con al morale, infatti è questa che taglia il nodo che quella non è capace di cogliere appena l’una e l’altro entrano in conflitto. Il diritto degli uomini deve essere considerato sacro per quanto riguarda sia il sacrificio da pagare il potere dominante. Se c’è un dovere e se insieme a esso stesso esiste una fondata speranza di rendere reale lo Stato del diritto pubblico, pur solo in una progressiva approssimazione all’infinito, allora la pace perpetua, che segue quelli che finora falsamente sono stati chiamati trattati di pace, non è un’idea vuota, ma un compito, un compito che, risolto poco a poco, si fa sempre più vicino alla sua meta poiché i tempi in cui succedono progressi uguali diventano sperabilmente più brevi».

  1. Conclusioni

Lo Stato, quindi, nasce dall’esigenza di porre freno all’egoismo, di porre fine alla situazione naturale di reciproca violenza tra gli uomini, introducendo un elemento di carattere coattivo, il diritto, grazie al quale l’individuo potrà estendere il raggio della propria azione e goderne con sicurezza i frutti mentre, altrimenti, vivrebbe in una situazione di perenne insicurezza.

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Silvia Cortellessa

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