Dalla cessione dei crediti inps alla riscossione mediante ruolo: questioni di diritto intertemporale

Redazione 01/01/03
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di Avv. Angelo Guadagnino

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Sommario: 1. Premessa – 2. I crediti oggetto della cessione – 3. I crediti ceduti che non vanno iscritti a ruolo – 4. I crediti ceduti già oggetto di procedimenti civili di cognizione e di esecuzione – 5. La disciplina applicabile ai procedimenti di cognizione e di esecuzione pendenti alla data della cessione: l’art. 13, comma 8, legge n. 448/98 – 6. I crediti contributivi che alla data della cessione non erano oggetto di procedimenti civili di cognizione e di esecuzione – 7. I crediti contributivi relativi a periodi successivi al 1° Luglio 1999

1. PREMESSA

Il sistema di norme che disciplina la cessione a titolo oneroso dei crediti INPS e la riscossione a mezzo ruolo delle entrate degli Enti previdenziali si presenta lacunoso in alcune parti e, comunque, bisognevole di un’attività ermeneutica di coordinamento e di raccordo soprattutto per quanto riguarda il rapporto – di esclusività e/o di alternatività – tra il (nuovo) regime di riscossione introdotto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e quello esistente in epoca precedente la riforma del 1999.

Il compito, peraltro, è reso oltremodo complesso dal sovrapporsi di fonti normative venute ad esistenza in tempi diversi, seppur ravvicinati.

Per ragioni di comodità si è inteso far precedere le riflessioni sulle principali questioni di diritto intertemporale sorte dalla commistione delle normative in precedenza indicate da una elencazione, in ordine cronologico, delle fonti, legislative e non, disciplinanti le materie “ de quibus “:

-legge 28 settembre 1998 n. 337

-legge 23 dicembre 1998 n. 448

-decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46

-decreto legge 6 settembre 1999 n. 308

-legge 5 novembre 1999 n. 402 di conversione del decreto legge 6 settembre 1999 n. 308

-decreti del ministero del tesoro del 5 novembre 1999

-contratto di cessione del 29 novembre 1999 tra INPS e S.C.C.I. s.p.a. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS

2. I CREDITI OGGETTO DELLA CESSIONE

Una prima conferma della disorganicità della normativa in materia di cartolarizzazione dei crediti INPS è costituita dalle tipologie dei crediti oggetto della cessione per la cui individuazione sono stati necessari ben tre interventi legislativi.

Il comma primo dell’art. 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevedeva nella sua formulazione originaria che fossero ceduti a titolo oneroso “ i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall’INPS, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15…”.

Poichè sulla base di quel testo potevano sorgere dubbi circa l’inclusione, tra i crediti ceduti, di quelli maturati a titolo di somme aggiuntive – in quanto questi accessori non erano espressamente menzionati nella disposizione – al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa il decreto legge 6 settembre 1999 n. 308, sostituendo il già citato comma, dispose che la cessione aveva per oggetto “…i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall’INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001…”.

L’aggiunta in questione – tanto opportuna, quanto necessaria – trova fondamento in un principio di razionalità.

Invero, posto che dall’inadempimento dell’obbligo contributivo discendono tre diversi tipi di conseguenze accessorie, tra loro differenti per natura ed effetti, quali le sanzioni (amministrative ed, a volte, anche penali), le somme aggiuntive e, qualche volta, gli interessi (vedasi, per esempio, la legge n. 48/88), non avrebbe avuto senso che solo una parte di quegli accessori sarebbe stato oggetto di cessione, mentre un’altra – le somme aggiuntive – ne sarebbe rimasta fuori.

Le modifiche legislative tuttavia non si esaurirono con quell’intervento, atteso che la legge di conversione del decreto n. 308 (la n. 402 del 5 novembre 1999) dopo le parole “ somme aggiuntive “ aggiunse le seguenti “ come definite all’art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni “.

Non è punto dubbio che il periodo si riferisca unicamente alle “ somme aggiuntive “ che nel testo modificato precedono l’aggiunta, la cui “ ratio “ è evidente.

La disciplina delle somme aggiuntive, così come prevista dall’art. 1 della legge n. 662/96, risulta alquanto complessa.

In particolare, accanto alla regola generale sancita dal comma 217 – che ha per oggetto le due ipotesi principali di inadempimento contributivo (la morosità e l’evasione) – vi sono, nei commi seguenti a quello, delle disposizioni che prevedono o un trattamento derogatorio in ordine alla genesi dell’omissione contributiva (comma 218: oggettiva incertezza interpretativa), alla speciale natura del debitore (comma 221: enti non economici o enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro) ed a una sua particolare situazione economica (comma 220: procedure concorsuali) oppure, addirittura, un eccezionale trattamento che esclude la debenza delle somme aggiuntive

(comma 219: Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché enti locali).

E proprio a causa dell’esistenza di una pluralità di regimi giuridici che la legge di conversione ha inteso puntualizzare che la cessione riguardava le somme aggiuntive maturate (e maturande) nei confronti di tutte le categorie di debitori individuate dall’art. 1, commi 217 e seguenti della legge n. 662/96 e con le modalità da quelle disposizioni previste.

3. I CREDITI CEDUTI CHE NON VANNO ISCRITTI A RUOLO

Il sesto comma dell’art. 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 rappresenta, in ordine di tempo, il primo dato normativo in cui la disciplina della cessione dei crediti INPS viene a contatto con quella in materia di riscossione a mezzo ruolo delle entrate degli Enti previdenziali.

Analogamente a quanto verificatosi per l’oggetto della cessione, anche per l’individuazione dei crediti che non vanno iscritti a ruolo si sono registrati tre diversi interventi normativi che hanno riguardato, attraverso le modifiche succedutesi nel tempo, sia l’iscrizione a ruolo in sé, che le tipologie di crediti escluse da quell’iscrizione.

Per quanto attiene il primo aspetto – iscrizione a ruolo dei crediti ceduti – nella sua formulazione originaria il testo in questione, oltre a prevedere il momento iniziale di attuazione della cennata attività (“ A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo “), ne sanciva anche la natura “ vincolata “ (“ l’INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti,…”), di guisa che per l’Ente non residuava margine alcuno per una condotta alternativa.

E’ da ritenere che la perentorietà della disposizione – sia in ordine al termine, che all’attività prescritta – sia da mettere in stretta correlazione con la circostanza che all’epoca della sua entrata in vigore non ci fosse ancora una normativa della riscossione a mezzo ruolo delle entrate previdenziali (il decreto legislativo n. 46/99 infatti sarà approvato dopo due mesi), ma soltanto la legge 28 settembre 1998 n. 337 di delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione e che, quindi, il legislatore nel dubbio (o, nell’attesa) abbia inteso privilegiare una formulazione “ rigida “ della norma, quanto più possibile in linea con i principi e i criteri direttivi della delega, primo tra tutti quello di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 1 che prevede

l’“ affidamento,…, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,…”.

E che la tesi sopra esposta sia fondata lo conferma la circostanza che i successivi due interventi legislativi (il decreto legge n. 308 /99 e la legge di conversione n. 402/99), entrambi posteriori al decreto legislativo (di attuazione della delega) n. 46/99, prevedono una formulazione letterale della norma meno “ perentoria “ che suona come un’attenuazione del principio generale dell’obbligatorietà di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali.

Ed infatti, mentre nel testo introdotto dal decreto legge n. 308/99 scompare il riferimento temporale (“ A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo

ruolo “), in quello definitivo di cui alla legge di conversione viene meno la statuizione dell’obbligo di iscrivere a ruolo, prevedendosi – meno drasticamente – che “ l’INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione “ e specificandosi che tale attività debba avvenire – conseguenza diretta della riforma della riscossione nel frattempo approvata – “ secondo le modalità previste dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 “.

Anche in ordine alle tipologie di crediti esclusi dall’iscrizione a ruolo si è verificato un procedimento di sedimentazione di fonti normative che hanno via via ampliato il novero delle eccezioni a quella regola.

Inizialmente, nel testo di cui alla legge n. 448/98, gli unici crediti per cui l’INPS non aveva

l’obbligo di iscrizione a ruolo erano quelli “ già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione “.

Con il decreto legge n. 308/99 e la successiva legge di conversione alla categoria di crediti dianzi citata si aggiunsero quelle dei crediti “ oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999 (e) dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge “.

Come in precedenza evidenziato, queste modifiche aggiuntive, proprio in quanto successive al decreto legislativo n. 46/99, costituiscono una conferma del progressivo attenuarsi del principio di obbligatorietà di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi degli Enti previdenziali.

4. I CREDITI CEDUTI GIA’ OGGETTO DI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE E DI ESECUZIONE

Ai fini che qui maggiormente interessano – individuazione della normativa applicabile in tema di recupero coattivo dei crediti INPS dopo la cessione degli stessi ed a seguito dell’intervenuta riforma della riscossione a mezzo ruolo – l’analisi sarà limitata unicamente alla categoria dei crediti “ già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione “, essendo tale categoria quella che, più delle altre due, si presta ad avere rilevanza anche in sede giurisdizionale e, perciò stesso, a dare origine a problemi interpretativi di non agevole soluzione.

Poiché ai sensi del comma sesto per questi crediti non è consentita l’iscrizione a ruolo, va da sé che il loro recupero coattivo non può che avvenire – peraltro in via esclusiva – attraverso il ricorso agli strumenti “ ordinari “ previsti dalle normative in vigore in epoca precedente l’introduzione del sistema di riscossione a mezzo ruolo. (1).

Ed è proprio in ragione di tale premessa che diventa essenziale procedere alla individuazione, nello specifico, delle tipologie di crediti rientranti nella predetta categoria.

Per quanto il sesto comma dell’art. 13 non specifichi il limite temporale sotteso e presupposto dall’avverbio “ già “, è agevole concludere che il momento cui fare riferimento per stabilire se vi è “ già “ un procedimento (di cognizione e/o di esecuzione) è quello di cui al secondo periodo dell’ottavo comma del medesimo articolo e cioè “ la data della cessione “.

In relazione a ciò si potrebbe obiettare che il termine di riferimento sia rappresentato, anziché da quello della cessione, da quello dell’entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, argomentando l’assunto proprio dalla formulazione letterale del testo originario del comma sesto (nella versione cioè della legge n. 448/98).

La tesi non convince per due motivi.

Innanzitutto, l’inciso “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo “ è stato espunto dall’ordinamento giuridico, di talchè sarebbe improprio ricavare argomenti interpretativi da una disposizione non più esistente ed efficace.

In secondo luogo, anche a ritenere ammissibile una simile tesi – che, comunque, avrebbe un limitato periodo di vigenza (fino al 5 settembre 1999, giorno precedente l’entrata in vigore del decreto legge n. 308) – si creerebbero seri problemi di coordinamento con il richiamato ottavo comma che nel disciplinare gli aspetti processuali della cartolarizzazione individua come “ discrimen “ temporale proprio la “ data della cessione “.

Appurato che è a questo elemento che occorre fare riferimento, sorge l’interrogativo se tale data debba coincidere con quella di sottoscrizione del contratto (29 novembre 1999) o, piuttosto, con quella di efficacia della cessione che dalle parti, cedente e cessionario, è stata fatta retroagire al 7 novembre 1999.

In proposito è da rilevare che tale retrodatazione, prevista e voluta dalle parti, proprio in virtù della pacifica natura “ pattizia “, non può che spiegare effetti – anche in ossequio all’art. 1372 c.c. – esclusivamente nei rapporti tra i soggetti contraenti, ma non potrà mai influire su vicende estranee agli stessi quali quelle processuali che, al contrario, riguardano altri soggetti – sia privati (il debitore ceduto), che non (il giudice) – nonché la sfera delle rispettive attribuzioni previste dalla legge.

In conseguenza di ciò, è da ritenere che il riferimento “ alla data della cessione “di cui alla norma dell’art. 13 citato abbia una valenza “ neutra “ e, pertanto, non possa che essere presa in considerazione come” atto giuridico “ nella sua storicità.

Appunto per questo, quella cui rapportarsi è la data di genesi di quell’atto – e, cioè, la sottoscrizione del contratto – posto che, prima di allora, nel mondo del giuridicamente rilevante non vi era ancora alcuna cessione di crediti contributivi.

Affinchè trovi applicazione l’eccezione prevista dal sesto comma, è necessario, tuttavia, che a quella data (29 novembre 1999) il procedimento (di cognizione e/o di esecuzione) sia pendente, giusta espressa previsione della disposizione in esame (“…procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione…”).

Ma quando un procedimento può dirsi pendente e, soprattutto, qual è l’atto o l’attività che determina detta pendenza ?

Per quanto riguarda i procedimenti di cognizione non sembrano sussistere dubbi in quanto, per effetto della competenza esclusiva del giudice del lavoro nella materia contributiva, l’atto introduttivo del relativo procedimento è sempre un ricorso, di guisa che è con il deposito dello stesso in cancelleria che si determina la pendenza del giudizio, in quanto è quello il momento in cui ha inizio il processo (2).

Le incertezze invece si registrano per il procedimento di esecuzione.

Nonostante la lettera della disposizione di cui all’art. 491 c.p.c. sia sufficientemente chiara

(“ Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col

pignoramento “), non sono mancate in dottrina autorevoli opinioni divergenti (3 – 8) che, traendo spunto dal primo comma dell’art. 479 c.p.c. (“ Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto), hanno individuato nella notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto il momento iniziale (e, pertanto, quello che determina la pendenza) del procedimento di esecuzione.

L’acutezza e la puntualità di quelle osservazioni critiche fanno propendere per la seconda opzione che, tra l’altro, presenta per il debitore – elemento non privo di rilievo – il vantaggio di evitare che, dopo l’azione esecutiva dell’INPS, egli sia destinatario dell’(ulteriore) attività di riscossione ad opera del concessionario.

Pertanto, alla luce delle riflessioni che precedono, deve potersi concludere che non vanno iscritti a ruolo – in quanto crediti già oggetto di procedimenti civili di esecuzione – i crediti incorporati in titoli esecutivi notificati unitamente al precetto alla data della cessione, prevedendosi per il recupero coattivo di questi crediti il ricorso esclusivo agli strumenti

“ ante “ riforma del 1999.

5. LA DISCIPLINA APPLICABILE AI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E DI ESECUZIONE PENDENTI ALLA DATA DELLA CESSIONE: L’ART. 13, COMMA 8, LEGGE N. 448/98

Una volta delimitata la categoria dei crediti per cui non si procede all’iscrizione a ruolo, occorre prendere in esame la normativa che la disciplina.

Ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 13 della legge n. 448/98 la cessione dei crediti INPS costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto.

In considerazione di ciò, nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile, di guisa che il processo continua tra le parti originarie (INPS e contribuente) e la sentenza pronunciata nei confronti del cedente (INPS) spiega i propri effetti anche nei riguardi del successore a titolo particolare (la società cessionaria) che ha anche la legittimazione ad impugnarla.

Il motivo per cui il rinvio operato dal legislatore del 1998 all’art. 111 c.p.c. non comprende anche i commi terzo e quarto è costituito esclusivamente dalla particolarità della fattispecie da regolamentare che, da un lato, non contempla l’ipotesi di successione a titolo particolare “ mortis causa “ (comma secondo art. 111 c.p.c.), continuando il cedente (l’INPS) ad esistere come soggetto giuridico, e, dall’altro, esclude categoricamente che il successore a titolo particolare (il cessionario) possa essere chiamato in causa (“ Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa “) e che l’alienante (l’INPS) sia estromesso dal giudizio (“…fermo restando che l’INPS non può in ogni caso essere estromesso “), laddove, invece, ai sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. è consentito sia la chiamata del successore particolare, che, seppur con il consenso delle altre parti, l’estromissione dell’alienante.

La disciplina testè enunciata è stata trasfusa – e precisata nel dettaglio – nel contratto di cessione con le clausole 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 il cui contenuto si riporta qui di seguito (9):

9.2 – In ordine ai crediti contributivi ceduti che sono oggetto di procedimento civile di cognizione, l’INPS si impegna a proseguire i relativi giudizi, a norma dell’art. 111 del codice di procedura civile con la diligentia quam suis. Sarà in facoltà dell’acquirente intervenire in tali giudizi. In nessun caso, tuttavia (i) l’INPS potrà chiamare in causa l’acquirente, se non intervenuto, o (ii) l’acquirente potrà chiedere l’estromissione dell’INPS.

9.3 – In ordine ai crediti contributivi ceduti per i quali sia già stata iniziata dall’INPS l’esecuzione forzata, l’INPS si impegna a portare avanti le relative esecuzioni forzate, a norma dell’art. 111 del codice di procedura civile, con la diligentia quam suis. Sarà in facoltà dell’acquirente intervenire in tali esecuzioni.

9.4. – Qualora i debitori avverso il ruolo, promuovano giudizi di merito e/o di opposizione all’esecuzione, l’INPS e l’acquirente saranno litisconsorti necessari nei relativi giudizi. In tal caso, l’INPS si impegna a portare avanti la relativa lite anche per conto dell’acquirente, la cui difesa tecnica l’INPS si impegna sin d’ ora ad assumere, con la diligenza quam suis.

9.5 – In relazione a quanto disposto alle clausole 9.2, 9.3 e 9.4, l’acquirente con il presente contratto conferisce mandato con rappresentanza all’INPS, affinchè lo stesso provveda, ove richiesto e tramite gli Avvocati della propria Avvocatura, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso acquirente dinanzi alle competenti autorità giudiziarie. (10)

6. I CREDITI CONTRIBUTIVI CHE ALLA DATA DELLA CESSIONE NON ERANO OGGETTO DI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE E DI ESECUZIONE

L’art. 13 comma ottavo legge n. 448/98 disciplina il regime dei crediti oggetto di procedimenti di cognizione e di esecuzione pendenti alla data della cessione.

Ma il ricorso agli strumenti “ ordinari “di recupero coattivo dei crediti – pacifico per la categoria espressamente indicata – è ammissibile anche per i crediti per cui alla data della cessione non era ancora pendente un procedimento di cognizione e/o di esecuzione?

L’interrogativo è strettamente correlato a quello inerente la data di entrata in vigore del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

L’art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 prevede l’abrogazione di una serie di disposizioni tra cui – ai fini che qui interessano – l’articolo 35, nono comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e l’articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto legge n. 338/89, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/89 e cioè le norme che prevedevano la facoltà per gli Enti previdenziali di avvalersi, al fine del recupero coattivo dei propri crediti, del decreto ingiuntivo e che attribuivano efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. alle denunce, dichiarazioni ed atti di riconoscimento di debito resi agli enti dai soggetti tenuti al versamento dei contributi, nonché alle attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti dei predetti enti relative al mancato pagamento delle quote di contribuzione fissa dovute dagli iscritti agli elenchi degli artigiani e commercianti.

L’art. 39, invece, dispone che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999 “.

Ciò premesso, poiché ai sensi dell’art. 11 delle preleggi (“ la legge non dispone che per

l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo “) una disposizione non può disciplinare i rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, ne consegue che l’abrogazione delle norme individuate dall’art. 37 del decreto legislativo n. 46/99 opera solo per i rapporti giuridici sorti dopo l’entrata in vigore della fonte abrogatrice stessa.

Al contrario, per i rapporti sorti prima, trovano (rectius, continuano a trovare) applicazione le norme previgenti.

E qual è, nel caso specifico, il rapporto giuridico se non quello “ contributivo “ da cui deriva

l’obbligo di versare, alle scadenze previste, la contribuzione dovuta ?

Ed allora, non si può non addivenire alla conclusione che il sistema di recupero “ ordinario “ trova applicazione anche per i contributi maturati fino al mese di giugno 1999, trattandosi di rapporti giuridici (contributivi) sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione (che, invece, si applica in via esclusiva solo per i contributi maturati successivamente al 1° luglio 1999).

La tesi sopra esposta trova puntuale conferma in diversi elementi.

Innanzitutto, nell’art. 36, comma sesto, del decreto legislativo n. 46/99 che stabilisce che “ Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto “.

In secondo luogo, nella clausola 6.11 del contratto di cessione che prevede che “ Con il presente contratto l’Acquirente conferisce mandato speciale con rappresentanza all’INPS, che accetta, affinchè in suo nome e conto compia ogni atto anche giurisdizionale in suo potere che sia funzionale all’interruzione della prescrizione dei Crediti Contributivi Ceduti, anche ai sensi degli artt. 2943 e ss. del codice civile “.

In base a questa clausola contrattuale all’INPS, purchè agisca come mandatario della società cessionaria, non è precluso alcun atto tra quelli enucleati dagli artt. 2943 e ss c.c., perciò stesso risultando legittima (la richiesta di) la notifica sia di un decreto ingiuntivo (che, per quanto sopra esposto, può ben essere richiesto e concesso), che di un precetto, trattandosi di atti idonei ad interrompere la prescrizione.

La legittimazione ad agire dell’I.N.P.S. quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. trova poi fondamento anche in un’altra clausola contrattuale, la 6.7, che nel precisare gli impegni assunti dall’INPS per il periodo successivo alla data di stipula del contratto (è il caso che ci riguarda), alla lettera c) così dispone:” l’INPS si impegna altresì, successivamente alla data di stipula del presente contratto a fare tutto quanto sia ragionevole o necessario per consentire ovvero per agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei crediti contributivi ceduti “.

La circostanza che tale clausola preveda una riscossione “ anche a mezzo ruolo “ costituisce una conferma ulteriore della permanenza dell’operatività dell’altro tipo di riscossione – quella

“ ordinaria “ disciplinata dal codice di procedura civile – per i crediti contributivi ceduti.

Diversamente – e, cioè, ritenere non più applicabile quest’ultimo tipo di riscossione – non si comprende perché mai il contratto di cessione abbia usato l’aggiunta “ anche a mezzo ruolo “ e, tra l’altro, l’abbia collocata, sotto il profilo lessicale, in un periodo incidentale.

Inoltre, la legittimazione dell’I.N.P.S. a procedere al recupero a mezzo il sistema “ ordinario “ trae fondamento giuridico anche dalla procura speciale rilasciata all’Ente dalla società cessionaria.

Invero, come si legge al punto 4) di detta procura “…è interesse della S.C.C.I. s.p.a. che, l’attività legale finalizzata al recupero dei crediti contributivi ceduti sopra indicati, sia iniziata o proseguita dall’INPS tramite gli avvocati della propria Avvocatura “.

Più avanti, nella procura è così stabilito: “ In particolare, a titolo esemplificativo, l’INPS, per mezzo degli avvocati della propria Avvocatura potrà nell’ambito del presente mandato: …notificare atti, precetti e pignoramenti; …chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi;…reiterare le ingiunzioni e gli atti di precetto non più efficaci alla data di efficacia del Contratto di cessione o che comunque non fossero andati a buon fine… “.

Né mancano riscontri giurisprudenziali, sia in relazione alla fase esecutiva, che a quella di cognizione, alle conclusioni dianzi evidenziate.

Il Tribunale di Vicenza (11) ha ritenuto legittima la notifica, in epoca successiva alla data di cessione, di un atto di precetto pedissequo a sentenza e relativo a periodi contributivi precedenti il 1° luglio 1999.

Il Giudice vicentino, prendendo atto di una lacuna letterale dell’art. 13, comma sesto, legge n. 448/98 – che non parla “ espressamente della fase intermedia ai procedimenti di cognizione e di esecuzione, fase costituita dal precetto e dalla relativa opposizione, venuti in essere nel tempo intermedio tra la conclusione del processo di cognizione e quello esecutivo “ – ritiene che “ il comma 6 infatti non consente all’INPS, a fronte di controversia di cognizione pendente alla data di cessione, alcuna iscrizione a ruolo …e dunque la sentenza rimarrebbe priva di strumenti giudiziali di esecuzione, se si eccettuasse la facoltà dell’ente di procedere a precetto (prodromico all’esecuzione).Da qui l’inevitabilità di consentire all’INPS di dare efficacia alla sentenza giudiziale di condanna mediante il tradizionale e previgente sistema…Se dunque a regime (ossia dopo la cessione) è consentito all’INPS di richiedere il pagamento, mettere in mora il debitore, interrompere la prescrizione etc a maggior ragione ciò è possibile per crediti che riguardano vicende anteriori alla cessione… Ecco allora che questa norma (cfr. art. 13, comma sesto, legge n. 448/98) va interpretata nel senso di espandere il regime ivi previsto anche agli atti consequenziali alla definizione della causa di cognizione come il precetto e l’opposizione a precetto necessitati dalla definizione del processo di cognizione pendente nel 1999 (ossia alla data di cessione dei crediti) ”.

Con una successiva decisione (12) lo stesso Tribunale ha affermato che “ Nel caso di specie, poiché i crediti azionati dall’INPS sono precedenti rispetto all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/1999 (coincisa con il giorno 1.7.1999) e non possono quindi essere riscossi a mezzo del concessionario, deve ritenersi legittimo il ricorso all’esecuzione ordinaria da parte dell’Istituto “.

(13) (14)

Per quanto riguarda i procedimenti di cognizione il Tribunale di Genova (15), rigettando

l’eccezione, formulata dalla difesa della curatela fallimentare, di carenza di legittimazione processuale attiva dell’INPS a proporre una domanda ai sensi dell’art. 101 della legge fallimentare, domanda anch’essa successiva alla data di cessione e relativa a contributi ante 1.7.99, ha stabilito che “ l’INPS non agisce in forma coattiva per il recupero dei crediti vantati, bensì per vedere accertato il suo diritto a partecipare al concorso dei creditori sui beni dell’impresa fallita in forza dei verbali di accertamento…per cui non appare necessaria la formazione di alcun ruolo: diversamente opinando, infatti, poiché neppure il concessionario sarebbe, allo stato, legittimato a proporre domanda ex art. 101 L.F., non essendosi proceduto all’iscrizione a ruolo dei contributi asseritamente omessi, si perverrebbe all’assurda conclusione che nessuno dovrebbe ritenersi legittimato attivo a far valere il credito contributivo “ de quo “: non l’INPS, perché non ha iscritto a ruolo detta posta creditoria e non il Concessionario, perché non gli è stato consegnato alcun ruolo per la riscossione da parte dell’istituto previdenziale “. (16)

A giustificare altresì il ricorso, per i crediti in questione, ai tradizionali mezzi di recupero sovviene anche la circostanza che la riscossione a mezzo ruolo comporta per il debitore maggiori svantaggi -sia in termini di garanzie dei propri interessi, che economici – rispetto alla procedura “ ordinaria “ di espropriazione forzata.

E’ notorio infatti che il sistema di riscossione esattoriale è meno flessibile – sia per i tempi, che per le modalità di intervento – di quello disciplinato dal codice di procedura civile.

Inoltre, il regime sanzionatorio connesso alla riscossione esattoriale è, sotto il profilo economico, più oneroso, posto che in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento al debitore verranno applicati gli interessi di mora nella percentuale del 8,74% annua che è maggiore di quella prevista dalle disposizioni ordinarie.

Sotto il profilo economico, giova poi evidenziare che gli importi dovuti a titolo di aggi di riscossione e di rimborso spese della procedura di riscossione esattoriale, entrambi posti dalla legge a carico del debitore, sono maggiori di quelli previsti a titolo di competenze dalle tariffe forensi per la procedura“ ordinaria “; infatti, in caso di riscossione esattoriale sul debitore, nel caso di mancato pagamento nei 60 giorni, grava un aggio che puo’ arrivare fino al 4.65% della somma iscritta a ruolo (art. 17, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112). (17)

In considerazione degli argomenti sopra sviluppati, sarebbe opportuno che le eccezioni tendenti a paralizzare l’attività di recupero posta in essere dall’INPS fossero vagliate dal Giudice, prima che sotto il profilo del merito, sotto quello, senz’altro pregiudiziale, dell’ammissibilità, essendo palese in quel tipo di eccezione la carenza di interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (“ Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse “). (18)

Pertanto, laddove formulata l’eccezione in questione, il Giudice dovrebbe invitare la parte a fornire la prova rigorosa, attraverso il raffronto tra tariffe forensi ed aggi esattoriali, della minore onerosità del nuovo sistema di riscossione.

Quest’ultima annotazione costituisce un’ulteriore riprova che non sussistono ragioni giuridiche per escludere che anche per i crediti maturati al 30 giugno 1999 l’INPS è legittimata a ricorrere, per il recupero coattivo degli stessi, agli strumenti “ ordinari “ previgenti la riforma della riscossione esattoriale e ciò anche se si tratta di crediti che alla data di cessione non erano ancora oggetto di procedimenti civili di cognizione e di esecuzione.

7. I CREDITI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PERIODI SUCCESSIVI AL 1° LUGLIO 1999

L’art. 17 del decreto legislativo n. 46/99 stabilisce che “ Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici “.

E’ questa la disposizione che ha sostituito il sistema “ ordinario “ di recupero dei crediti degli Enti previdenziali con quello della c.d. “ riscossione esattoriale “.

Nel paragrafo precedente si è argomentato come il nuovo sistema inizi a trovare applicazione a partire dai crediti contributivi maturati successivamente al 1° luglio 1999, data di entrata in vigore della fonte – il decreto legislativo 46/99 – che ha modificato il regime di riscossione.

Ciò premesso, occorre chiedersi se, al di là del disposto letterale della norma di cui all’art. 17, per questa tipologia di crediti – ossia di quelli successivi al 1.7.99 – il divieto di fare ricorso al

“ vecchio “ sistema di recupero sia assoluto o se, piuttosto, quel divieto ammetta delle deroghe.

Il decreto legislativo in esame, ai commi quinto e sesto, prevede che avverso l’iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro e che il relativo giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Ordunque, la previsione normativa di una tutela giurisdizionale avverso l’iscrizione a ruolo costituisce la riprova che nell’ambito dell’attività di riscossione a mezzo ruolo è dato riscontrare più fasi e che, accanto ad un procedimento “ necessario “ (per così dire “ fisiologico “), caratterizzato dall’iscrizione a ruolo, ve ne può essere un altro, “ eventuale “ (“ patologico “), di (richiesta di) verifica giurisdizionale dell’attività di iscrizione, verifica destinata a concludersi, salvi i casi di abbandono delle pretese delle parti in giudizio, con una sentenza.

Quando ciò si verifica, occorrerà allora chiedersi quale siano gli effetti che si producono, specie in relazione al rapporto ruolo – sentenza.

Ovviamente “ nulla quaestio “ nell’ipotesi in cui il giudizio di opposizione si concluda con

il riconoscimento integrale della fondatezza delle ragioni del ricorrente, essendo pacifico che la sentenza di accoglimento è idonea a caducare (e con effetto “ ex tunc “) il ruolo.

Ma che succede se, invece, la sentenza riconosce in parte o totalmente la pretesa contributiva

dell’Ente ?

Al riguardo, occorre preliminarmente appurare se la sentenza che decide un giudizio di opposizione all’iscrizione a ruolo possa avere anche un contenuto condannatorio.

Della questione si è di recente interessata la Corte di Cassazione (19) che nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, seppur emessa ai sensi di una normativa diversa dal decreto n. 46/99 (segnatamente, l’art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389), ha affermato il principio che “ il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali…dà luogo, in ogni caso, ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo -…- con la conseguenza che l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda “.

Dei poteri decisori del giudice nell’ambito del processo di opposizione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 46/99 si è invece occupata la Corte di Appello di Genova (20) che, riformando la pronunzia del giudice di primo grado (21), ha ritenuto ammissibile una sentenza di condanna a favore dell’Ente impositore.

La Corte genovese, dopo aver richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (22), ha ritenuto che anche il tenore letterale della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma sesto del decreto n. 46/99 depone a favore della conclusione sopra esplicitata.

In sostanza – si legge in motivazione – “ con il giudizio di opposizione viene introdotto un ordinario processo di cognizione nel quale l’Ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato nella cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda…In concreto la cartella esattoriale deve ritenersi un titolo esecutivo (di formazione stragiudiziale) che non può scindersi nelle varie poste: o viene confermata in toto oppure, in caso di modifica del credito a seguito del giudizio di merito, deve essere in toto revocata e l’ente previdenziale ben potrà chiedere la condanna dell’opponente al pagamento di quelle poste (o di parte di esse) di cui risulti ancora la debenza “.

Ma la Corte di Appello di Genova si è spinta oltre – ed è questo l’aspetto che maggiormente interessa – arrivando addirittura ad individuare i limiti dei poteri cognitori del giudice dell’opposizione a cartella esattoriale (rectius, dell’opposizione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 46/99), perciò stesso facendo intravedere, sullo sfondo, un eventuale vizio di “ ultra petitum “ laddove quei limiti dovessero essere superati: secondo la Corte “ l’esplicito richiamo legislativo al processo ordinario di cognizione induce a ritenere che la preoccupazione non dichiarata dal primo giudice, ma probabilmente da individuarsi nella possibilità di duplicare i titoli esecutivi, sia questione che non riguardi la fase di cognizione originata dall’opposizione.

E del resto non si può negare che il decreto legislativo n. 46, riordinando la disciplina della riscossione mediante ruoli, abbia inciso non sulla fase di cognizione, ma unicamente su quella

dell’esecuzione dei crediti.

D’ altra parte, il rinvio alle norme di cui agli artt. 442 e seguenti del c.p.c. implica che il giudizio di cui all’art. 24 si collochi all’interno delle più ampie disposizioni che regolano il processo civile con la conseguente possibilità per la parte di richiedere qualsiasi tipo di sentenza sia essa dichiarativa, costitutiva o di condanna.

Opinare diversamente – e, cioè, ritenere inammissibile una pronuncia di condanna – equivale ad una illegittima violazione dei principi e delle norme che regolano il processo civile ed, in ultima analisi, dell’art. 24 Cost..

Esaurita la premessa di fondo, deve ritenersi che nell’ipotesi di riconoscimento parziale delle pretese dell’Ente possa trovare applicazione, in ragione delle diverse analogie esistenti tra il ruolo ed il decreto ingiuntivo, il secondo comma dell’art. 653 c.p.c. che dispone che se l’opposizione è accolta in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza (23) che, pertanto, travolgerà il ruolo, sostituendosi ad esso (24).

Ma se la sentenza è titolo idoneo a dar luogo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. all’esecuzione forzata, non si comprende per quale motivo l’INPS non possa percorrere questa strada al fine del soddisfacimento del proprio credito, considerato che tra le norme espressamente abrogate dall’art. 37 del decreto legislativo n. 46/99 non rientra il citato art. 474 c.p.c..

Questa prospettazione peraltro è compatibile anche con la lettera dell’art. 17 del decreto legislativo in esame che ai fini della riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici previdenziali presuppone sempre e comunque un ruolo (“…, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate…”) che, nel nostro caso, non c’ è più perché sostituito dalla sentenza. (25)

Nell’ipotesi in cui la pretesa dell’Ente è invece riconosciuta integralmente, il ruolo – seguendo la sorte del decreto ingiuntivo secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 653 c.p.c. – mantiene la sua efficacia esecutiva; pur tuttavia, è innegabile che la sentenza emessa è sempre un titolo esecutivo. (26)

Del resto, l’obbligo di iscrivere a ruolo un titolo avente già efficacia esecutiva è previsto dal decreto legislativo n. 46/99 (segnatamente l’art. 21) solo per le entrate degli Enti previdenziali aventi causa in rapporti di diritto privato, giammai per quelle connotate da profili di natura “ pubblica “ quali le entrate contributive.

Anche la Corte di Cassazione (27) concorda sull’ammissibilità di due regimi di riscossione tra loro alternativi, affermando che “ dalla previsione, ancorchè espressa, di un determinato procedimento non sia lecito argomentare, con carattere di necessità, il divieto del ricorso ad un procedimento alternativo, occorrendo valutare ulteriori elementi per poterne affermare il carattere inderogabile; che la riscossione coattiva, mediante ruoli o mediante ingiunzione,…, ove pure utilizzabile, non impli (ca)…, l’obbligo di avvalersene pregiudicando così la possibilità di far invece ricorso agli strumenti “ ordinari “ di recupero, …nonché, infine, neppure si lamentino lesioni di diritti soggettivi legate all’esperimento della procedura “ ordinaria “, senza cioè che venga dedotto come dall’abolizione di questa, piuttosto che di quella di riscossione coattiva, sia derivato ad alcuna delle parti un concreto pregiudizio relativamente al rispetto delle regole del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, alle garanzie della difesa “.

Con il che il cerchio si chiude, visto che la procedura “ ordinaria “ – il ricorso alla quale rientra nelle facoltà che la legge attribuisce al creditore al fine di soddisfare il proprio interesse giuridico – presenta per il debitore maggiori garanzie sul versante della tutela della sua posizione soggettiva.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, va pertanto riconosciuta la legittimazione

dell’Ente impositore, in possesso di un titolo esecutivo giudiziale (28), a ricorrere all’esecuzione forzata “ ordinaria “ anche per i crediti maturati successivamente al 1°.7.1999.

(1) Al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/99 gli strumenti di riscossione degli Enti previdenziali erano – giusta disposizione di cui all’art. 2, comma terzo, decreto legge n. 338/89, convertito con la legge n. 389/89 – il decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 e ss. c.p.c., l’ordinanza – ingiunzione ex art. 35 legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ingiunzione fiscale ex r.d. 14 aprile 1910 n. 639 ed il ruolo esattoriale.

(2) Anche la domanda di ammissione tardiva allo stato passivo fallimentare si propone con ricorso.

(3) Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 108, il quale ritiene che il precetto, in quanto intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, “ è, come tale, esercizio di azione esecutiva, è già processo esecutivo, tanto è vero che la sua efficacia è soggetta ad un termine, stabilito dall’art. 481, ciò che non avrebbe senso se si trattasse di un qualunque atto stragiudiziale di intimazione “.

(4) Liebman, Per la nozione dell’atto di precetto, in Problemi del processo civile, Milano, 1962, il quale, con riferimento al precetto, afferma: “ l’effetto suo proprio e principale è processuale e…può spettargli anche un effetto secondario sui rapporti giuridici sostanziali…E poiché è d’altra parte evidente che esso non appartiene al processo di cognizione, non resta che considerarlo come un atto del processo di esecuzione, o, ciò che è lo stesso, come un atto processuale esecutivo “.

(5) Persico, voce Precetto, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 561 ss., il quale, rinunciando a definire il precetto, lo descrive come “ l’atto introduttivo del processo esecutivo che, insieme alla notificazione del titolo esecutivo, pone in essere uno dei presupposti necessari dell’esecuzione e funge nello stesso tempo da editio actionis e da provocatio ad opponendum, conseguendo inoltre gli altri effetti sostanziali che la legge prevede, come l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 1° co. c.c. e l’inizio della decorrenza degli interessi “.

(6) Nicoletti, Profili istituzionali del processo esecutivo, Milano, 1996, voce Precetto, 854, il quale così s’esprime: “ Il precetto è vero e proprio atto del processo esecutivo…Quale atto del processo esecutivo, il precetto precede, d’ altronde l’esecuzione forzata, intesa tale espressione…in senso proprio o, se si vuole, in senso stretto, come il complesso degli atti di vera e propria aggressione esecutiva “.

(7) Mazzarella, Appunti e precisazioni terminologiche sul momento iniziale di pendenza del processo esecutivo, in Informazione previdenziale, 2000, 1, 14, il quale afferma “ Così, l’atto col quale si inizia un giudizio esecutivo, cioè si intraprende l’azione esecutiva, non può che essere un atto passibile di notifica; non può trattarsi d’ altro, dunque, che della notifica del titolo esecutivo e del precetto, e non certo della richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario che non va notificata al debitore “.

(8) Fonzo, Cessione dei crediti contributivi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e riscossione coattiva mediante ruolo, Informazione previdenziale, 2000, 6, 1535, che sostiene che “ partendo dalla lettera della norma (cfr. art. 13, comma 8, legge n. 448/98), si è constatato che nella stessa si fa riferimento non all’esecuzione forzata, ma all’esecuzione tout court che è concetto sicuramente più ampio. Il terzo libro del codice di procedura civile, intitolato “ Del processo di esecuzione “ si apre con il titolo primo che disciplina il titolo esecutivo e il precetto, cui fa seguito il Titolo secondo che disciplina specificamente la successiva particolare fase dell’“ espropriazione forzata “.

(9) Queste clausole, ad eccezione della 9.3, sono state riportate anche nei due successivi contratti di cessione.

(10) Fonzo, op. cit., 1537, secondo cui “ La reiterazione delle disposizioni contenute nell’art. 13 nel contratto di cessione, non è pleonastica o ridondante, atteso che ha per conseguenza l’assunzione da parte dell’INPS di una specifica responsabilità contrattuale nei confronti della società veicolo e, conseguentemente, nei confronti dei sottoscrittori dei titoli “.

(11) Trib. Vicenza, 22 agosto 2001, n. 209, non appellata, in Informazione previdenziale, 2001, 4, 685 ss., con nota di Fonzo.

(12) Trib. Vicenza, 1 luglio 2002, n. 108.

(13) Trib. Vicenza, ordinanza 31 luglio 2001, in Informazione previdenziale, 2001, 4, 680, secondo cui “ In sostanza, gli effetti abrogativi di cui all’art. 37 (cfr. del decreto legislativo n. 46/99) vanno riferiti alla piena efficacia e operatività della nuova disciplina e non possono essere riferiti a titoli ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente….Preliminarmente, l’obbligo di riscossione dei crediti dell’Istituto per mezzo della iscrizione a ruolo e attraverso la procedura della riscossione coattiva delle entrate è prevista esclusivamente per i crediti per contributi e premi e agli accertamenti notificati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/1999 (1.7.1999) “.

(14) In dottrina, Fonzo, nota di commento a Trib. Vicenza, 22 agosto 2001, 209, in Informazione previdenziale, 2001, 4, 689, secondo cui “ Viceversa tutti i crediti contributivi maturati anteriormente a tale data (cfr. 1.7.1999) possono essere ancora recuperati direttamente da parte dell’INPS, ponendo in esecuzione i titoli esecutivi, dal momento che la norma abrogatrice sopra citata (art. 36 d.lgs. n. 46/99) non ha efficacia retroattiva “.

(15) Trib. Genova, sez. fall., 28 giugno 2002.

(16) Il Tribunale ligure accoglie la tesi dell’Ente anche sotto un altro profilo. Nella motivazione si legge che “il rapporto che lega l’INPS al Concessionario della riscossione dei tributi in ordine al recupero dei crediti da omessa contribuzione presenta le caratteristiche di un mandato in rem propriam, in forza del quale il Concessionario procede alla riscossione dei crediti dell’Istituto mandante anche nel proprio interesse, rappresentato dall’aggio che il Concessionario stesso lucra per l’espletamento di tale incarico: ne consegue che a detto rapporto devono applicarsi i principi di diritto che regolano il contratto di mandato, dettati negli artt. 1705 e ss. c.c., principi in forza dei quali la giurisprudenza della Suprema Corte, con specifico riferimento alla figura del mandato in rem propriam ha affermato che < il mandato a riscuotere un credito, ancorchè conferito pure nell’interesse del mandatario, creditore del mandante, non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato…> (cfr. Cass. 20/6/91 n. 6972).

(17) Nel caso deciso da Trib. Vicenza 22 agosto 2001, n. 209, l’atto di precetto opposto, di cui il contribuente contestava la valida emanazione da parte dell’INPS, portava un importo di oltre quattro miliardi di vecchie lire, di talchè erano state richieste a titolo di spese legali, applicando le tariffe forensi, circa venti milioni di lire; a fronte di ciò, ove quel credito fosse stato iscritto a ruolo, il debitore avrebbe potuto pagare a titolo di aggio fino al 4,65% di quella somma per un importo pari a centottantasei milioni di lire.

(18) In casi del genere, per la verità, c’è da presumere (e sperare) che sugli svantaggi evidenziati la parte sostanziale sia previamente e compiutamente informata dal proprio procuratore, perchè, diversamente, la questione investirebbe un altro profilo, quello dell’infedele attuazione del patrocinio, con l’eventuale possibile insorgenza di forme di responsabilità professionale e deontologica dell’avvocato. In ogni caso, il persistere in una condotta processuale caratterizzata dalla assoluta mancanza di un interesse da perseguire, non potrà che essere sanzionato dalla condanna alla rifusione delle spese, essendo quella condotta assimilabile ad un atto emulativo.

(19) Cass., sez. lav., 20 aprile 2002, n. 5763.

(20) Corte di Appello di Genova, 2 ottobre 2002, n. 701.

(21) Trib. Genova, 12 aprile 2002, n. 1452. La pretesa dell’INPS era stata riconosciuta fondata solo in parte e ciò nonostante il Tribunale ligure non aveva pronunziato sentenza di condanna a favore dell’Ente, ritenendo che, per il sistema degli artt. 13 legge n. 448/98, 24 e 25 decreto legislativo n. 46/99, solo l’iscrizione a ruolo fosse valido titolo per l’esecuzione dei crediti per contributi o premi non versati, titolo destinato a poter essere azionato per la parte non assoggettata a revoca.

(22) Cass., sez. un., n. 4995/97; Cass., sez. lav., n. 8624/93.

(23) In questo senso Cunati, Questioni in materia di opposizione a cartella esattoriale (nota a Trib. Genova, 17 ottobre 2001, n. 2753) in Boll. Ligure Giur. Lav., 2002, 2, 9.

(24) Come già evidenziato nel testo, secondo C. App. Genova cit., “ In concreto la cartella esattoriale deve ritenersi un titolo esecutivo (di formazione stragiudiziale) che non può scindersi nelle varie poste: o viene confermata in toto oppure, in caso di modifica del credito a seguito del giudizio di merito, deve essere in toto revocata e l’ente previdenziale ben potrà chiedere la condanna dell’opponente al pagamento di quelle poste (o di parte di esse) di cui risulti ancora la debenza “.

(25) La mancanza di un ruolo, inteso quale titolo esecutivo stragiudiziale, si registra anche nell’ipotesi in cui l’Ente impositore non abbia rispettato i termini di decadenza di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 46/99 per l’iscrizione a ruolo dei crediti. In questo caso; non potendo fare ricorso – per inesistenza del presupposto -alla procedura esattoriale, l’Ente potrà riscuotere il credito attraverso la procedura “ ordinaria “ dell’esecuzione forzata, dovendosi attribuire a quella decadenza natura “ procedimentale “ e non sostanziale. Sul punto, in dottrina vedasi Fonzo, op. cit., 1555.

(26) Cunati, op. cit., “ Se l’opposizione è integralmente rigettata (comma I), la sentenza consolida il ruolo esattoriale e trasforma in titolo esecutivo giudiziale quello che, prima, era stragiudiziale) idoneo a dar luogo all’esecuzione forzata “ ordinaria “.

(27) Cass., sez. I, 13.04.2001 n. 5540.

(28) Uno di questi titoli potrebbe essere anche l’ordinanza di cui all’art. 186 bis di condanna a pagare le somme non contestate.

Redazione

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