La Riabilitazione Civile

Redazione 30/09/02
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a cura del dott. Guido Carlino
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Sommario

Introduzione – Richiedente – Condizioni – Competenza – Documentazione – Procedimento – Decisione – Impugnazione – Esecuzione

INTRODUZIONE

La riabilitazione civile del fallito ha le sue basi normative nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) agli articoli da 142 a 145, nonché all’art. 241.

La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti.

Gli articoli sopra indicati non riportano le incapacità personali che cessano con la riabilitazione. Esse sono ricavabili aliunde: sono tali l’incapacità ad esercitare i diritti politici attivi e passivi, all’esercizio di alcune professioni (agente di cambio, avvocato, commercialista, ragioniere), di uffici pubblici (giudice popolare, ausiliare del giudice, tutore), di cariche di società commerciali (amministratore, sindaco, liquidatore). Da tali incapacità vanno, invece, distinte quelle di carattere processuale (consegna della corrispondenza al curatore ex art. 48 L.F. e obbligo di residenza del fallito ai sensi dell’ art. 49 L.F) che cessano con la chiusura del fallimento.

Altro effetto della riabilitazione civile è l’estinzione del reato di bancarotta semplice, così come previsto dall’art. 241 L.F. Peraltro, se vi è già stata condanna penale la riabilitazione civile ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti, analogamente a quanto avviene per l’amnistia.

Infine, la sentenza di riabilitazione civile deve ordinare la cancellazione del richiedente dal pubblico registro dei falliti.

Il procedimento di riabilitazione civile è da ricondursi nell’ambito della volontaria giurisdizione. Lo confermano il chiaro riferimento ai procedimenti in camera di consiglio nell’indicazione del tipo di sentenza, i mezzi di gravame e la denominazione di “istanza” dell’atto introduttivo.

La denominazione “civile” vale a distinguerla da quella prevista dal codice di procedura penale.

RICHIEDENTE

La riabilitazione civile può essere richiesta dal fallito, ovvero, in caso di suo decesso, dai suoi eredi. Essa non riguarda, invece, persone diverse che siano state colpite da sanzioni penali fallimentari (amministratori, sindaci, liquidatori di società fallite).

Si discute se la riabilitazione civile possa essere chiesta e concessa soltanto a favore di una persona fisica ovvero anche a vantaggio di una società. L’opinione negativa sembra preferibile, in quanto a norma dell’articolo 143 L.F. “la riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza di dichiarativa di fallimento”. Stante l’ambito della norma è inconcepibile anche sotto il profilo teorico la pronuncia nei confronti di una società, sia questa pure di persone, che nessuna incapacità personale riporta dalla dichiarazione di fallimento. Viceversa, è da ritenersi che la società, una volta chiuso il fallimento, ritorni immediatamente in bonis ex art. 120 L.F. (in tal senso Tribunale di Treviso, 23.06.2000). Ad ulteriore conferma occorre ricordare che l’art. 120 L.F. dispone che con la chiusura del fallimento cessano gli effetti di esso sul patrimonio del fallito, non quelli relativi alle incapacità personali che l’art. 50, comma terzo della stessa legge, subordina alla cancellazione dal registro dei falliti (ove solo le persone fisiche vanno iscritte) a seguito della sentenza di riabilitazione.

L’opposta opinione sostiene che anche nei confronti delle società sono ipotizzabili alcune incapacità conseguenti al fallimento (es. esclusione dall’assunzione di esattorie delle imposte dirette e dal concorso di appalti di opere pubbliche) e un interesse puramente ideale o morale alla riabilitazione civile. Ma in proposito va ricordato che le due succitate sanzioni hanno carattere patrimoniale e non riguardano la capacità personale del fallito.

CONDIZIONI

La riabilitazione può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all’art. 143 della legge fallimentare sotto riportate:

Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 143, n.1).
In tale ipotesi non spetta al Tribunale alcuna valutazione sulla meritevolezza del fallito. Ciò significa che il Tribunale non può sindacare la “buona” condotta del fallito, dovendosi limitare all’accertamento del verificarsi della condizione.

Va precisato che per crediti ammessi devono intendersi quelli che risultano dallo stato passivo reso esecutivo, ivi compresi quelli oggetto di impugnazione ex art. 100 L.F. e di revocazione ex art. 102 L.F., ma non quelli per i quali non sia stata presentata domanda o che non siano stati inseriti nello stato passivo.

Per interessi devono intendersi anche quelli maturati dopo l’inizio della procedura.

Il pagamento può essere effettuato sia attraverso le ripartizioni nell’ambito della procedura fallimentare ovvero con mezzi che il fallito sia riuscito a procurarsi al di fuori di essa o forniti da terzi, sia successivamente alla chiusura (spontaneamente, per esecuzione forzata o per intervento di terzi).

Non rientra nell’ipotesi di specie la chiusura del fallimento per mancanza di passivo, regolata dall’art. 118 n. 1 L.F. Tale fattispecie si può verificare sia quando non siano state proposte domande di ammissione al passivo, sia quando quelle comunque proposte siano state ritirate dai creditori prima della formazione o approvazione dello stato passivo.

La giurisprudenza ha più volte affermato (Tribunale di Treviso 27/3/2000 e 15/5/2000, Tribunale di Bologna 14/1/1997, Tribunale di Genova 14/10/1992) che l’art. 143 n.1 L.F. introduce una norma di favore per il fallito che abbia “pagato interamente tutti i crediti ammessi al fallimento, compresi gli interessi e le spese”, giustificandola con la positiva valutazione che il legislatore accorda al debitore che dia prova di meritevolezza eliminando gli effetti dannosi del proprio dissesto. Tale disposizione deve considerarsi di stretta interpretazione e non può trovare analogica applicazione al caso, oggettivamente diverso, della mancata presentazione di domande al passivo, che non consegue necessariamente ed esclusivamente all’integrale pagamento del credito (compresi interesse e spese), ma ben può ricondursi ad un accordo stragiudiziale di contenuto anche solo parzialmente satisfattivo, che comunque si compie al di fuori della cognizione e del controllo degli organi fallimentari. Una tale interpretazione non può essere tacciata di illegittimità costituzionale: la disparità di trattamento si giustifica in ragione della differenza tra le diverse fattispecie di chiusura della procedura, tenendo conto che a fronte di una dichiarazione di fallimento in assenza di debiti la legge appresta il diverso rimedio dell’art. 18 L.F. (Opposizione alla dichiarazione di fallimento).

Regolare adempimento del concordato, quando il Tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. In tal caso la riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale deve essere pagata in un termine maggiore di sei mesi (art. 143, n.2).
Verificate tali condizioni il Tribunale non è tenuto a concedere la riabilitazione, ma dovrà comunque valutare che il richiedente ne sia meritevole, tenendo conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni di concordato e della misura della percentuale. In tal senso il Tribunale riterrà regolarmente adempiuto il concordato sulla base della puntualità ed esattezza dei pagamenti, a nulla rilevando che l’assuntore se ne sia accollato l’obbligo al posto del fallito. E’ comunque necessario accertare che il concordato sia stato effettivamente adempiuto, non essendo sufficiente acquisire la prova dell’insussistenza di obbligazioni a carico del fallito (Tribunale di Treviso 5.5.1982).

Mentre nella prima ipotesi la pronuncia della riabilitazione consegue al mero accertamento del verificarsi della condizione, nel caso di cui al n. 2 dell’art. 143 L.F. la pronuncia favorevole è subordinata al superamento di due presupposti, uno positivo (la meritevolezza del beneficio) e l’altro negativo (l’inesatto adempimento del concordato osterebbe alla pronuncia favorevole).

Aver dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento (art. 143, n.3).
I cinque anni dalla chiusura del fallimento sono il periodo minimo di buona condotta richiesto dalla legge. Pertanto, qualora l’istanza di riabilitazione sia presentata successivamente, la buona condotta del soggetto deve essere valutata con riguardo a tutto il periodo successivo alla chiusura del fallimento.

In caso di fallimenti successivi si ha riguardo alla condotta riferita al periodo successivo alla chiusura dell’ultimo fallimento.

La giurisprudenza ha chiarito che deve essere valutata la buona condotta del fallito non soltanto dopo la chiusura, ma anche durante e prima del fallimento. In dottrina alcuni autori ritengono che debba aversi riguardo alla sola condotta civile e morale, altri vi aggiungono la buona condotta “commerciale”, consistente in un comportamento contrario a quello che ha dato luogo all’insolvenza e, rispetto a quella già manifestatasi, in un comportamento volto ad eliminarla (concordato a condizioni diverse da quelle previste dal n. 2 dell’art. 143 L.F. o pagamenti anche parziali nel rispetto della par condicio creditorum).

In conclusione, è chiaro che il legislatore ha inteso graduare la concessione del beneficio della riabilitazione civile. Le prime due ipotesi hanno carattere premiale di comportamenti tendenti a rimuovere gli effetti dannosi del fallimento (anche se in misura diversa) che incidono sul patrimonio dei creditori, la terza ipotesi mira al recupero sociale del fallito che abbia tenuto buona condotta. La stessa relazione alla legge fallimentare sottolinea l’elemento morale del merito che è in re ipsa nel primo caso, è valutato discrezionalmente dal Tribunale nel secondo, è confermato dal decorso del tempo nel terzo.

Conseguentemente, la riabilitazione deve essere pronunciata nella prima ipotesi (pagamento integrale dei creditori) purché si sia verificato il fatto oggettivo previsto dalla norma e non vi ostino situazioni tassativamente indicate nell’art. 145 L.F.; nel secondo caso (esatto adempimento del concordato fallimentare) alla parziale capacità economica del fallito consegue un moderato potere discrezionale del giudice che deve limitare la propria indagine alle cause e circostanze del fallimento e alle condizioni del concordato; nella terza ipotesi (buona condotta del fallito negli ultimi cinque anni, comunque dopo la chiusura del fallimento) il Tribunale ha un ampio potere discrezionale di valutazione della meritevolezza del fallito sia sul piano morale che su quello patrimoniale.

Presupposto necessario è, in ogni caso la chiusura della procedura fallimentare. E’ chiaro che il beneficio non potrebbe essere concesso in caso di riapertura del fallimento.

Le tre condizioni dell’art. 143 L.F. sono tra loro alternative e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza fondata su una di esse non preclude la riproposizione con un fondamento diverso.

Parte della dottrina (Ferrara, Satta), sulla base dell’interpretazione letterale del dettato “la riabilitazione può essere concessa”, ritiene che in tutte le ipotesi di cui all’art. 143 L.F. il Tribunale conservi una certa discrezionalità sulla concessione del beneficio, subordinandola alla valutazione circa la meritevolezza da parte del fallito. L’opinione contraria, sicuramente preferibile, ritiene che nell’ipotesi di cui all’art. 143 n.1 L.F. (Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese) il Tribunale non avrebbe alcun potere discrezionale (Santarelli e la giurisprudenza), nel caso di cui al n. 2 di tale potere discrezionale sarebbero legislativamente stabiliti i modi di esercizio con la precisazione di parametri di valutazione, mentre nell’ipotesi di cui al n. 3 il potere discrezione avrebbe la sua massima esplicazione.

Ai sensi dell’art. 145 L.F., la riabilitazione non può essere concessa, in nessun caso, se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) ovvero per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo che per tali reati sia già intervenuta la riabilitazione penale. La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 145 L.F. non fa riferimento unicamente ai reati previsti dal codice penale, ma anche a quelli descritti nella legislazione speciale, tenuto conto della genericità della norma e del riferimento all’oggetto specifico dei singoli reati.

Invece, non deve ritenersi ostativa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dottrina e giurisprudenza, infatti, ritengono la non equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una condanna, non comportando un positivo accertamento di colpevolezza. Considerato che la legge fallimentare espressamente prevede la sentenza di condanna, la sentenza emessa a norma degli artt. 444-445 c.p.p. deve ritenersi irrilevante ai fini della concessione della riabilitazione civile (in tal senso Tribunale di Treviso 21/11/2001).

Il riferimento alla condanna evidenzia il riferimento alla sola sentenza passata in giudicato, pertanto un eventuale procedimento penale pendente non darebbe luogo al rigetto dell’istanza, ma porterebbe alla sospensione della decisione ex art. 145, comma 2, L.F.

In dottrina e giurisprudenza si discute se l’amnistia impropria possa rimuovere la condizione ostativa. Sicuramente, invece, per espresso dettato normativo, la riabilitazione penale rimuove l’impedimento alla concessione della riabilitazione civile.

COMPETENZA

Competente a pronunciare la riabilitazione è il Tribunale del luogo ove è stato dichiarato il fallimento. Nel caso più Tribunali avessero dichiarato il fallimento, sarà competente quello che ha pronunciato l’ultima sentenza. Trattasi di un procedimento in camera di consiglio con partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, pena la nullità della sentenza.

DOCUMENTAZIONE

L’istanza per richiedere la riabilitazione civile, diretta al Tribunale competente, è sottoscritta dal fallito o da un suo procuratore speciale. Normalmente viene conferito mandato ad un legale.

E’ dubbio se la sottoscrizione debba essere autenticata dal cancelliere (ovvero da notaio o da segretario comunale): in base alla legge Bassanini dovrebbe comunque essere sufficiente la sottoscrizione avanti al cancelliere che riceve l’istanza, previa la sola identificazione del richiedente.

L’istanza, con allegata nota di accompagnamento per l’iscrizione a ruolo e la prova del versamento di € 62 a titolo di contributo unificato, viene iscritta dal cancelliere nel ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio (ma alcune cancellerie continuano ad utilizzare un apposito registro dedicato alle sole riabilitazioni civili). Detto registro è corredato da relativa rubrica.

All’istanza vanno allegati un certificato della cancelleria attestante la chiusura del fallimento con indicazione delle modalità e attestazione del pagamento delle spese prenotate a debito (campione fallimentare), certificato dei procedimenti penali pendenti e, in relazione al caso descritto dall’art. 143 nn. 1 e 2 L.F., documentazione da cui risulta il pagamento dei crediti.

Tale ultimo documento non si ritiene necessario nel caso in cui la riabilitazione è richiesta per buona condotta ex art. 143 n.3 L.F.

Non è necessario allegare il certificato generale del casellario in quanto lo stesso sarà richiesto di ufficio. E d’altra parte quello eventualmente fornito dal richiedente potrebbe essere incompleto in quanto privo di eventuali annotazioni soggette ai benefici della non menzione (es. patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.). Detto certificato è comunque necessario in quanto il Tribunale deve controllare se contro l’istante sia stata pronunciata sentenza di condanna ostativa al beneficio richiesto. Da esso risulterà, inoltre, se il fallimento sia stato dichiarato da più Tribunali, con conseguente determinazione di quello competente da individuarsi in quello che ha dichiarato il fallimento per ultimo.

Infine, nel caso in cui la richiesta di riabilitazione sia stata avanzata ai sensi dell’art. 142 n.3 L.F., il Tribunale provvederà a richiedere alla competente questura le informazioni sul mantenimento della buona condotta da parte dell’istante nei cinque anni successivi alla chiusura del fallimento.

PROCEDIMENTO

Il Tribunale, con decreto in calce all’istanza, ordina la pubblicazione della stessa mediante affissione alla porta esterna del Tribunale. Può ordinare, nel caso lo ritenga opportuno, altre forme di pubblicità (es. quotidiani locali o nazionali, periodici).

Dall’affissione decorre un termine di trenta giorni entro il quale chiunque può proporre opposizione. Conseguentemente la norma va interpretata nel senso che il Tribunale non può decidere prima che sia decorso tale termine. Detto termine, tuttavia, ha carattere ordinatorio e non perentorio: ne deriva che, se il Tribunale non ha ancora deciso, debba tenere conto anche delle opposizioni “tardive”.

L’opposizione può essere proposta da chiunque, a tutela dell’interesse generale, non essendo prescritta la dimostrazione di un interesse specifico dell’opponente. Essa ha la forma di un esposto diretto al Tribunale e deve contenere le deduzioni del dissenziente con le eventuali dimostrazioni.

Se risulta in corso un procedimento per uno dei reati indicati all’art. 145 L.F., il Tribunale sospende la decisione riservandosi di provvedere all’esito di tale procedimento. L’istanza deve rimanere affissa per 30 giorni. Entro tale termine chiunque abbia interesse può opporsi alla riabilitazione del fallito depositando in cancelleria deduzioni scritte. Trascorso il termine anzidetto il Tribunale, assunto il parere scritto del Pubblico Ministero (è sufficiente che al P.M. siano rimessi gli atti per le sue conclusioni), decide in Camera di consiglio.

DECISIONE

Il Tribunale pronuncia sentenza sia che accolga o rigetti l’istanza di riabilitazione. In caso di rigetto qualche Tribunale provvede con decreto motivato, in riferimento alla normativa dettata in materia di procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c.. La necessità di provvedere con sentenza è stata di recente ribadita dalla Corte di Appello di Venezia, Sezione prima, sentenza n. 6/2000 del 4.7.2000, sostenendo che il procedimento di riabilitazione di cui all’art. 144 L.F., come esplicitamente dispone la norma stessa, deve essere definito con sentenza. Pertanto, la Corte ha conseguentemente dichiarato nullo il decreto di rigetto del Tribunale di Treviso, considerandone la natura di sentenza per il suo contenuto sostanziale, in quanto non sottoscritto dal giudice estensore (artt. 132 e 161 co. 2 c.p.c.), rimettendo la causa davanti al giudice di primo grado con termine di mesi sei per la riassunzione.

Se il Tribunale pronuncia la riabilitazione, la sentenza deve ordinare la cancellazione del richiedente dal pubblico registro dei falliti previsto dall’art. 50 L.F.

La sentenza di riabilitazione, è pubblicata e comunicata ex art. 133 c.p.c. all’istante , al P.M. e agli eventuali opponenti. Essa è anche affissa alla porta esterna del Tribunale. E’ soggetta a registrazione a tassa fissa.

Il rigetto della domanda non ne preclude la riproposizione.

IMPUGNAZIONE

Dall’affissione della sentenza decorre il termine di quindici giorni (il termine indicato dall’art. 144, comma 4, L.F. si riferisce evidentemente alla proposizione del reclamo e non alla pronuncia della Corte) entro il quale il fallito (in caso di rigetto), gli opponenti ed il P.M. possono proporre reclamo avanti la Corte di Appello, altrimenti la decisione diviene irrevocabile. Dunque, mentre in Tribunale chiunque può opporsi, davanti alla Corte di Appello possono contraddire solo coloro che sono stati partecipi al giudizio di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello (anch’essa, sentito il P.M., emessa in camera di consiglio e pubblicata per affissione) può essere proposto ricorso per Cassazione. In ordine al termine per ricorrere non vi è unanimità: secondo alcuni il ricorso va proposto entro l’ordinario termine di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., secondo altri (Santarelli) è applicabile solo il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza della Corte di Appello viene affissa e non notificata. Detto ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Parte della dottrina (Santarelli) sostiene che la sentenza della Corte di Appello non è soggetta ad alcuna formalità particolare di pubblicazione, ma solo a quelle previste dall’art. 133 c.p.c.

ESECUZIONE

Decorso il termine di quindici giorni dall’affissione in assenza di reclami, risultante da certificazione rilasciata dalla Corte di Appello, la cancelleria del Tribunale provvede alla cancellazione del soggetto riabilitato dal pubblico registro dei falliti previsto dall’art. 50 L.F. ed a comunicare la sentenza definitiva a diversi uffici:

– Invia apposito foglio complementare all’ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica del luogo di nascita del riabilitato per l’annotazione sulla scheda redatta e trasmessa, a suo tempo, a seguito della sentenza di fallimento.

– Provvede alla comunicazione alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione il riabilitato è nato, per l’annotazione sul registro dei falliti.

– Comunica la sentenza all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le conseguenti annotazioni come espressamente previsto dall’art. 142, comma terzo, L.F.

– Dà notizia della sentenza all’ufficio elettorale del luogo di residenza del fallito perché questi riacquisti l’elettorato attivo e passivo. In tal senso è però da precisare che tale comunicazione opera effettivamente solo qualora la riabilitazione abbia luogo prima che siano trascorsi cinque anni dalla sentenza di fallimento. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 2 del DPR 223/67, modificato dalla L. 15/92, trascorsi cinque anni dal fallimento il fallito è comunque riammesso a votare.

– Trasmette un estratto della sentenza al Consiglio Notarile e all’Archivio Notarile del luogo. Il Presidente del Consiglio Notarile provvederà a trasmettere copia di detto estratto ai notai del distretto e ai Presidenti degli altri consigli notarili appartenenti alla medesima Corte di Appello per l’inoltro ai rispettivi studi notarili. Presso ogni studio notarile, infatti, ai sensi dell’art. 56 del regolamento notarile deve essere affisso un elenco con l’indicazione delle persone interdette, inabilitate e dichiarate fallite nel distretto, con indicazione delle date delle sentenze che hanno pronunciato tali dichiarazioni. La trasmissione dell’estratto ha proprio il fine dell’aggiornamento di tali elenchi.

Redazione

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