La pena dell’ergastolo, caratteri e disciplina giuridica

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Nei tempi moderni, da quando cioè il carcere da semplice custodia, anche di processati, ha assunto un carattere di pena, con la parola ergastolo si intende sia un vero e proprio stabilimento di pena sia la pena che in esso si sconta.

Il significato della parola in Grecia e in Roma è diverso e più limitato.

In Grecia la parola “ergastolo”, fu utilizzata come sinonimo di officina, e a Roma ergastulum fu detto un edificio, di solito sotterraneo, che serviva di abitazione a schiavi o a condannati, che venivano impieati in diversi lavori e specialmente nella coltura del suolo.

Nelle grandi proprietà rurali gli ergastoli servivano a rinchiudere nei momenti di riposo la numerosa popolazione servile, che lasciata libera avrebbe potuto costituire un pericolo per i custodi, in un momento successivo, furono annessi a ogni altro genere di lavori, che occuparono in discreto numero la mano d’opera servile in campagna e in città, e poté anche accadere che uomini liberi vi fossero attirati e rinchiusi.

Augusto e Tiberio ordinarono per questo ispezioni negli ergastoli d’Italia e Adriano li avrebbe aboliti.

La vita condotta negli ergastoli era delle più terribili, alimentarono le rivolte degli schiavi disposti a ogni sacrificio pur di non ritornare nell’antica degradazione.

Mario, Antonio e Pompeo trassero a volte soldati per riempire i vuoti dei loro eserciti.

Secondo la nozione, la pena carceraria è unica, e l’ergastolo è un modo di pena carceraria, particolarmente caratterizzata dalla perpetuità della durata.

La pena dell’ergastolo, come pena carceraria, è detenzione del condannato in un apposito stabilimento sotto particolare disciplina, e in detenzione perpetua, in uno stabilimento distinto da ogni altro stabilimento carcerario, e con disciplina allo stesso modo distinta, per un concetto di speciale rigore.

Perpetuità, cioè durata come la vita umana, a partire dal giorno dell’inizio della pena, perpetuità propria anche della pena interdittiva, la quale però consente la riabilitazione.

Contro l’ergastolo, come pena carceraria di durata perpetua, si pronunciarono alcuni scrittori, ma i più sono a sua difesa.

Si può dire che le legislazioni penali, portano la pena carceraria perpetua, e la maggior parte, accanto alla pena di morte, mentre pochissime ammettono la esclusiva pena carceraria temporanea, protratta sino a trenta anni di durata, e di solito, questa pena temporanea accanto alla pena di morte.

I casi di applicazione della pena dell’ergastolo sono pochi, ma per sé la pena stessa non si deve considerare una pena di eccezione, anche se sottoposta alle ordinarie regole di diritto sostanziale e processuale.

La perpetuità della detenzione è la nota caratteristica dell’ergastolo modernamente inteso, le discipline dovranno essere in corrispondenza severe, ma non molto.

Nel 1770 Maria Teresa fece costruire a Milano un ergastolo come luogo ordinario di pena, e come pena carceraria perpetua lo troviamo nelle leggi successive.

Nel codice penale delle Due Sicilie del 1819 la voce ergastolo designava proprio la reclusione perpetua, da scontarsi nel forte di un’isola (ex art. 37).

Ergastolo era anche la pena carceraria perpetua per il codice penale toscano vigente sino all’unificazione legislativa (ex articoli 13, 15, e decreto 10 gennaio 1860), ed era pena carceraria perpetua e temporanea per il codice penale estense del 1855 (ex articoli 10, 15).

Il codice penale parmense del 1820 aveva i lavori forzati a vita (ex art. 17), e cosi il codice penale sardo del 1859, esteso alle provincie meridionali nel 1861, e vigente sino all’unificazione legislativa (ex articoli 13, 16, 119-121), il regolamento pontificio del 1832 aveva la galera perpetua (ex art. 50), il codice penale austriaco del 1852, per il Lombardo-Veneto, aveva il carcere duro, in perpetuo (ex articoli 16, 18-24).

In questi codici (meno il toscano, dopo il decreto di abolizione del 30 aprile 1859) la pena carceraria perpetua seguiva nella scala penale alla pena di morte.

Nei lavori preparatorî del codice unico del regno d’Italia vigente sino all’1 luglio 1931, si discusse lungamente dell’ergastolo, o facendolo seguire alla pena di morte, o aggiungendovi un’ altra pena carceraria perpetua, come i lavori forzati a vita, o portandolo come pena massima per i delitti nel suo carattere essenziale di perpetuità.

Secondo il codice la pena dell’ergastolo si sconta in stabilimenti speciali, con l’obbligo del lavoro, che in un momento successivo diventa comune, con l’obbligo del silenzio (ex articoli 12 e 23).

Gli articoli 31, 33, 43, 87 segnavano gli speciali effetti della condanna all’ergastolo, e quando particolari circostanze facessero sostituire all’ergastolo la reclusione, questa si portava sino al massimo di trent’anni (ex articoli 32, 56, 58, 59, 63 e 90), mentre concorrendo con l’ergastolo altre pene si aumentava per esso il periodo della segregazione cellulare (ex articoli 67, 76), sino alla segregazione cellulare in perpetuo in caso di recidiva (ex art. 84).

La prescrizione estingueva l’azione penale in venti anni se all’imputato si sarebbe dovuto infliggere l’ergastolo (ex art. 91), la condanna all’ergastolo non si prescriveva mai.

L’ergastolo era comminato (ex articoli 104, 106, 117, 366) per i delitti di attentato e macchinazioni contro la patria, di attacco contro il sovrano, e d’omicidio qualificato.

Secondo il codice penale italiano del 1930 il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo è punito secondo la legge medesima sempre che si trovi nel territorio dello stato (ex art. 9-11).

L’ergastolo è la seconda tra le “pene principali stabilite per i delitti”, dopo la pena di morte, e seguita dalla reclusione e dalla multa (ex art. 17), è pena restrittiva della libertà personale, come la reclusione e l’arresto (ex art. 18), “La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Il Ministro della giustizia può disporre che l’esecuzione della pena abbia luogo in una colonia, o in altro possedimento oltremare.

Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d’oltremare, può essere ammesso al lavoro all’aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso” (ex art. 22).

La condanna all’ergastolo importa l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici (ex art. 29).

“Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale. La condanna all’ergastolo importa anche la perdita della patria potestà, dell’autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna” (ex art. 32).

“La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero, ed è eseguita d’ufficio e a spese del condannato” (ex art. 36).

In riferimento alla sua condizione giuridica il condannato all’ergastolo è equiparato al condannato a morte (ex art. 38).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena dell’ergastolo è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni (ex art. 65), se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce l’ergastolo (ex art. 67).

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si applica la pena di morte.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee, si applica la pena dell’ergastolo, con l’isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni” (ex art. 72).

“Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo” (ex art. 73).

Le donne scontano anche la pena dell’ergastolo in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini (art. 141), e all’ergastolo si applicano le altre norme delle quali agli articoli 143-145, 148, 149.

La prescrizione non estingue il reato, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell’ergastolo, né la pena stessa si estingue col decorso del tempo.

Estinta la pena dell’ergastolo per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena detentiva temporanea, inflitta per un reato concorrente, è regolata secondo le norme dell’articolo184 del codice.

Casi di applicabilità dell’ergastolo sono quelli definiti agli articoli 242, 258, 261, 265, 268, 276, 283, 284, 286, 287, 295, 298 (delitti contro la personalità dello stato), 422, 438, 439 (strage, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 577 (circostanze aggravanti dell’omicidio che non portano la pena di morte).

La cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo appartiene alla corte d’assise (ex art. 29), il mandato di cattura è obbligatorio (ex art. 253), esclusa la libertà provvisoria (ex art. 277).

Dott.ssa Concas Alessandra

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