Il reato di violenza sessuale in ambito domestico soprattutto a danno di minori

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Spesso gli ambienti domestici costituiscono teatro di abusi e violenze sessuali a danno di soggetti minorenni messe in atto da familiari o soggetti conosciuti dalle vittime perché legati da rapporti amicali o sentimentali ad altri soggetti adulti che fanno parte del nucleo familiare della piccola vittima.

L’art. 609 bis del codice penale, inserito nel nostro ordinamento dalla l. 15 febbraio 1996 n. 66 (“Legge sulla violenza sessuale”), punisce il reato di violenza sessuale con una pena base da 5 a 10 anni, definendola come la costrizione compiuta su un soggetto che compia o subisca atti sessuali. Per atti sessuali si deve intendere ogni pratica diretta al soddisfacimento del desiderio sessuale dell’agente, che deve essere definito di natura sessuale perché connesso a questa sfera.

La costrizione può essere di natura diversa: può consistere nella minaccia, nella violenza o nell’abuso di autorità e deve essere contraddistinta da una costrizione, cioè deve consistere in una lesione della libera autodeterminazione della vittima.

Lo stesso articolo parifica alla violenza e minaccia anche l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, o il caso di sostituzione di persona.

La pena, è molto elevata, perché si tratta di un reato che è contraddistinto da una alta riprovazione sociale.

All’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. è previsto il c.d. “caso di minore gravità”, che implica la diminuzuoine della pena in misura non eccedente i due terzi.

Il Legislatore ha previsto questa ipotesi attenuata nella circostanza che in alcuni casi la violenza sessuale si basa su una portata lesiva abbastanza contenuta per la vittima.

L’articolo 609 ter c.p. prevede sette ipotesi aggravate di violenza sessuale e ben quattro dipendono dall’età della vittima:

– La pena prevista è aumentata dai 6 ai 12 anni di reclusione se la vittima è una persona non ancora quattordicenne.

– Stessa pena se il reato è avvenuto ai danni di una persona non ancora sedicenne da parte di genitori (anche adottivi), ascendenti o tutori.

– Stessa pena anche nel caso in cui il reato sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (che si presume sia un giovane studente).

– Si prevede un ulteriore aumento di pena , che va dai 7 ai 14 anni di reclusione se la vittima ha un’età inferiore ai 10 anni.

L’art 609 quater c.p. si riferisce alla fattispecie di “atti sessuali con minorenne”, adottando le pene previste per il precedente art 609 bis c.p. (reclusione da 5 a 10 anni) anche quando la condotta dell’agente non è contraddistinta da violenza, minaccia, abuso di inferiorità psichica o fisica oppure in tutti i casi nei quali la vittima sia consenziente e, nello specifico, quando la persona offesa:

– Non ha compiuto gli anni 14.

– Non ha compiuto gli anni 16 nel caso in cui il presunto colpevole sia l’ascendetente, il genitore o il di lui convivente, il tutore o altra persona a cui sia affidato il minore.

– Le pene sono aumentate in ogni caso quando si tratta di un minore degli anni 10.

– Non è punibile il minore che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto gli anni 13 se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a tre anni.

– Anche questo articolo di legge prevede una diminuzione di pena sino a due terzi nei casi di minore gravità.

La L.15 febbraio 1996 n. 66 ha introdotto anche una serie di pene accessorie nel caso dei reati dei quali sopra come la perdita della potestà genitoriale e l’interdizione completa dagli uffici di tutore o curatore, la perdita del diritto agli alimenti e l’incapacità di succedere alla persona offesa.

Queste pene accessorie presuppongono la dimensione intrafamigliare della violenza subita e mirano a tutelare il minore da una realtà di abusi che potrebbe portare a ulteriori conseguenze il reato commesso.

Nel procedimento a carico dell’accusato, la vittima minore sarà formalmente persona offesa e successivamente parte civile potendo esercitare i relativi diritti attraverso un difensore nominato da colui che esercita la patria potestà.

Se ci dovesse essere un conflitto di interessi (ad esempio perché il soggetto o i soggetti che rappresentano legalmente il minore, risultano accusati del reato per il quale si procede), il Giudice, anche su richiesta del Pubblico Ministero, nominerà un procuratore speciale, di solito un difensore iscritto all’albo, che tutelerà i diritti della giovane vittima.

Inoltre, il Pubblico Ministero procedente, informerà l’Atuorità Giudiziaria presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente se la vittima del reato sul quale sono in corso le indagini sia una soggetto di età inferiore ai diciotto anni.

Questo tipo di reati, commessi a danno di minorenni sono estremamente delicati, perché si tratta di episodi assolutamente tristi e scabrosi la quale riprovazione sociale è unanime.

Si tratta anche di vere e proprie sciagure per il soggetto che viene ingiustamente accusato, poichè – oltre a rischiare una pena uguale o superiore a dieci anni, in alcuni casi, l’accusa lo trasforma automaticamente spesso anche prima del Giudizio, in un mostro per il quale non vale il principio di non colpevolezza.

Dal punto di vista pratico, è allo stesso modo impegnativa, la difesa garantita e dovuta perché prevista nel nostro ordinamento a livello cosituzionale, del soggetto che innocente non è ma la quale resposnabilità deve essere accertata secondo parametri legali e non già “per dare una lezione” e un esempio quasi a monito per gli altri cittadini.

Tecnicamente e umanamente, si tratta di una delle prove più difficili per la difesa perch molto spesso consiste nella testimonianza del minorenne che nei casi più gravi può essere in età prescolare.

Il legislatore ha previsto particolari accorgimenti per l’assunzione di questa prova, perché la giovane persona offesa sia tutelata anche nel momento nel quale è chiamata a riferire dei fatti al centro dell’ipotesi accusatoria.

Innazitutto, il minore verrà sentito per mezzo dell’incidente probatorio, senza pubblico, in un luogo scelto dal Giudice, con il minore impatto psicologico per la vittima.

Ad esempio, in un’aula trasformata in “sala giochi” o più spesso presso strutture dei Servizi Siciali di zona.

Davanti al minore vi sarà solo il Giudice e un eventuale ausiliario opure un esperto dell’età evolutiva.

Le domande saranno poste solo dal Giudice, e presso i Tribunali più attenti, inisieme al minore vi è solo l’ausiliario che procede a porre le domande collegato con il Giudice e i difensori attraverso auricolare.

Le domande del difensore vengono poste allo stesso modo dal Giudice, e salvo rari casi nei quali la vittima è quasi maggiorenne e dimostra di poter sopportare lo stress, non si verifica la cross examination o esame e controesame del teste con le relative domande suggestive.

Il giudice, nel porre le domande deve riservare la massima attenzione, preso atto dell’età del minore che potrà essere suggestionato dalla sua figura autorevole, dalla situazione nuova e diversa da quelle sino a quel momento vissute.

Riveste particolare importanza anche l’indagine del contesto sociale nel quale il minore vive, e della relazione denunciante-denunciato.

Possono essere di aiuto anche i fattori di rischio messi in luce dalle ricerche vittimologiche sul tema.

Il genere dell’offender è quasi sempre di sesso maschile e le figure abusanti che ricorrono più di frequente, sono padri, nonni, zii e fratelli.

Si segnala anche un esiguo numero di soggetti abusanti donne, le quali violenze hanno effetti ancora più devastanti rispetto a quelli perpetrati da soggetti maschili.

Si tratta di una forma di abuso particolarmente difficile da individuare perché comincia a manifestare i propri effetti in età adolescenziale.

Ulteriori indicatori , provengono dalla struttura socio-culturale della famiglia:

scenari accertati di violenza domestica, contesti di separazione o divorzio, una madre passiva o assente e un padre particolarmente autoritario o violento, oppure un marito particolarmente succube di una moglie che si mostra emotivamente distante sia dal partner sia dai figli.

Sono contesti nei quali spesso è possibile rilevare un rapporto disfunzionale tra i coniugi, nel quale i figli vengono coinvolti.

Questi fattori di rischio non determinano un nesso automatico causa-effetto con il presunto abuso, ma possono aiutare a delineare un quadro il più possibile esauriente della situazione nella quale ha avuto luogo la presunta violenza.

Queste indicazioni, nonchè la attenzione e l’approccio scientifico approcci alle modalità di escussione del minore, costituiscono gli strumenti per l’organizzazione della migliore difesa sia della vittima sia del sospettato.

In relazione a questi temi abbiamo scambiato qualche battuta con la dott.ssa Michela Capone, magistrato presso il tribunale dei minori di Cagliari e autrice del libro “Per sempre lasciami”, una struggente storia vera che racconta la vicenda di una ragazza che dall’adolescenza alla maggiore età è stata costretta a subire la violenza sessuale di suo padre, sino a quando ha deciso di dare una svolta denunciando il reo genitore.

 

Dott.ssa Capone, lei è un giudice, alla luce della sua esperienza professionale e della sua opinione a riguardo, pensa che le attuali leggi e le norme cotenute nel nostro codice penale tutelino le persone vittime di questi reati o la situazione dovrebbe essere migliorata?

La violenza sessuale oggi è un ambito che comprende vari tipi di crimini, non esclusivamente la congiunzione carnale, e questo è stato molto importante, perché in precedenza esisteva il reato di violenza sessuale e gli atti di libidine, la distinzione era la congiunzione carnale, e la vittima era costretta a raccontare con dovizia di particolari quello che le era accaduto.

Adesso con il termine di violenza sessuale si intendono atti che ledono la libertà sessuale anche se non arrivano alla congiunzione carnale, e l’interrogatorio della vittima che li ha subiti è più “morbido”.

Come sono adesso le pene?

Le pene sono state leggermente aumentate, sono ancora pene basse, e qui forse ci sarebbe un ritocco da fare, soprattutto nel rispetto delle vittime, e per la gravità del tipo reato.

Come si procede in riferimento agli interrogatori delle vittime?

A livello processuale adesso c’è l’incidente probatorio, che è la modalità attraverso la quale di solito le vittime, soprattutto se minorenni, vengono interrogate al di fuori dell’aula giudiziaria, rendendo rarissima la possibilità di trovarsi a contatto con il carnefice nell’aula del processo.

Esistono però dei casi dove questo è possibile, bisognerebbe dare ancora una girata di vite e vietarlo, perché è una sofferenza terribile per la vittima, trovarsi a raccontare la verità di fronte a chi le ha fatto del male.

Quale è la sua opinione sulle attuali modalità di perseguibilità di questo tipo di reati?

Secondo me per questi tipi di reato ci dovrebbe essere la perseguibilità d’ufficio, essendo ancora perseguibile a querela, anche se con la riforma la querela si può presentare dopo sei mesi e una volta proposta è irrevocabile.

La perseguibilità a querela è stata voluta dalle donne, però, io penso che sia importante anche per riconoscere la gravità del fatto, ridisegnarli come atti perseguibili d’ufficio, e sarebbe importante perché è un modo attraverso il quale si libera la persona dalla colpa di avere lei (dico lei perché sono di più le donne ad essere vittime) ad avere denunciato il fatto che ha portato in galera il marito, l’amante, il fidanzato, l’uomo al quale era legata, penso che questa sia una riforma che dovrebbe avvenire.

Che importanza riveste la tutela delle vittime e in che modo deve avere luogo?

La tutela delle vittime è importante non esclusivamente durante il processo, per il raggiungimento della verità, ma dopo il processo.

Spesso la vittima con il processo perde il marito, perde il fidanzato, perde la persona cara, oltre la ferita che ha avuto.

Le donne dovrebbero essere aiutate e capire che lo Stato le aspetta, le accoglie, le aiuta nel lavoro, nella casa.

Le vittime devono essere accompagnate, anche nel percorso di riavvicinamento alla psicologa, che spesso viene fuggita perché è la figura che le ha accompagnate nel processo, c’è una sorta di legame di amore – odio, bisogna aiutare le donne economicamente e moralmete, questo lo Stato lo dovrebbe fare, è uno dei punti posti dalla recentissima Convenzione di Istambul, che l’Italia non ha ancora ratificato e spero lo faccia, altrimenti il loro coraggio nel fare la denincia non serve.

Un tema di scottante attualità, quello delle violenze sessuali in ambito domestico, a volte a danno di minori, che merita una costante e mirata attenzione sia da parte delle istituzioni sia da parte della società.

Dott.ssa Concas Alessandra

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