La discriminazione razziale nella giurisprudenza federale svizzera

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Art. 261 bis StGB ( L.F. 18/06/1993, in vigore dallo 01/01/1995 )

Chiunque incita pubblicamente all’ odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione

Chiunque propaga pubblicamente un’ ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione

Chiunque ,nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa

Chiunque pubblicamente, mediante parole, scritti ,immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o ,per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità

Chiunque rifiuta ad una persona o ad un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

BGE 126 IV 176 ( 2000 )

Con Sentenza passata in giudicato nel 2000, il Bundesgericht ha assolto un cittadino svizzero di Zurigo che, nel 1995, aveva spedito per posta a sette suoi conoscenti, svizzeri e tedeschi, un manuale incitante alla discriminazione razziale. Il soggetto processato era stato condannato dall’ Obergericht del Canton Zurigo, che, a differenza dell’ Autorità Giudiziaria federale, lo aveva ritenuto responsabile del delitto p. e p. dai commi 2 e 4 cpv. 2 Art. 261 bis StGB. L’ Obergericht zurighese, nella Sentenza de quo poi riformata a livello federale, aveva comminato al reo pure un’ ammenda di ben 18.000 Franchi.

Secondo BGE 126 IV 176,il libro spedito in Svizzera ed in Germania conteneva senz’ altro << eine öffentliche und systematische Herabsetzung der Juden >> [ una discriminazione pubblica e sistematica degli ebrei ]. Tuttavia, l’ Art. 27 StGB, applicato ai reati a mezzo stampa, radio e televisione, ritiene responsabile, in via prioritaria, soltanto l’ autore di un libro, di una rivista o di una dichiarazione razzista radio-televisiva. Inoltre, nella ratio dell’ Art. 261 bis StGB, la propaganda razzista è tale esclusivamente se il reato discriminatorio si manifesta e si concretizza con violenze verbali o fisiche tangibili ( BGE 125 IV 206 parla di Äusserungsdelikt )

Inoltre, la discriminazione razziale ex commi 2 e 4 Art. 261 bis StGB deve essere << öffentliche >> [pubblica], il che non si realizza in BGE 126 IV 176,poiché il libro contro la razza / cultura offesa è stato spedito con riservatezza e, in ogni caso, non ha recato ad atti o parole concreti. Nello StGB elvetico, molte altre Norme puniscono l’ istigazione a delinquere anch’ esse nel solo caso di una propaganda pubblica (öffentliche ) ( Art. 259 StGB, istigazione alla violenza, Art.260 StGB, sommossa, Art. 261 StGB, istigazione all’offesa di una religione, Art. 262 StGB, istigazione adatti contro la pietà per i Defunti, Art. 197 StGB, istigazione alla pedo-pornografia, Art. 276 StGB, istigazione al declino di ubbidienza ). Quindi,nel caso di BGE 126 IV 176,manca una << öffentliche Äusserung nach allgemeiner Auffassung >> [ esternazione pubblica verso la collettività intera ].

Anche in passato, il Bundesgericht non aveva perseguito opinioni razziste diffuse entro una ristretta cerchia di amici ( BGE 123 IV 202 ; BGE 111 IV 151 ).Parimenti, l’ avverbio << pubblicamente >> ( comma 1 Art. 261 bis StGB ) rimane basilare anche nella Dottrina penalistica germanofona ( TRECHSEL 1997 ; STRATENWERTH 2000 )

L’ Obergericht del Canton Zurigo, nella Sentenza annullata da BGE 126 IV 176, aveva sottolineato che il mittente del libro anti-semita avrebbe accettato il grave rischio doloso eventuale di diffondere comportamenti anti-giudaici proibiti ex Art. 261 bis StGB. Ciononostante, il Bundesgericht non reputò sanzionabile il cittadino di Zurigo, perché, nel caso in esame, il libro razzista, in concreto, era stato letto da venti persone, le quali, peraltro, non avevano posto in essere atti discriminatori concreti o pericolosi. Dunque, si integrano gli estremi dell’ Art. 261 bis StGB a mezzo dolo eventuale nel caso in cui le dottrine discriminatorie raggiungano << eine grössere Personenkreis >>[ una vasta cerchia di persone ]. All’opposto, in BGE 126 IV 176,non sussiste un incitamento pubblico al razzismo, né una diffusione sistematica ( MÜLLER 1994 ; REHBERG 1996 )

In terzo luogo, BGE 126 IV 176 precisò che le tesi revisioniste ed antisemite contenute nel manualespedito vanno ricondotte alla sfera di responsabilità dell’ autore. Questi è colpevole e perseguibile. Viceversa, se il lettore e/o il diffusore del libro non compie atti concreti, mancano i presupposti qualitativi e quantitativi per applicare le sanzioni di cui all’ Art. 261 bis StGB. Del resto, nel contesto sociale contemporaneo, una spedizione isolata di un libro antisemita difficilmente può provocare reazioni o condotte illecite in seno alla collettività di una cittadina, di una regione , oppure di uno Stato intero. La propaganda razzista segue oggi ben altri canali di comunicazione. Anzi, sarebbe risibile se l’ Autorità Giudiziaria elvetica effettuasse controlli meticolosi sulle spedizioni di un manuale. Si tratta di un’ ipotesi astratta e priva di fondamento ( Besteht aber im Prinzip keine Kontrollmöglichkeit [ non esiste nessuna regola e nessuna possibilità di controllo ], BGE 126 IV 176,pg. 180 ). Tuttavia ( pg. 181 di BGE 126 IV 176 ), se quel manuale fosse stato diffuso o spedito a migliaia i decine di migliaia di destinatari, in quel caso avrebbe avuto senso parlare di discriminazione razziale ex Art. 261 bis StGB.

Il comma 2 Art. 24 StGB sanziona << chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine >>.Nel caso del reo assolto da BGE 126 IV 176, la diffusione di sette copie di un libro razzista è quantitativamente insufficiente per asserire la sussistenza di un delitto tentato. Si tratta di una volgarità morale ristretta e non sistematica. Al limite, si può giungere a configurare una fattispecie di contravvenzione attenuata e bagatellare. Nei Lavori Preparatori dell’ Art. 261 bis StGB ( risalenti al 1992 ), la propaganda razzista necessita di atti o tentativi dolosi molto gravi, ovvero l’ Art. 261 bis StGB necessita di una << Einwirkung auf ein unbestimmt zahlreiches Publikum mit dem Ziel, dieses gegen bestimmte Personen oder Gruppen von Personen aufzuhetzen >> [ diffusione capillare ad incertam personam con l’ intento di ledere determinate categorie di persone o determinati gruppi di persone ]. Ciò non si è verificato in BGE 126 IV 176, poiché manca la volontà dolosa grave e la grande quantità di individui indottrinati o istruiti o istigati.

BGE 133 IV 308 ( 2007 )

Nel caso in esame, il Tribunale Penale di Lucerna condannò tre correi, nel 2002,per un concorso ideale in discriminazione razziale ( Art. 261 bis StGB ) e per lesioni personali gravi ( Art. 122 StGB ). Il gruppo dei tre condannati, tra il 14, il 15 ed il 21 Maggio 2002, nel centro storico di Lucerna aveva aggredito un Tamil ed una coppia Jugoslava per odio raziale. Il predetto Tribunale Penale cantonale di Lucerna reputò di poter applicare il cpv. 1 comma 4 Art. 261 bis StGB, che sanziona << chiunque, pubblicamente, mediante parole [ … ] vie di fatto ,o in modo comunque lesivo della dignità umana discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione >>. Inoltre, i tre condannati avevano fatto uso di armi da fuoco, rendendosi, per tal via, responsabili di lesioni personali gravi ( Art. 122 StGB ). Infine, il Kriminalgericht di Lucerna contestò ai tre condannati il concorso ideale in discriminazione razziale . I Difensori del gruppo di assalitori propose ricorso al Bundesgericht, ritenendo applicabile l’ imputazione di lesioni gravi, ancorché non quella di concorso ideale in discriminazione razziale ex comma 4 cpv. 1 Art. 261 bis StGB.

Nello stare decisis del Bundesgericht, la discriminazione razziale ( come pure la negazione dell’ olocausto nazista ) deve essere consumata in concreto, ovvero con parole, scritti e/o vie di fatto ( BGE 131 IV 23 ; BGE 127 IV 203 ). Tali scritti, parole e/o vie di fatto debbono essere concretamente esternati e non solo idealmente pensati ( BGE 131 IV 23 ). Inoltre, le azioni discriminatorie debbono esser compiute o comunicate o auto-esaltate in luogo pubblico o con mezzi di comunicazione collettiva ( BGE 130 IV 111 )

In secondo luogo, nella propria ratio profonda, il comma 4 cpv. 1 Art. 261 bis StGB è precettivo qualora sussista un’ offesa precisa e circostanziata nei confronti della pacifica convivenza sociale e/o nei confronti della tutela delle minoranze etniche o religiose ( BGE 131 IV 23 ; BGE 128 I 218 ; BGE 123 IV 202 ).

In terzo luogo, BGE 130 IV 111 richiede, ai fini della responsabilità penale, che l’ offesa alla minoranza etnica o religiosa sia:

  1. pubblicamente percepibile

  2. concretamente esplicita e non solo idealmente astratta

  3. giuridicamente intollerabile in uno Stato di Diritto

All’opposto, i tre condannati di Lucerna, pur essendo neo-nazisti, non avevano espresso le loro opinioni razziste in pubblico mentre aggredivano gli stranieri e li picchiavano. Ovverosia, i correi avevano espresso il loro credo razzista soltanto in privato, ai familiari e ad un numero riservato di amici, con cui si vantarono delle loro aggressioni xenofobe. Pertanto, le loro opinioni, benché immorali, erano giuridicamente non punibili ( v. anche BGE 130 IV 111 ). Viceversa, rimanevano sanzionabili le lesioni personali gravi.

Un quarto aspetto della discriminazione razziale è la concretezza oggettiva dell’ atto discriminatorio ( BGE 131 IV 160 ; BGE 124 IV 162 ; BGE 123 IV 211 ). Nel caso di BGE 133 IV 308, il Bundesgericht ha negato la cogenza dell’ Art. 261 bis StGB, in tanto in quanto la << Äusserung >> [ esternazione ] del disprezzo razziale non è stata verbalmente espressa durante il pestaggio del Tamil e dei due coniugi Jugoslavi. Al contrario, i tre responsabili recavano una << subjektive Tatbestand >> [ disposizione d’ animo ] interiore , soggettiva, psicologica e, in ultima analisi, non punibile, perché, mentre infierivano sulle parti lese, non fecero << eine Äusserung in der Öffentlichkeit >> [ un’ esternazione pubblica ], pur agendo mentalmente in nome di un odio razziale.

A livello pratico, in BGE 133 IV 308, mancavano ingiurie verbali ( Art. 177 StGB ) di matrice razzista. SCHLEIMINGER ( 2007 ) e NIGGLI ( 1996 ) notano che, nei casi concreti di applicabilità dell’ Art. 261 bis StGB, è indispensabile, per la configurabilità del rato, non solo una lesione corporale, ma anche una contestuale pronuncia vocale di insulti a sfondo discriminatorio. Al limite, si ha discriminazione razziale anche quando sono poste in essere diffamazioni o calunnie verbali, gestuali o consimili ( Art. 176 StGB ). Tuttavia, in BGE 133 IV 308, i responsabili delle lesioni personali gravi non avevano violato nemmeno l’ Art. 176 StGB, a prescindere dai loro ideali razzistici privatamente dichiarati. La predetta interpretazione è corroborata da un parere del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia ( DFGP – 04/12/1989 ). In tale sede esegetica, il DFGP di Berna distingueva tra l’ ingiuria non aggravata e l’ ingiuria lesiva della dignità umana, etnica, razziale o religiosa. Persino il Consiglio Federale, in un Messaggio del 1992, definiva << razzista >> un insulto ex Art. 177 StGB soltanto qualora l’ offesa metta in pericolo la pacifica convivenza sociale ( << öffentlichen Frieden >> ), attraverso un insulto concreto e grave contro una razza, un’ etnia o un gruppo religioso. Infine, i Lavori Preparatori dell’ Art. 261 bis StGB, tra il 1992 ed il 1993, sottolinearono anch’ essi la necessità di una concretezza e di una gravità conclamate ai fini dell’ applicazione dell’ Art. 261 bis StGB. Ora, i correi di BGE 133 IV 308 si resero responsabili di lesioni fisiche e non manifestarono in pubblico la loro xenofobia durante l’ aggressione ai tre stranieri di Lucerna. In Dottrina, tutti gli Autori svizzeri distinguono tra l’ingiuria ex Art. 177 StGB ed il vero e proprio atto discriminatorio verbale ex comma 4 cpv. 1 Art. 261 bis StGB. Non è sufficiente che il reo pronunci lemmi offensivi. E’ la finalità xenofoba a determinare il concorso tra l’ Art. 177 StGB e l’ Art. 261 bis StGB ( SCHLEIMINGER 2007 ; NIGGLI 1996 ; STRATENWERTH 2000 ). Pure una lesione personale ( Art. 122 StGB ) dev’ essere simultaneamente congiunta ad apprezzamenti razzisti ( Art. 261 bis StGB ). Tale non è stata la fattispecie giudicata in BGE 133 IV 308 ( v. anche DONATSCH & WOHLERS 2004 ; VEST 2003 ; GUYAZ 1996 )

La ratio anti-discriminatoria di cui all’ Art. 261 bis StGB rinviene la propria base, de jure condendo , nella Convenzione Internazionale contro il razzismo del 21/12/1965, entrata in vigore per la Svizzera addì 20/12/1994. Ciononostante, si ripete che gli aggressori di Lucerna ( BGE 133 IV 308 ) non hanno esternato né con gesti né con parole il loro pensiero xenofobo, che, quindi, è rimasto a livello di pensiero interiore o, comunque, esternato, dopo il pestaggio, ad un gruppo ristretto di familiari e congiunti. I tre aggressori appartenevano ad un gruppo neo-nazista, ma non lo hanno esternato. Inoltre, l’ abbigliamento non è di per sé sufficiente ai fini della sussistenza del reato p. e p. dall’ Art. 261 bis StGB.

BGE 124 IV 121 ( 1998 )

Nel 1996, all’ aeroporto di Ginevra, fu scoperto un plico proveniente da Detroit ( U.S.A. ) e destinato ad un residente di Neuchatel. Tale pacco conteneva venti numeri di una rivista razzista, che motteggiava l’ uomo di pelle nera, negava la shoà ed esaltava i caduti delle SS morti in nome della supremazia della razza ariana. Il plico conteneva pure trenta dischetti audio contenenti canzoni contro gli Ebrei e gli Africani. In primo grado, il Tribunale cantonale di Neuchatel incriminò il destinatario per il delitto p. e p. dall’ Art. 261 bis StGB. Anche la Corte di Cassazione Penale del Tribunale cantonale di Neuchatel condannò il responsabile per discriminazione razziale, confiscò la rivista ed i dischetti e ne dispose la distruzione. Il reo si appellò al Bundesgericht, chiedendo almeno la restituzione del materiale confiscato. TRECHSEL ( 1997 ) definisce confiscabili gli strumenti di un reato purché:

  1. socialmente pericolosi

  2. contrari alla morale ed all’ordine pubblico

BGE 124 IV 121 e, prima ancora, BGE 123 IV 202 non dubitano con afferenza alla confiscabilità di riviste, CD audio o altro materiale in ogni caso utilizzato per commettere i delitti discriminatori di cui all’ Art. 261 bis StGB. La rivista ed i dischetti audio ( REHBERG 1996 ) potevano essere potenzialmente distribuiti e, quindi, diffondere l’modio razziale contro Ebrei e Uomini di pelle nera. Anche GUYAZ ( 1996 ) reputa sequestrabile e distruggibile ogni tipologia di materiale offensivo per un’ etnia o per una religione. Ovvero, l’ Art. 261 bis StGB protegge la dignità umana delle minoranze. Oltretutto, il dolo, in BGE 124 IV 121, è pieno e diretto, in tanto in quanto l’ autore ed il destinatario erano pienamente consapevoli delle dottrine discriminatorie contenute nel plico proveniente da Detroit. Pertanto, il Bundesgericht ha perfettamente autorizzato la confisca e la distruzione delle riviste e dei dischetti audio.

BGE 125 IV 206 ( 1999 )

Nel 1996, un tipografo ed alcuni scrittori svizzeri hanno commentato e ripubblicato un manuale revisionista di Garaudy. In tali scritti, ripresi anche sotto forma di rivista, si nega lo sterminio nazista degli Ebrei, si contesta il Processo di Norimberga e si fa apologia del pensiero nazista. Il tipografo e tutti gli altri correi furono denunziati per il delitto p. e p. dall’ Art. 261 comma 4 cpv. 2 StGB. Le Parti Civili costituitesi erano:

  1. la Sezione svizzera della Lega Internazionale contro il razzismo e l’ antisemitismo ( LICRA )

  2. le Comunità Ebraiche svizzere

  3. l’ Associazione francese dei figli e delle figlie dei deportati Ebrei

Come normale ed auspicabile, l’ Autorità Giudiziaria del Canton Vaud, territorialmente competente, tanto in primo quanto in secondo grado, ha emesso Sentenza di condanna alla luce della grave apologia antisemita commessa. Ciononostante, le Parti Civili ed il Ministero Pubblico del Canton Vaud presentarono ricorso al Bundesgericht acciocché fosse riconosciuto il loro ruolo di Parti risarcende. Il ricorso fu accolto limitatamente al Ministero Pubblico del Canton Vaud, mentre venne rigettata l’ istanza analoga delle Associazioni ricorrenti.

Nello stare decisis del Bundesgericht ( BGE 120 IV 154 ) è riconosciuto il ruolo di Parte Civile a chi <<ha subìto direttamente un danno alla luce dell’ atto denunziato >>. L’ unico caso di legittimazione automatica è concesso, in Svizzera, alle Associazioni dei Consumatori, ma si tratta di un ‘ eccezione rara. Nel caso di BGE 125 IV 206, non v’è dubbio circa la piena precettività dell’ Art. 261 bis StGB. Tuttavia, le Associazioni private ed ogni singolo cittadino o residente di religione ebraica non possono costituirsi Parte Civile ad libitum, giacché il danno subìto è indiretto, generale e non individuale ( BGE 125 IV 109 ; BGE 123 IV 254 ; BGE 124 IV 188 ). All’opposto, il Ministero Pubblico del Canton Vaud è pienamente legittimato in sede risarcitoria, poiché il proprio diritto soggettivo è diretto, specifico e, soprattutto, ritualmente previsto dalla Procedura Penale svizzera. Il delitto a mezzo stampa non consente a chiunque la costituzione di Parte Civile. In buona sostanza, la lesione dell’onore e del decoro non è sufficiente e rimane troppo vaga e generica. Viceversa, necessita un danno diretto e circostanziato ( minacce, intimidazioni ) ( v. sul tema BGE 122 IV 311 ; BGE 118 IV 153 ; BGE 117 IV 27 ; BGE 106 IV 161 ; BGE 105 IV 114 ). Anche SCHULTZ ( 1991 ) e TRECHSEL ( 1997 ) affermano che le Associazioni di categoria non detengono sempre e comunque il diritto processuale di essere civilisticamente risarcite. Dunque, il ruolo di << Parte Civile costituita >> deve rimanere ristretto e riservato ai soggetti direttamente danneggiati.

BGE 123 IV 202 ( 1997 )

Nel 1995, venne diffusa una delirante lettera / appello da parte di un’ Associazione religiosa nata a Toronto ed operante anche in Svizzera. Il predetto volantino incitava al disprezzo del movimento sionista, esaltava il nazismo e, nel nome di non meglio precisati valori etici, affermava che lo Stato di Israele è il regno dell’ Anticristo. Nel 1996, il responsabile della lettera fu condannato per il delitto p. e p. dall’ Art. 261 bis StGB. Nel 1997, la Corte d’ Appello del Canton Appenzell Esterno confermò la Sentenza, che venne impugnata dal reo avanti al Bundesgericht.

Prima ancora dell’ entrata in vigore del comma 4 cpv. 2 Art. 261 bis StGB, il Diritto Penale elvetico non ha mai tollerato il razzismo, ai sensi della Convenzione Internazionale del 21/12/1965. In special modo, il Bundesgericht ha da sempre condannato severamente le dottrine scientificamente o moralmente fuorvianti, che possono creare condotte discriminatorie socialmente pericolose. L’ Art. 261 bis StGB è modellato, nella sua stesura, sull’ Art. 4 della predetta Convenzione Internazionale del 1965. In tale Articolo si condanna non soltanto ogni discriminazione razziale, ma anche ogni lesione dei Diritti Universali dell’ Uomo. Anzi, il divieto di negazione della shoà ebraica è espressamente previsto. Anche nella Dottrina criminologica elvetica, l’ antisemitismo è percepito alla stregua di una lesione dell’ordine pubblico, della pace sociale e dei diritti delle minoranze etnico-religiose ( NIGGLI 1996 ; STRATENWERTH 2000 ; TRECHSEL 1997 ; GUYAZ 1996 ).. Per di più, i lemmi << etnia >> e << religione >> vanno esegeticamente estesi non soltanto alla minoranza ebraica, bensì ad ogni gruppo sociale oggetto di xenofobia.

In Dottrina, tutti gli Autori adottano un’ interpretazione estensiva di lemmi ( ex Art. 261 bis StGB ) quali << pubblicamente >>, << discriminazione razziale >> e << chiunque incita >>. Ovverosia, sono punibili asserti razzisti tanto diretti quanto indiretti, tanto espliciti quanto impliciti. Tuttavia, la condizione per la punibilità delle teorie discriminatorie rimane comunque la natura pubblica dell’ esternazione. Viceversa, se l’opinione razzista è espressa in forma privata, manca il requisito della perseguibilità ex Art. 261 bis StGB. Inoltre, nei Lavori Preparatori, l’offesa alla minoranza razziale o religiosa deve essere formulata con chiarezza e non in forma bagatellare o troppo blanda. Infine ( BGE 111 IV 151 ), l’ apprezzamento xenofobo, perché sia penalmente sanzionabile, dev’ essere rivolto, oralmente o per iscritto, ad una << grosse Addressatenkreis >> [ vasta cerchia di persone ]

Il volantino in parola in BGE 123 IV 202 merita appieno le sanzioni ex Art. 261 bis StGB. Infatti, il messaggio antisemita è razzista, contrario all’ordine pubblico, antinormativo, grave, pienamente doloso e non diversamente interpretabile. Pertanto, la Sentenza cantonale di condanna fu confermata anche da parte del Bundesgericht . La Difesa del condannato, residente nell’ Appenzell Esterno, oppose che, a livello ermeneutico, l’ antisionismo non coinciderebbe con l’ antisemitismo. Ciononostante, la Sentenza impugnata non fu oggetto di annullamento, poiché il contenuto era palesemente xenofobo e, inoltre, tale lettera / appello incitava all’ odio razziale, a prescindere da alcuni singoli lemmi apparentemente legittimi ( p.e., il Difensore del reo pretendeva di distinguere tra il Talmud e la spiritualità ebraica ). Del resto, il volantino fu senza dubbio diretto ad una << grosse Addressatenkreis >>, come dimostrano le 432 fotocopie distribuite agli adepti di tale sedicente <<chiesa universale >>.

BGE 126 IV 20 ( 1999 )

Nel 1998, un cittadino svizzero di Friborgo aveva distribuito una cinquantina di opuscoli nei quali:

  1. si negava l’ uso del Zyklon B nelle camere a gas di Auschwitz

  2. si negava lo sterminio nazista degli Ebrei e degli Zingari

  3. si definiva Auschwitz come una semplice zona industriale non adibita a campo di concentramento. Infine, il condannato aveva incollato su muri pubblici della Svizzera romanda un centinaio di volantini che citavano, per fini razzistici, una frase di un politico israeliano, estrapolata dal contesto originario ( << La vie juive est composée de deux eléménts: ramasser de l’ argent et protester >> )

Il Tribunale delle Assise Correzionali della Veveyse condannò il responsabile per il delitto p. e p. dal comma 4 Art. 261 bis StGB. La Corte d’ Appello cantonale di Friborgo ritenne di contestare al reo soltanto il comma 1 Art. 261 bis StGB ( discriminazione razziale in senso generale ). Visto il precedente BGE 124 IV 121, il Bundesgericht , in BGE 126 IV 20, confermò la condanna de quo, datosi che poco importa, a livello concreto, se l’ esternazione razzista sia rivolta ad estranei, oppure direttamente ad appartenenti della minoranza etnica lesa. A livello interpretativo, nell’ Art. 261 bis StGB, si può distinguere tra la propaganda razzista ( rivolta a terzi estranei ) e l’ ingiuria razzista ( rivolta direttamente agli interessati ). Anche in Dottrina, si differenzia tra tali due condotte, come, parallelamente, l’ingiuria è distinta dalla diffamazione ( NIGGLI 1996 ; MÜLLER 1994 ; ROM 1995 ). In BGE 126 IV 20 ( pg. 25 della Motivazione ) la differenziazione suddetta non diminuisce la responsabilità penale. Anzi, per la verità il condannato friborghese di BGE 126 IV 20 si era reso colpevole di entrambi i reati.

Il Difensore del ricorrente esperì un tentativo estremo di difesa, affermando che il proprio assistito non aveva agito << pubblicamente >> ex Art. 261 bis StGB. In realtà, il numero degli opuscoli e dei volantini era talmente elevato che non si poteva oggettivamente dubitare circa l’ estensione grave e collettiva della propaganda razzista. Né era in dubbio l’ odio razziale, benché semi-occultato da idee pseudo-scientifiche. Un terzo appunto difensivo era costituito dal fatto che i volantini incollati ai muri riportavano la formula interrogativa << Mais le crime a-t-il réellement perpetré ? >>. Secondo il Bundesgericht ( v. anche BGE 121 IV 76 ), un’interrogativa retorica non toglie la natura sostanzialmente xenofoba dello scritto. Anche il fatto di aver trascritto una frase di un autore ebreo non può recare ed una diminuzione delle responsabilità del condannato. Infatti, si trattava di un periodo decontestualizzato per fini di odio razziale.

BIBLIOGRAFIA

DONATSCH & WOHLERS, Delikte gegen die Allgemeinheit, Schulthess Verlag, Zürich, 2004

GUYAZ, L‘ incrimination de la discrimination raciale, Stämpfli Verlag, Lausanne, 1996

MÜLLER, Die neue Strafbestimmung gegen Rassendiskriminierung, ZBJV, 1994

NIGGLI, Rassendiskriminierung, ein Kommentar zu Art. 261 bis StGB, Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, Bern, 1996

REHBERG, Strafrecht, Schulthess Verlag, Zürich, 1996

ROM, Die Behandlung der Rassendiskriminierung im schweizerischen Strafrecht, Schulthess Verlag, Zürich, 1995

SCHLEIMINGER, Basler Kommentar, Schulthess Verlag, Basel, 2007

SCHULTZ, Die unerlaubte Veröffentlichung – ein Pressedelikt ?, Revue Pénale suisse, 1991

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Publikationen –Universität Luzern, 2000

TRECHSEL, Kurzkommentar, Schulthess Verlag, Zürich, 1997

VEST, Basler Kommentar, Schulthess Verlag, Basel, 2003

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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