Legittimo annullamento di aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria per mancata presentazione della cauzione definitiva a causa della chiusura dell’Agenzia di Assicurazioni

Lazzini Sonia 10/02/11
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Legittimo annullamento di aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria per mancata presentazione della cauzione definitiva a causa della chiusura dell’Agenzia di Assicurazioni

la ricorrente, anche a pena del venir meno del fondamentale principio della parità di trattamento dei concorrenti, non può per certo invocare motivi di forza maggiore per esimersi dalla conseguenza del proprio inadempimento

la ricorrente infatti ben avrebbe potuto rivolgersi ad altra agenzia della medesima ovvero di altra compagnia di assicurazioni, oppure produrre in alternativa una garanzia bancaria come espressamente previsto dall’art. 34 del capitolato speciale d’appalto

che la decadenza dall’affidamento è contemplata in via del tutto automatica, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 113, nella lett. e) delle “Disposizioni varie” del disciplinare di gara, laddove – per l’appunto – si dispone che “nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Ove nell’indicato termine l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria” e che in tale contesto la ricorrente, anche a pena del venir meno del fondamentale principio della parità di trattamento dei concorrenti, non può per certo invocare motivi di forza maggiore per esimersi dalla conseguenza del proprio inadempimento e consistenti nella chiusura feriale dall’1 agosto al 31 agosto 2010 dell’agenzia di assicurazioni di propria fiducia, quando l’aggiudicazione definitiva le era stata comunicata già con nota della stazione appaltante Prot. 3989 dd. 21 luglio 2010 (cfr. doc. 7 di parte resistente) e quando, a fronte della formale richiesta della stazione appaltante medesima di produrre la cauzione definitiva ricevuta il 9 agosto 2010 (cfr. nota Prot. 4183 dd. 5 agosto 2010, ibidem, doc. 8), ben avrebbe potuto rivolgersi ad altra agenzia della medesima ovvero di altra compagnia di assicurazioni, oppure produrre in alternativa una garanzia bancaria come espressamente previsto dall’art. 34 del capitolato speciale d’appalto (cfr. ibidem, doc. 3).

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 6171 del 29 novembre 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

 

N. 06171/2010 REG.SEN.

N. 01870/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2010, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

della determinazione n. 147 dd. 13.9.2010 del Comune di Villa Estense, con cui si è riconosciuta la decadenza della parte ricorrente dall’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione di un campo di calcio a cinque, già disposto con determinazione n. 119 dd. 19.7.2010; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota dd. 1 settembre 2010 inoltrata alla ricorrente medesima da parte dell’Avv. *************** su incarico dell’Amministrazione intimata.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Villa Estense e di CONTROINTERESSATA. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe va respinto poiché, pur a fronte dell’insieme delle censure dedotte dalla ricorrente, va evidenziato, in via del tutto assorbente:

a) che l’impugnazione della nota a firma dell’Avv. *************** risulta del tutto inconferente nell’economia di causa in quanto recante un mero preannuncio dell’avvio del procedimento finalizzato alla decadenza dell’affidamento di cui trattasi;

b) che la decadenza dall’affidamento è contemplata in via del tutto automatica, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 113, nella lett. e) delle “Disposizioni varie” del disciplinare di gara, laddove – per l’appunto – si dispone che “nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Ove nell’indicato termine l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria” e che in tale contesto la ricorrente, anche a pena del venir meno del fondamentale principio della parità di trattamento dei concorrenti, non può per certo invocare motivi di forza maggiore per esimersi dalla conseguenza del proprio inadempimento e consistenti nella chiusura feriale dall’1 agosto al 31 agosto 2010 dell’agenzia di assicurazioni di propria fiducia, quando l’aggiudicazione definitiva le era stata comunicata già con nota della stazione appaltante Prot. 3989 dd. 21 luglio 2010 (cfr. doc. 7 di parte resistente) e quando, a fronte della formale richiesta della stazione appaltante medesima di produrre la cauzione definitiva ricevuta il 9 agosto 2010 (cfr. nota Prot. 4183 dd. 5 agosto 2010, ibidem, doc. 8), ben avrebbe potuto rivolgersi ad altra agenzia della medesima ovvero di altra compagnia di assicurazioni, oppure produrre in alternativa una garanzia bancaria come espressamente previsto dall’art. 34 del capitolato speciale d’appalto (cfr. ibidem, doc. 3).

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra tutte le parti, nel mentre va posto a carico della parte ricorrente il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, confermando a carico della parte ricorrente il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

************, ***********, Estensore

*****************, Consigliere

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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