E’ il giudice civile a dover decidere su di una controversia relativa alla risoluzione di un contratto d’appalto a cui segue l’escussione della cauzione definitiva

Lazzini Sonia 09/12/10
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La controversia attiene infatti sostanzialmente a questioni esecutive del contratto, addebitandosi le parti reciproci inadempimenti, ed avendo la stazione appaltante semplicemente proceduto ad adottare le misure ritenute necessarie a fronte dell’inadempimento contrattuale

Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010 “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato dal giudice che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando gli atti in epigrafe, con i quali veniva approvata la risoluzione del contratto d’appalto in essere tra le parti, relativo all’affidamento dei lavori di realizzazione di una passarella ciclo-pedonale sulla Dora e si autorizzava l’escussione della cauzione definitiva, nonché gli atti con i quali veniva comunicata la suddetta determinazione e si formulava la previa contestazione di addebiti di inadempimento.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Come eccepito da parte resistente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sussistendo la giurisdizione del GO.

La controversia attiene infatti sostanzialmente a questioni esecutive del contratto, addebitandosi le parti reciproci inadempimenti, ed avendo la stazione appaltante semplicemente proceduto ad adottare le misure ritenute necessarie a fronte dell’inadempimento contrattuale. Né, come evidenziato da parte resistente, modificano le sorti della giurisdizione le contestazioni mosse dall’aggiudicataria in relazione alla forma ed alla stipulazione del contratto di appalto; quand’anche infatti dovesse ritenersi che manchi un valido contratto per mancata stipulazione del medesimo nelle prescritte forme legali, la controversia resterebbe incentrata su prestazioni pacificamente eseguite e connessi profili di indebito o risarcitori.

Né infine i termini della questione mutano per il fatto che la stazione appaltante si è avvalsa del peculiare strumento unilaterale di risoluzione del contratto previsto dal codice degli appalti; pacifica è infatti in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del GO anche in queste specifiche ipotesi: Cass. SU 6992/05; Cass. SU 9534/04.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile sussistendo la giurisdizione del GO.

Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010 “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato dal giudice che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Stante la natura processuale della decisione e l’idoneità della controversia a proseguire innanzi ad altro giudice per la definizione nel merito le spese sono compensate tra le parti.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4092 del 5 novembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

 

N. 04092/2010 REG.SEN.

N. 01232/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa’ Ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to ******************, con domicilio eletto presso l’****** ******************** in Torino, via Schina, 15;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti *****************, ******************, con domicilio eletto presso l’avv.to ***************** in Torino, Comune To – via Corte D’Appello, 16;

per l’annullamento

della nota del Responsabile del Procedimento relativo all’affidamento dei lavori di realizzazione della passerella ciclo-pedonale sulla Dora in corrispondenza di Corto Verona prot. n. 1442/TO6.5.26 del 26.1.2010, notificata il 1°.2.2010 di richiesta pagamento cauzione definitiva;

di tutti i provvedimenti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti;

di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo

 

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 la dott.ssa *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando gli atti in epigrafe, con i quali veniva approvata la risoluzione del contratto d’appalto in essere tra le parti, relativo all’affidamento dei lavori di realizzazione di una passarella ciclo-pedonale sulla Dora e si autorizzava l’escussione della cauzione definitiva, nonché gli atti con i quali veniva comunicata la suddetta determinazione e si formulava la previa contestazione di addebiti di inadempimento.

Come eccepito da parte resistente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sussistendo la giurisdizione del GO.

La controversia attiene infatti sostanzialmente a questioni esecutive del contratto, addebitandosi le parti reciproci inadempimenti, ed avendo la stazione appaltante semplicemente proceduto ad adottare le misure ritenute necessarie a fronte dell’inadempimento contrattuale. Né, come evidenziato da parte resistente, modificano le sorti della giurisdizione le contestazioni mosse dall’aggiudicataria in relazione alla forma ed alla stipulazione del contratto di appalto; quand’anche infatti dovesse ritenersi che manchi un valido contratto per mancata stipulazione del medesimo nelle prescritte forme legali, la controversia resterebbe incentrata su prestazioni pacificamente eseguite e connessi profili di indebito o risarcitori.

Né infine i termini della questione mutano per il fatto che la stazione appaltante si è avvalsa del peculiare strumento unilaterale di risoluzione del contratto previsto dal codice degli appalti; pacifica è infatti in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del GO anche in queste specifiche ipotesi: Cass. SU 6992/05; Cass. SU 9534/04.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile sussistendo la giurisdizione del GO.

Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010 “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato dal giudice che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Stante la natura processuale della decisione e l’idoneità della controversia a proseguire innanzi ad altro giudice per la definizione nel merito le spese sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara inammissibile il ricorso sussistendo la giurisdizione del GO;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

************, Primo Referendario

***************, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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