Il commissariamento degli istituti di credito in crisi

sentenza 18/11/10
Scarica PDF Stampa

Il commissariamento degli istituti di credito in crisi integra una procedura nella quale il ruolo della Banca d’Italia, ancorché intuitivamente decisivo, è di carattere istruttorio e preparatorio e si esaurisce in una “proposta” sulla quale le determinazioni conclusive sono rimesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze (il quale “può” disporre lo scioglimento e il commissariamento).

Ciò, come appare evidente, perché la peculiarità del presupposto cui si riconnette le determinazioni de quibus, ossia la situazione di “crisi” dell’istituto di credito interessato, comporta la necessità di investire l’organo politico per la valutazione e ponderazione di concorrenti, e rilevantissimi, interessi collettivi.

Questi ultimi, con ogni evidenza, vanno indentificati nell’esigenza di garantire la stabilità e il corretto andamento della funzione creditizia, anche nell’interesse dell’economia nazionale: trattasi di interessi che trovano copertura costituzionale nell’art. 47 Cost. e che, pertanto, giustificano ampiamente il sacrificio iniziale delle garanzie partecipative dei soggetti interessati alla procedura, quali le persone fisiche che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo nell’istituto interessato.

N. 08016/2010 REG.SEN.

N. 04261/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 4261 del 2010, proposto dai signori ************************, *****************, ***********À, *************, ***************, *************, ****************, ***********’ACRI, **********************, **********************, ***************, ********************, *************, Magalì ********, **************, *************, *****************, ***************, **************, **************, ****************, *************, ***************, *************, **************, ****************, **********, ************************, ***************, ****************, ************, ********************, *******************, ****************, ***************, ****************, *****************, ***************, **************, ********************, ****************, **************, *****************, ****************************, ******************, ****************, *********************, ******************, *******************, ************, *********************, *********** e **************, rappresentati e difesi dagli avv.ti ************* e *****************, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale B. Buozzi, 82.

contro

– il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– la BANCA D’ITALIA, in persona del Governatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e *************, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Nazionale, 91;
– il dottor ******************** e il ragionier **************, quali Commissari straordinatri della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa, rappresentati e difesi dal prof. avv. *************, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Sannio, 65;

per l’annullamento, previa sospensione,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, nr. 6189/10, alle date 31 marzo – 9 aprile 2010, non notificata e di che trattasi, con la quale è stato confermato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2009, nr. 598, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa e la sottoposizione di quest’ultima alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, nr. 385, nonché tutti gli atti ad esso conseguenti e presupposti (determinazione della Banca d’Italia di cui alla delibera nr. 793 del 10 novembre 2009, avente ad oggetto proposta di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca di Creedito Cooperativo di San Vincenzo la Costa; determinazione della Banca d’Italia di applicare alla medesima Banca l’indice del 7 % in aggiunta a quello dell’8 % di base, e ciò malgrado siano intervenuti i criteri di “Basilea 2” e la Banca abbia ottemperato alla circolare nr. 263 del 2006; determinazione della Banca d’Italia di nominare Commissario straordinario il dottor *************** in sostituzione del dottor ****************, già nominato).

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca d’Italia e del dottor ******************** e del ragionier **************;

Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in data 9 ottobre 2010), dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in data 28 settembre 2010), dalla Banca d’Italia (in data 4 ottobre 2010) e dagli appellati ****** e ****** (in data 4 ottobre 2010) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 2665 dell’8 giugno 2010, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2010, il Consigliere **************;

Uditi gli avv.ti ***** e ******** per gli appellanti, l’avv. ******* per la Banca d’Italia, l’avv. ******* per gli appellati ****** e ****** e l’avv. dello Stato ************* per il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il dispositivo di decisione nr. 566 del 16 ottobre 2010;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Gli appellanti in epigrafe indicati, nella qualità di soci nonché i primi due anche di componenti del disciolto Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa, hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da essi proposto avverso gli atti con i quali, ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo 1 settembre 1993, nr. 385, è stato disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della medesima Banca, con conseguente nomina di Commissari straordinari.

A sostegno dell’impugnazione, gli appellanti hanno dedotto:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano il giusto procedimento ed il principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione, come previsto e garantito, anche, dall’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, anche in relazione all’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, nr. 262; violazione e falsa applicazione del Regolamento della Banca d’Italia di cui al provvedimento del 25 giugno 2008, adottato in esecuzione dell’art. 24 della legge nr. 262 del 2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. nr. 385 del 1993, anche in relazione all’art. 24 della legge nr. 262 del 2005; eccesso di potere per sviamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’esser stato ritenuto legittimo che il provvedimento di commissariamento fosse stato adottato senza il previo rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 1, lettera a), d.lgs. nr. 385 del 1993; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, per insufficiente motivazione, per contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione alla reiezione della doglianza relativa alla insussistenza, nella specie, di gravi irregolarità idonee a legittimare l’impugnato decreto di scioglimento);

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 1, lettera b), d.lgs. nr. 385 del 1993; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della normativa “Basilea 2” e della circolare della Banca d’Italia nr. 263 del 2006; violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e correttezza; eccesso di potere per insufficiente motivazione, per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per omessa valutazione di atti e documenti e per contraddittorietà di comportamento; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione alla reiezione delle doglianze inerenti alla mancata considerazione della reale consistenza patrimoniale della B.C.C. ed alla ritenuta tardività dell’impugnazione del provvedimento con cui alla stessa era stato imposto il coefficiente aggiuntivo del 7 %);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi in tema di autonomia e imparzialità degli organi di amministrazione pubblica; eccesso di potere per omessa valutazione della situazione esistente e difetto di motivazione; insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione alla reiezione delle censure formulate avverso la nomina a Commissario straordinario del dottor ***************, considerato incompatibile con l’incarico sotto vari profili).

Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, entrambi assumendo con diffuse argomentazioni l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

All’esito della camera di consiglio dell’8 giugno 2010, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva limitatamente alla nomina del dottor *****, e la ha respinta per il resto.

Successivamente alla richiamata ordinanza cautelare, si sono altresì costituiti il dottor ******************** e il ragionier **************, Commissari straordinari della B.C.C. di San Vincenzo la Costa, opponendosi anch’essi all’accoglimento della pretesa attorea e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 15 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo al decreto con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa, ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo 1 settembre 1993, nr. 385, con conseguente nomina di Commissari straordinari.

Detto provvedimento ha fatto seguito a una lunga e articolata attività ispettiva, all’esito della quale la Banca d’Italia ha ritenuto di individuare gravi irregolarità nella gestione dell’istituto di credito, per le quali sono state avviate anche separate procedure per l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei componenti gli organi disciolti.

2. Tanto premesso, preliminarmente occorre farsi carico dell’eccezione sollevata in sede di discussione orale dalla difesa degli appellanti, la quale ha chiesto estromettersi dal giudizio, per difetto di legittimazione, il dottor ******************** e il ragionier **************.

L’eccezione è infondata.

Ed invero, appare evidente che gli appellati in questione risultano costituiti nel presente giudizio non a titolo personale, ma nella qualità di Commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia per la gestione dell’istituto di credito colpito dal censurato decreto di scioglimento; di conseguenza, essi sono portatori di un interesse qualificato, specularmente opposto a quello azionato dagli appellanti, alla conservazione degli atti impugnati, essendo oltre tutto soggetti agevolmente identificabili sulla base degli atti medesimi o di atti connessi e conseguenziali.

L’esattezza di tale rilievo, che si risolve nell’attribuzione ai predetti soggetti della qualità sostanziale di controinteressati, risulta confermata dalla circostanza che sono stati gli stessi odierni appellanti, fin dal primo grado, a evocare in giudizio i Commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia (ancorché originariamente nella persona di soggetti fisicamente diversi): ciò che rende quanto meno contraddittoria l’eccezione da ultimo proposta.

3. Ancora in via preliminare, il Collegio deve prendere atto del fatto che, successivamente all’ordinanza cautelare nr. 2665 del 2010, si è provveduto alla sostituzione del dottor *************** nella qualità di Commissario straordinario in maniera definitiva e senza alcuna riserva, e che peraltro in seguito gli appellanti non risultano avere ulteriormente “coltivato” il motivo d’appello al riguardo formulato, né le parti appellate hanno eccepito alcunché sul punto.

Pertanto, tale motivo d’impugnazione va considerato improcedibile, o comunque superato.

4. Nel merito, e per il resto, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

5. Con il primo motivo d’appello, gli istanti reiterano la censura di violazione delle norme partecipative di cui alla legge 7 agosto 1990, nr. 241 (e, in particolare, dell’art. 7 di essa), contestando la tesi dell’Amministrazione – condivisa dal primo giudice – secondo cui nella specie l’applicabilità di tali disposizioni sarebbe esclusa stante la specialità della procedura di commissariamento quale evincibile dal comma 3 del citato art. 70, d.lgs. nr. 385 del 1993, laddove prevede che il decreto di scioglimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la proposta della Banca d’Italia siano comunicati agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi del successivo art. 73.

Al riguardo, parte appellante insiste nel richiamo all’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, nr. 262, il cui sopravvenire avrebbe fatto venir meno la predetta specialità, disponendo tale norma che: “…Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali, si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi, recati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni”; tale conclusione sarebbe confermata dalla disciplina contenuta nel Regolamento del 25 giugno 2008, emanato dalla Banca d’Italia in attuazione del comma 3 del medesimo art. 24, laddove vengono individuati i termini di durata e le unità organizzative responsabili per i procedimenti amministrativi di competenza della stessa Banca d’Italia (ivi compresa la proposta di amministrazione straordinaria degli istituti di credito in crisi).

Tuttavia, malgrado la ricchezza espositiva e la perspicuità dei rilievi svolti dagli appellanti, la Sezione ritiene non condivisibile l’impostazione ermeneutica dagli stessi proposta, dovendo trovare conferma quanto sul punto già sinteticamente espresso in sede cautelare.

A tale proposito, è opportuno chiarire più analiticamente l’avviso della Sezione in subiecta materia, anche allo scopo di fugare gli equivoci emersi nel corso della discussione di merito, laddove le parti sono apparse ritenere che nell’ordinanza nr. 2665 del 2010 si fosse affermato che l’art. 24 della legge nr. 262 del 2005 – e, quindi, l’obbligo di rispettare la normativa ex legge nr. 241 del 1990 in tema di partecipazione e accesso – si applicherebbe alla proposta della Banca d’Italia, e non invece al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il quale, dunque, resterebbe valido quanto statuito dall’art. 70, d.lgs. nr. 385 del 1993).

Molto più semplicemente, la Sezione ritiene che l’intero procedimento di commissariamento di cui all’art. 70 testé citato si sottragga al perimetro applicativo del ridetto art. 24.

Quest’ultimo, infatti, si riferisce testualmente “…ai procedimenti della Banca d’Italia (…) volti all’emanazione di provvedimenti individuali”, e quindi – secondo la lettura logicamente preferibile – alle procedure condotte dalla Banca d’Italia (come da altre Autorità indipendenti) e destinate a concludersi con “provvedimenti” adottati dalla medesima Banca d’Italia (nonché dalle altre Autorità indicate nella norma); per quanto qui interessa, si fa riferimento certamente ai provvedimenti, purché “individuali” e cioè non consistenti in disposizioni generali e astratte, emanati dalla Banca d’Italia nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo di cui al Titolo III del citato decreto legislativo nr. 385 del 1993.

Al contrario, il commissariamento degli istituti di credito in crisi – in disparte la diversa sedes in cui trova la propria disciplina – integra una procedura tutt’affatto diversa, nella quale il ruolo della Banca d’Italia, ancorché intuitivamente decisivo, è di carattere istruttorio e preparatorio e si esaurisce in una “proposta” sulla quale le determinazioni conclusive sono rimesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze (il quale “può” disporre lo scioglimento e il commissariamento): ciò, evidentemente, perché in questo caso la peculiarità del presupposto cui il legislatore riconnette le determinazioni de quibus, ossia la situazione di “crisi” dell’istituto di credito interessato, comporta la necessità di investire l’organo politico per la valutazione e ponderazione di concorrenti, e rilevantissimi, interessi collettivi.

Questi ultimi, con ogni evidenza, vanno indentificati nell’esigenza di garantire la stabilità e il corretto andamento della funzione creditizia, anche nell’interesse dell’economia nazionale: trattasi di interessi, come rilevato dal primo giudice, che trovano copertura costituzionale nell’art. 47 Cost., e che pertanto giustificano ampiamente il sacrificio iniziale delle garanzie partecipative dei soggetti interessati alla procedura, quali le persone fisiche che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo nell’istituto interessato.

A ben vedere, tutte le esigenze richiamate dalle Amministrazioni appellate nel presente giudizio (necessità di evitare una discovery anticipata delle valutazioni istruttorie compiute dalla Banca d’Italia, di impedire manovre speculative o “fughe” dei risparmiatori, di scongiurare il rischio di manipolazioni documentali) sono riconducibili all’interesse collettivo sopra evocato, che costituisce la ratio del diverso trattamento normativo fatto dal legislatore alla particolare procedura di che trattasi.

Una volta dunque sottolineata l’inconferenza dell’art. 24 della legge nr. 262 del 2005 rispetto alla vicenda per cui è causa, per le ragioni appena esposte, risulta ultroneo anche il richiamo al Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008: quest’ultimo invero, in disparte la sua natura di fonte necessariamente sottordinata alla legge (che, pertanto, giammai potrebbe porsi in contrasto con la disciplina riveniente dal citato art. 70 del d.lgs. nr. 385 del 1993), fa riferimento alle proposte di commissariamento delle banche in crisi al solo scopo di stabilire i termini della procedura e di individuare l’unità organizzativa responsabile all’interno della Banca d’Italia, senza che da ciò si possa ricavare induttivamente l’applicabilità in toto della legge nr. 241 del 1990 alle procedure di commissariamento.

6. Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti reiterano una censura la quale effettivamente, come correttamente notato dal giudice di prime cure, si risolve nella richiesta di un riesame della situazione sostanziale presa in considerazione dall’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati, e quindi di una non consentita surrogazione del giudice nelle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla medesima Amministrazione.

Al riguardo, la Sezione condivide gli orientamenti giurisprudenziali, richiamati nella sentenza qui gravata, che riconoscono ampia discrezionalità valutativa alla Banca d’Italia nella valutazione dei presupposti legittimanti il commissariamento, e che conseguentemente escludono ogni sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito compiute in ordine a tali presupposti, con esclusione dei soli casi di manifesta erroneità o irragionevolezza: casi che, comunque, non ricorrono nella fattispecie in esame.

In particolare, non ha pregio l’impostazione di parte appellante secondo cui vi sarebbero stati macroscopici errori di fatto dell’Amministrazione, la quale avrebbe falsamente dato per esistenti circostanze storiche invece smentite dalla documentazione acquisita: al contrario, da un sereno esame delle risultanze in atti emerge l’esattezza dell’annotazione del primo giudice, il quale ha rilevato come non vi fosse divergenza inter partes circa la sussistenza effettiva di una serie di circostanze accertate nel corso degli accertamenti ispettivi condotti tra il 2006 e il 2009, che possono dunque dirsi storicamente provate, laddove il dissenso concerne soltanto la valutazione di dette circostanze, e segnatamente la loro qualificazione alla stregua di gravi irregolarità ovvero di segnali di una situazione di crisi o difficoltà nella gestione dell’istituto di credito.

Infatti, parte appellante non smentisce affatto che la gestione della B.C.C. sia stata connotata da erogazione di crediti a soggetti non assistiti da adeguate garanzie, da ampliamenti di fidi già esistenti a soggetti già “in sofferenza”, da mancata attivazione nei confronti di clienti la cui posizione era caratterizzata da rilevanti passività (tutte circostanze debitamente segnalate in sede ispettiva, anche con indicazione di casi specifici), ma assume di non condividere il giudizio dell’Amministrazione secondo cui tali elementi sarebbero indicativi di una cattiva gestione economico-finanziaria dell’istituto: ciò sulla base del richiamo a una particolare strategia aziendale, basata sull’evitare la crisi del cliente ogni qual volta sussistano indizi di una futura ripresa finanziaria dello stesso, nonché garanzie comunque idonee a tutelare gli interessi della banca (p.es. proprietà immobiliari), in modo da consentire comunque nel medio o lungo periodo un “rientro” delle posizioni segnate da criticità.

Non v’è chi non veda come non di diversa ricostruzione dei fatti si tratti, ma di loro diversa valutazione alla stregua di una differente visione della strategia aziendale di un istituto di credito: tuttavia, altrettanto legittima – e forse di più, stante il richiamo al superiore interesse pubblico alla corretta gestione del credito – appare la difforme valutazione della Banca d’Italia, che ha considerato rischiosa e foriera di pregiudizio la predetta strategia, intravedendo nelle sue conseguenze immediate gli estremi delle “gravi irregolarità” idonee a giustificare le determinazioni adottate.

Orbene, a fronte di siffatto contrasto di valutazioni circa le risultanze degli accertamenti esperiti sulla situazione patrimoniale della B.C.C., appare evidente che non è consentito all’organo giurisdizionale “scegliere” fra le due letture innanzi prospettate: ciò che – come detto – comporterebbe uno sconfinamento dagli ambiti del sindacato consentito, e una sostanziale sostituzione del giudice all’Amministrazione rispetto a valutazioni non manifestamente erronee né irrazionali.

Né può condividersi l’assunto di parte appellante secondo cui, poiché le medesime circostanze di fatto avevano costituito la base per procedimenti sanzionatori avviati nei confronti degli organi di amministrazione e controllo della B.C.C., ed avendo questi ultimi reagito in sede giurisdizionale con rilievi inizialmente in parte condivisi dalla competente Autorità giudiziaria, alla Banca d’Italia non sarebbe stato possibile, nelle more della definizione di tali ultimi procedimenti, porre le dette circostanze a base anche della procedura ex art. 70, d.lgs. nr. 385 del 1993.

Al riguardo, in disparte il fatto che non vengono spiegate in alcun modo le ragioni di tale asserita preclusione (non essendo previsto in nessuna norma un rapporto di “pregiudizialità” di tal genere), giova richiamare la pacifica giurisprudenza secondo cui fra procedimento sanzionatorio e procedura di commissariamento vi è completa autonomia (cfr. **********, 19 marzo 2002, nr. 145), con la conseguenza che l’Amministrazione ben può porre i medesimi fatti alla base dell’uno e dell’altra e procedere in modo separato e autonomo.

Del resto, è altrettanto pacifico che le “gravi irregolarità” che ai sensi del più volte citato art. 70 possono determinare il commissariamento non devono necessariamente essere ascrivibili a condotte colpevoli degli organi di amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2007, nr. 2945): ciò che conferma la totale autonomia e diversità di obiettivi delle due tipologie di procedimenti.

Quanto sopra comporta anche la totale irrilevanza, ai fini che qui interessano, dei provvedimenti sanzionatori successivamente adottati (e depositati dall’Amministrazione agli atti del presente giudizio), nonché delle diffusissime critiche di legittimità agli stessi mosse dagli appellanti nella memoria conclusionale e in sede di discussione: trattasi infatti, con tutta evidenza, di atti del tutto estranei all’oggetto del presente giudizio, privi di ogni connessione con esso, e la cui legittimità potrà essere vagliata – se del caso – in altra sede giurisdizionale.

7. Miglior sorte non merita il terzo motivo d’impugnazione, con il quale gli appellanti ripropongono la doglianza di insufficiente istruttoria da parte dell’Amministrazione procedente, che avrebbe basato le proprie determinazioni su un’incompleta e inesatta ricostruzione della situazione patrimoniale della B.C.C.

Sul punto, risulta convincente il rilievo dell’Amministrazione appellata secondo cui, essendosi concluse le attività ispettive nel mese di agosto del 2009, l’unico dato certo all’epoca esistente era quello risultante dalla segnalazione della situazione patrimoniale al 31 marzo antecedente, mentre non erano ancora decorsi i termini previsti dalla vigente disciplina regolamentare per la trasmissione delle successive segnalazioni trimestrali.

Al di là di tale dato formale, l’Amministrazione ha altresì esaurientemente documentato che anche i dati relativi all’attività successiva al marzo 2009, approfonditi dai Commissari straordinari, non fanno che confermare le valutazioni già compiute in ordine alla consistenza patrimoniale della B.C.C., dal momento che l’attivo conseguito in tale periodo risulta pressoché interamente assorbito da ulteriori passività sopravvenute; il che ridimensiona molto la rilevanza della relazione integrativa relativa a detto periodo, depositata dai Commissari agli atti del giudizio di primo grado, nella quale gli odierni appellanti hanno voluto vedere una non consentita integrazione ex post di una documentazione ritenuta carente.

Né, infine, possono trovare condivisione i rilievi svolti da parte appellante avverso la parte della sentenza impugnata nella quale è stata dichiarata la tardività dell’impugnazione del provvedimento con il quale la Banca d’Italia aveva imposto alla B.C.C. il coefficiente aggiuntivo del 7 %: sul punto, appare evidente che detta determinazione, comportando un’immediata incidenza sull’operatività dell’istituto di credito, non poteva non essere considerata immediatamente lesiva e pertanto andasse contestata in giudizio immediatamente (o, comunque, nel momento in cui fosse percepibile il vizio lamentato dagli appellanti, ossia il contrasto di detta disposizione con i parametri di “Basilea 2”).

Non può quindi condividersi la diversa impostazione degli istanti, secondo cui il coefficiente aggiuntivo del 7 % sarebbe divenuto lesivo solo a seguito del censurato decreto di scioglimento: del resto, negli scritti difensivi di parte appellante si riconosce espressamente che l’omessa immediata impugnazione del provvedimento de quo fu dovuta a una precisa scelta della B.C.C., ispirata dall’intento di non inasprire ulteriormente i già tesi rapporti con la Banca d’Italia.

8. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone la reiezione dell’appello con la conferma della sentenza di primo grado.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo, con la precisazione che va disposta la compensazione delle spese nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso il carattere meramente formale della difesa di quest’ultimo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento, pro quota in favore della Banca d’Italia e degli appellati ****** e ******, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*************, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento