Oramai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti

Lazzini Sonia 21/10/10
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Cosicchè il privato – che per sue scelte, abbia inciso negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione , alla cui realizzazione sia stato chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo e la incidenza sia stata tale da poter determinare uno sviamento della finalità perseguita – realizza un danno per l’ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano , così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico

Il Collegio a riguardo richiama il principio generale per cui nei giudizi di responsabilità la Procura regionale della Corte dei conti agisce nell’interesse della legge e dell’erario globalmente inteso, a tutela dell’ordinamento e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Con la conseguenza che i beni pubblici sono salvaguardati non in rapporto alla loro specifica riferibilità alla “proprietà” di un determinato soggetto , bensì in ragione della destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nell’interesse della collettività intera.

Tale principio generale -. del tutto compatibile con una struttura statuale improntata istituzionalmente al decentramento e alla distribuzione equiordinata e coordinata delle funzioni pubbliche , anche in un’ottica tendenzialmente federale – deve trovare un opportuno raccordo con l’altra fondamentale disciplina regolatrice della materia che impone , nelle sentenze di condanna, l’esatta individuazione sia del debitore, sia del creditore.

La posizione del creditore dell’obbligazione scaturita dalla sentenza di condanna per responsabilità amministrativa coincide con quella dell’amministrazione concretamente danneggiata, nei confronti della quale deve essere indirizzato il risarcimento o, secondo altra concezione interpretativa, il ristoro

il soggetto che ha subito una condanna per responsabilità amministrativa può liberarsi dal debito solo onorandolo integralmente nei confronti del creditore indicato nel dispositivo della sentenza (o, quanto meno, desumibile con certezza dalla parte motiva).

Pertanto non ha valore liberatorio il pagamento effettuato a soggetti diversi da quelli individuati in sentenza come creditori, nella qualità di soggetti pubblici concretamente danneggiati.

Il sistema probatorio del processo per responsabilità amministrativa è retto da due principi cardine, quello della prova libera (nel duplice aspetto della mancanza di prove a valore legali e di prove a formazione garantita) e quello del libero convincimento del Giudice.

Da ciò deriva – per costante orientamento giurisprudenziale, confermato autorevolmente anche in dottrina – che nel giudizio contabile possono confluire anche elementi di prova (non prove in senso tecnico) formatisi in giudizi penali, nei quali le parti coinvolte erano diverse.

Né si è in presenza di violazione del diritto di difesa ovvero dello stesso principio costituzionale del cosiddetto giusto processo.

L’utilizzo nel processo contabile degli elementi di prova formatisi in ambito penale è quindi ammesso in termini di assoluta generalità, tanto che possono “confluire” anche quegli elementi che siano stati dichiarati invalidi dall’inizio ovvero che lo siano divenuti successivamente, ad esempio per il sopravvenire di una nuova norma di garanzia

Inoltre nel processo contabile la formazione della prova non avviene in contraddittorio sino alla fase dibattimentali e salvo il cosiddetto “contraddittorio imperfetto” che caratterizza la fase istruttoria successiva all’invito a dedurre da parte della Procura regionale rivolto ai possibili destinatari dell’addebito di responsabilità.

Assumono dunque rilievo tutti gli elementi indiziari utili a comporre il quadro di certezze fattuali sulle quali sviluppare i percorsi valutativi e decisori del Giudice.

Nella sostanza , cioè, il sistema probatorio del processo di responsabilità amministrativa ammette la piena valorizzazione delle presunzioni concordanti, nelle quali il fatto ignoto costituisce, anche solo in termini probabilistici, la conseguenza logica del fatto noto, secondo il motivato convincimento decisorio del Giudice.

Esiste un limite al “principio di trasmigrazione”, limite costituito dall’onere per la Procura (titolare del pieno potere istruttorio e di ricerca della prova) di rendere espliciti gli elementi di prova esterni dei quali intenda avvalersi.

In fattispecie , emerge chiaramente dagli atti che la Procura ha assolto in citazione il proprio onere, in quanto tutti gli elementi sui quali è stata costruito l’addebito sono stati evidenziati opportunamente, tanto che su di essi si è sviluppato in dibattimento un adeguato e compiuto contraddittorio.

 

 

A cura di *************


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SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PRIMA APPELLO

Sentenza

502

2010

Responsabilità

03-09-2010

REPUBBLICA ITALIANA 502/2010/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA CENTRALE GIURISDIZIONALE D’APPELLO

composta dai seguenti Magistrati

Vito MINERVA Presidente

************************************************************************************

**************** Consigliere relatore

***************************************************************************

***********************************************************************************

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 29103 e . 28966 del registro di segreteria, promossi rispettivamente dalla S.r.l ALFA (******à impianti funiviari ************** del Tesoro) e dalla S.p.A BETA , nei confronti della sentenza n. 32/07 della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo.

Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 relatore consigliere *************, i patrocinatori degli appellanti avv. ***************** (su delega dell’*****************) per la ALFA e gli avvocati *************** ed **************** per BETA, nonchè il rappresentante della Procura appellata in persona del Vice Procuratore generale ********************.

Interviene altresì l’avv. ATENA ************* (su delega dell’avv. ***********************) per la ******à consortile DELTA , costituitasi con atto di intervento relativo all’appello n. 29103.

FATTO

La s.r.l. ALFA (******à impianti funiviari ************** del Tesoro) è risultata destinataria di fondi pubblici per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato da eseguirsi in Roccaraso per un ammontare complessivo di lire 3.,012.000.000.

Da accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza è emerso la ALFA aveva installato ventiquattro apparecchiature per la regolazione dell’accesso ai varchi già nella sua disponibilità al momento del provvedimento di concessione del finanziamento. Ciò con violazione delle norme disciplinanti il finanziamento stesso, norme che imponevano l’impiego di macchine nuove di fabbrica.

I militari riscontravano inoltre che la ******à, , al fine di tentare di “mascherare” il ricorso ad apparecchi non nuovi di fabbrica, aveva simulato una fittizia operazione di vendita e riacquisto.

La Procura regionale per l’Abruzzo ha recepito e sviluppato il quadro investigativo sopra evidenziato e, con atto di citazione dell’8 maggio 2003, ha chiamato in giudizio la s.r. ALFA e la S.p.A BETA per sentirle condannare (la seconda in via solo sussidiaria) all’importo di euro 183.445,50 “in favore della Regione Abruzzo.

L’importo del danno era quantificato con riferimento alla metà del valore delle apparecchiature “non nuove di fabbrica” , in rapporto alla misura del 50% del finanziamento pubblico.

La Procura rilevava che i fondi impegnati nel sottoprogramma <9> Sangro-******** erano a carico dello Stato per 42,513 Mecu e per 3,239 di fondi regionali.

Il Requirente pubblico sottolineava come presupposto indefettibile per il finanziamento era l’impiego di apparecchiature “nuove di fabbrica”. Tale presupposto introduceva “uno strumento di verifica di efficienza e di reale innovazione tecnologica ed organizzativa e, al contempo, un mezzo di stimolazione del sistema imprenditoriale, conseguendo un generale positivo riflesso sull’ammodernamento tecnologico della produzione e dei servizi”.

Sempre secondo la Procura “ le attrezzature dovevano essere nuove di fabbrica, circostanza questa esclusa non soltanto dal movimento fittizio di fatture, ma altresì dall’essere le stesse (attrezzature ndr) risalenti quanto meno all’emissione delle originarie bolle di accompagnamento (1997), antecedentemente alla richiesta e alla concessione del finanziamento”.

Di particolare interesse per il presente giudizio è il criterio utilizzato espressamente in citazione per individuare nella Regione Abruzzo l’ente danneggiato.

Infatti “il danno è riferito alla Regione Abruzzo, in quanto le somme erogate, transitate nel bilancio regionale per effetto del trasferimento dallo Stato, come integrate con i fondi della stessa Regione, sono state impiegate in direzione, modalità ed entità tali da privare la Regione Abruzzo della corretta utilitas che sarebbe potuta derivare dal corretto uso dei fondi”

Infine si evidenzia che la responsabilità sussidiaria della S.p.A è stata ravvisata nella carenza nell’esercizio delle funzioni di controllo, in quanto Istituto creditizio concessionario del servizio di erogazione finanziaria.

La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, con la sentenza in questa sede impugnata, condannava la ALFA a titolo principale “al pagamento in favore della Regione Abruzzo dell’importo di euro 183.445,50 , comprensivo della rivalutazione, ma non degli interessi.

Condannava altresì per lo stesso importo a titolo sussidiario la S.p.A. INTESA MEDIOCREDITO.

I Giudici di prime cure hanno motivatamente recepito le argomentazioni accusatorie in citazione, giungendo ad affermare che nella fattispecie “appare sussistere il pregiudizio patrimoniale” , quale conseguenza dell’impiego di apparecchiature oggettivamente non nuove di fabbrica.,

E ciò “a sicuro discapito delle iniziative di adeguamento e miglioramento degli impianti per ottimizzare la fruibilità della risorsa neve…con grave pregiudizio subito dalla Regione Abruzzo a causa dell’impiego delle somme erogate alla ALFA in direzione, modalità e misura tali da privare la Regione stessa dalla concreta utilitas derivante dai fondi”.

In relazione alla responsabilità sussidiaria dell’Istituto di credito , è puntualizzato in sentenza quanto segue.

“E’ palese la carenza di controllo da parte di INTESA MEDIOCREDITO S.p.A e l’omissione delle verifiche e degli approfondimenti in ordine all’effettiva novità di fabbrica delle macchine, senza accertare l’attendibilità delle bolle di accompagnamento e lo stato degli stessi macchinari”, così come prescritto dall’apposito disciplinare.

In data 24 aprile 2007 era depositato l’atto di appello della ALFA, con il patrocinio degli avvocati ************ e ****************.

Premetteva l’appellante che la problematica sulle apparecchiature dei varchi di accesso si palesa “marginale” rispetto alla complessiva consistenza di un intervento portato complessivamente a buon fine, con ottimi e incontrastati risultati positivi in termini di funzionalità.

Nel merito contestava la sentenza territoriale sul punto della utilizzabilità del quadro probatorio, in buona parte attinto dal parallelo procedimento penale (che ha riguardato l’amministratore della società ************ DEL CASTELLO, e che si è concluso con l’archiviazione predibattimentale per intervenuto decesso del medesimo).

Per quanto riguarda la questione della novità delle apparecchiature, la ALFA conferma di averle avute in detenzione prima della richiesta di finanziamento “in conto visione”. Esse comunque non hanno avuto altri impieghi al di fuori di quelli a servizio dell’impianto di ROCCARASO.

Le richieste conclusive formulate dalla ALFA nel proprio appello sono state , in via principale, di assoluzione e, in via subordinata, “solo in caso di eventuale mancato accoglimento dei motivi di appello” di ricorso al procedimento di definizione agevolata ai sensi dell’articolo <1> , comma <231> della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il 18 luglio 2008 era depositata una ulteriore memoria a conferma della richiesta di definizione agevolata.

Il 29 luglio 2009 la società ha depositato una ulteriore memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle conclusioni della Procura generale e dell’atto di intervento promosso dal Consorzio DELTA, nel frattempo intervenuti, come evidenziato nel prosieguo.

La S.p.A. BETA in data 17 aprile 2007 ha depositato il proprio atto di appello, con il patrocinio degli avvocati *************** ed ****************.

Ha sottolineato l’appellante che “nulla può addebitarsi con riferimento al controllo cartaceo, stante la comprovata consequenzialità ed originalità del complessiva dato documentale e contabile relativo alle riscontrate transazioni e ciò a prescindere da una diversa realtà fattuale evidenziatasi solo all’esito di più complesse e penetranti indagini svolte dall’autorità giudiziaria, così come nulla può addebitarsi alla stessa con riferimento all’operato riscontro tra i dati documentali acquisiti e quanto concretamente realizzato ed istallato, circa la verificata esistenza in loco delle opere e dei suoi componenti costituenti il progetto finanziato”

Le conclusioni assolutorie , coerenti con tale assunto, sono state richiamate e sviluppate nella “memoria conclusiva” depositata il 18 febbraio 2010.

Il 5 febbraio 2008 è stato depositato – con esclusivo riferimento all’appello iscritto al numero 29103 del registro di segreteria – un atto di intervento della s.r.l. DELTA CONSORTILE.

La società ha affermato di ritenersi ente danneggiato, chiedendo “il rigetto dell’appello della ALFA e la conferma della sentenza n. 32 del 2007, nel senso che la restituzione della somma di euro 183.445,50 debba avvenire a suo favore”.

In data 10 febbraio 2010 la ******à consortile DELTA ha depositato una ulteriore memoria di udienza con la quale, nel ribadire la correttezza della sentenza impugnata, ha rilevato che “la questione è stata risolta mediante la restituzione da parte della ALFA delle somme indebitamente percette alla Banca concessionaria, la quale a sua volta ha provveduto a versare le medesime somme, così come determinate dalla Corte dei conti nella sentenza di primo grado alla DELTA, la quale si ritiene soddisfatta nelle sue pretese.

Come già accennato, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte in data 26 marzo 2008, articolate con le seguenti richieste: a) Dichiarazione di inammissibilità dell’istanza prodotta dalla ALFA per la definizione agevolata dell’appello; b) Conferma nel merito della condanna della ALFA in via principale e dell’BETA in via sussidiaria ; c) Dichiarazione di ammissibilità dell’intervento dispiegato dalla ******à DELTA, da qualificarsi come adesivo rispetto all’azione pubblica diretta alla reintegrazione del danno erariale.

Per quanto attiene al ruolo della DELTA la Procura generale ha affermato che tale società “ha svolto il compito di soggetto responsabile dell’attuazione del patto territoriale…In tal modo può ritenersi che, pur trattandosi di fondi erogati sul bilancio nazionale, il danno erariale derivante dall’indebita percezione del finanziamento da parte della ALFA è stato subito dalla comunità locale rientrante nell’ambito del patto territoriale DELTA, con conseguente individuazione della stessa società consortile quale soggetto danneggiato”.

Il 19 novembre 2009 la Procura generale ha depositato una memoria integrativa scritta con la quale ha chiesto la “declaratoria di inammissibilità dell’atto di intervento promosso dalla DELTA società consortile a r.l.”

Questa Sezione, con decreto n. 1/09, ha respinto l’istanza di definizione agevolata presentata dalla ALFA.

L’istanza è stata nell’occasione ritenuta ammissibile in quanto “il difensore ha dichiarato di rinunciare alla preventiva trattazione del merito dell’appello”. Non è stata però accolta “considerato che nella descritta vicenda lesiva…emergono sovrabbondanti elementi dai quali traspare una condotta dolosa della ******à”

La causa è stata chiamata in pubblico dibattimento all’odierna udienza.

Il patrocinatore della ALFA appellante si è integralmente richiamato alle argomentazioni e alle conclusioni contenute negli atti scritti.

La S.p.a BETA pure appellante, sempre a mezzo del proprio difensore, ha confermato quanto dedotto negli atti depositati, evidenziando che dai documenti non poteva emergere alcuna anomalia, che tutte le incombenze di verifica sono state puntualmente adempiute, che i controlli sono stati eseguiti anche nell’occasione di due sopralluoghi in situ, nel corso dei quali non era visibile nessun deterioramento delle apparecchiature.

La Procura generale appellata si è soffermata sul concetto di “ente danneggiato”, chiarendo che in citazione si individuava l’erario della Regione Abruzzo come quello meritevole di ristoro. In realtà deve intendersi soggetto danneggiato lo Stato-Ministero dello sviluppo economico.

L’allegata restituzione di somme dal beneficiario ALFA al gestore DELTA non è provata e comunque non è idonea alla cessazione della materia del contendere.

Quanto ai restanti profili, la Procura appellata ha confermato le proprie conclusioni scritte, illustrandone i contenuti essenziali.

DIRITTO

Ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile gli appelli in epigrafe vengono riuniti in quanto proposti nei riguardi della medesima sentenza.

Entrambi gli appelli non sono meritevoli di accoglimento , dovendosi confermare la sentenza impugnata sia per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento oggettivo del danno e sia di quello soggettivo (della colpa grave o del dolo contabile o del dolo proprio).

Il primo punto del thema decidendum concerne la problematica dell’individuazione dell’ente danneggiato, che ha riflessi sulla soluzione di tre profili essenziali: a) Delibazione sull’ammissibilità dell’intervento della società consortile DELTA ; b) Delibazione sulla ammissibilità della richiesta della Procura generale di modifica dell’individuazione del soggetto danneggiato (non più la REGIONE ABRUZZO, come in citazione e soprattutto in sentenza territoriale, non più la DELTA , come nelle conclusioni scritte di appello, ma lo STATO, come nella requisitoria verbale); c) Determinazione del criterio individuativo dell’erario danneggiato con le relative conseguenze riferibili alla fattispecie.

Il Collegio a riguardo richiama il principio generale per cui nei giudizi di responsabilità la Procura regionale della Corte dei conti agisce nell’interesse della legge e dell’erario globalmente inteso, a tutela dell’ordinamento e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Con la conseguenza che i beni pubblici sono salvaguardati non in rapporto alla loro specifica riferibilità alla “proprietà” di un determinato soggetto , bensì in ragione della destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nell’interesse della collettività intera.

Tale principio generale -. del tutto compatibile con una struttura statuale improntata istituzionalmente al decentramento e alla distribuzione equiordinata e coordinata delle funzioni pubbliche , anche in un’ottica tendenzialmente federale – deve trovare un opportuno raccordo con l’altra fondamentale disciplina regolatrice della materia che impone , nelle sentenze di condanna, l’esatta individuazione sia del debitore, sia del creditore.

La posizione del creditore dell’obbligazione scaturita dalla sentenza di condanna per responsabilità amministrativa coincide con quella dell’amministrazione concretamente danneggiata, nei confronti della quale deve essere indirizzato il risarcimento o, secondo altra concezione interpretativa, il ristoro.

Dalla combinata applicazione dei due principi enucleati emerge la soluzione dei profili in contestazione nel presente appello.

Intanto va subito sgomberato il campo da quanto affermato dal consorzio DELTA circa una allegata cessazione materia del contendere della causa in questione.

La DELTA infatti nella memoria depositata il 10 febbraio 2010 ha affermato che la ALFA, condannata in primo grado a titolo principale, avrebbe dato esecuzione alla sentenza versandole l’importo ivi contemplato.

In altre parole la ALFA, anziché versare l’importo di condanna alla Regione Abruzzo (come chiaramente individuata in sentenza come soggetto danneggiato) ha ritenuto di adempiere verso il MEDIOCREDITO , che poi ha “girato” la somma (liberamente ed autonomamente) al consorzio DELTA.

A prescindere dalla più totale assenza di prove documentali di tale versamento e dal pur significativo silenzio serbato dalla ALFA sul punto, il Collegio rileva l’inidoneità dell’avvenuto pagamento, quand’anche avvenuto, a costituire adempimento dell’obbligazione di responsabilità scaturita dalla sentenza.

Infatti il soggetto che ha subito una condanna per responsabilità amministrativa può liberarsi dal debito solo onorandolo integralmente nei confronti del creditore indicato nel dispositivo della sentenza (o, quanto meno, desumibile con certezza dalla parte motiva).

Pertanto non ha valore liberatorio il pagamento effettuato a soggetti diversi da quelli individuati in sentenza come creditori, nella qualità di soggetti pubblici concretamente danneggiati.

In conclusione – ferma restando la carenza di documentazione probatoria – l’eventuale pagamento effettuato dalla società ALFA al consorzio DELTA (anziché alla REGIONE) non ha nessun rilievo liberatorio ed è del tutto estraneo all’esecuzione degli obblighi di esecuzione della condanna per responsabilità amministrativa.

Non sussistono conclusivamente i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e restano intatti gli obblighi della ALFA di risarcire l’erario pubblico, secondo quanto in prosieguo stabilito.

Un ulteriore profilo della controversia riguarda la possibilità di mutamento dell’individuazione del soggetto danneggiato.

La questione presenta in particolare due distinti profili, entrambi rilevanti in fattispecie.

Il primo attiene alla possibilità per l’attore pubblico di cambiare l’indicazione del soggetto danneggiato in corso di processo.

A riguardo è eclatante il caso in trattazione, dove la Procura ha vistosamente oscillato fra la Regione (atto di citazione), il Consorzio DELTA (conclusioni scritte di appello) e lo Stato (requisitoria verbale), dando corso oggettivamente ad una “girandola” di difficile giustificabilità.

Il secondo riguarda la delimitazione del potere del Giudice, se cioè si estende alla esatta determinazione del soggetto danneggiato, da stabilire in modo irrevocabile in sentenza.

In relazione al primo profilo, il Collegio ritiene che nei giudizi per responsabilità amministrativa non concretizzi una ipotesi di mutatio libelli la modifica da parte del Procuratore regionale dell’amministrazione danneggiata, asserita creditrice del risarcimento per il danno erariale subito.

Ciò come principio generale che incontra , come unico limite, quello dell’essenzialità da valutarsi nei casi specifici. Tale (eccezionale) essenzialità ricorre quando la problematica dell’individuazione del soggetto danneggiato assume l’aspetto principale o , quanto meno, determinante della contestazione, anche nel rispetto del diritto di difesa.

Ne consegue che, in fattispecie, deve ritenersi ammissibile la richiesta della Procura generale , formulate in sede di conclusioni verbali, di considerare lo Stato quale creditore della ALFA nell’obbligazione di responsabilità per cui è causa.

Quanto testè evidenziato risulta funzionalmente coerente con la soluzione offerta al secondo profilo in decisione, soluzione che riconosce al Giudice contabile (di prime cure e di appello) il potere di specificazione del soggetto danneggiato, creditore nell’obbligazione per responsabilità amministrativa.

Tale specificazione può discordare da quella indicata dalla Procura in citazione, nel rispetto comunque del petitum e della causa petendi complessivamente emergenti dall’atto introduttivo del giudizio.

Il creditore-soggetto danneggiato indicato in sentenza acquista la posizione processuale e sostanziale di destinatario del risarcimento del danno erariale accertato.

L’applicazione dei principi appena delineati porta in fattispecie a prendere atto che il Giudice di prime cure ha individuato nella Regione Abruzzo il soggetto danneggiato, in coerenza con quanto in citazione, dovendosi nel contempo affermare il potere del Giudice di appello di decidere sul punto anche in difformità alle richieste della Procura, così come formulate in dibattimento, a modifica della citazione e delle conclusioni scritte di appello.

Il Collegio è pertanto chiamato a stabilire quale debba intendersi nel caso in trattazione il soggetto danneggiato.

Si affacciano ben tre opzioni: quella della sentenza, incentrata sulla Regione Abruzzo; quella della Procura generale, sullo Stato ; infine quella (sedicente) del consorzio DELTA , evidenziata nella propria costituzione, peraltro da ritenersi inammissibile (secondo quanto si dirà in appresso).

I parametri ai quali ancorare la scelta sono i seguenti.

Intanto ha carattere generale il principio della riferibilità formale delle risorse di bilancio, per cui si considera danneggiato l’ente nel cui bilancio ricade l’impegno di spesa.

Si deve poi far ricorso anche al cosiddetto principio sussidiario della utilità pubblica riferibile ad un ente esponenziale di interessi generali.

Nel caso di specie, l’intervento è finanziato con fondi prevalentemente estratti dal bilancio dello Stato, i quali però , per il meccanismo procedurale di spalmatura territoriale, hanno avuto una finalizzazione direttamente immedesimata con gli interessi delle comunità di riferimento.

Di qui il corretto ricorso all’evidenziato principio sussidiario e pertanto la necessità di individuare nella Regione Abruzzo il soggetto danneggiato, creditore dell’obbligazione di responsabilità.

La soluzione appena enucleata valorizza la circostanza che in tema di erogazione di fondi comunitari (e nazionali equiparati) intervengono a vario titolo più enti depositari di interessi collettivi di vario livello e di più enti finanziatori. Il canone guida per l’individuazione in siffatte ipotesi viene delineato tra l’altro avendo presente l’utilità di destinazione delle somme, in relazione ai benefici plurimi della comunità direttamente coinvolta, sinergicamente apprezzati in funzione dell’interesse generale di maggiore rilievo.

Deve quindi confermarsi quanto stabilito dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata.

Per completezza va detto che del tutto non condivisibile è il ragionamento che individua nel consorzio DELTA il soggetto creditore danneggiato.

Il Consorzio ha svolto le funzioni di soggetto attuatore del progetto, tramite strumentale della destinazione e gestione di linee finanziare volte a sorreggere gli interventi di sviluppo.

La titolarità di tali pur rilevanti funzioni pubbliche non consente però la assegnazione del ruolo di ente danneggiato, anche considerando che il Consorzio non ha impegnato nessuna risorsa propria e che non ha assunto una posizione ordinamentale ed istituzionale di rappresentanza esponenziale degli interessi generali della comunità di riferimento.

Con la conseguenza di dover affermare che nelle procedure di erogazione delle provvidenze comunitarie (ovvero di quelle nazionali riferibili a quelle per disciplina) il SIL (soggetto intermediario locale) non acquista la posizione di soggetto danneggiato nei giudizi di responsabilità eventualmente intentati per irregolarità nella gestione delle provvidenze.

Deve a questo punto essere posto l’accento sulla questione dell’ammissibilità della costituzione della DELTA.

Tale ammissibilità non può essere riconosciuta in quanto , pur formalmente qualificata intervento adesivo ad adiuvandum, mira nella sostanza a far valere un diritto proprio, viepiù ove si considero che la società non può neppure essere considerata come soggetto danneggiato, in ipotesi destinatario del risarcimento per danno erariale.

Infatti nel processo per responsabilità amministrativa non trova ingresso l’istituto dell’intervento principale o adesivo autonomo e l’intervento della DELTA (soggetto terzo) è finalizzato a far valere un diritto estraneo al rapporto fra i soggetti condannati e l’amministrazione individuata in sentenza come è

In altre parole nel processo per responsabilità amministrativa non è ammissibile l’intervento autonomo del terzo volto a far valere l’asserita propria posizione di “soggetto danneggiato”, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura attrice in citazione ovvero (nell’ipotesi di intervento nel grado di appello) stabilito dal Giudice contabile in sentenza.

Il rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile contenuto nel regolamento per i giudizi di competenza della Corte dei conti non si estende infatti all’articolo 105 del codice di rito (“ciascuno può intervenire in un processo fra altre persone per far valere… un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”).

Per univoca giurisprudenza tale norma è ritenuta incompatibile sia con il diritto sostanziale al risarcimento del danno erariale, sia con la struttura del relativo processo.

Si considerino in particolare gli aspetti dell’indisponiboilità dell’azione e della sua esclusiva imputazione al Procuratore regionale, unico soggetto titolare della legittimazione attiva.

In conclusione deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità della costituzione della DELTA , così come formulata dalla Procura generale nelle conclusioni scritte integrative depositate il 19 novembre 2009.

Si è già posto in evidenza che il Collegio condivide la sentenza territoriale in punto di attualizzazione in fattispecie del danno erariale.

La fattispecie di danno è stata correttamente individuata nell’indebita percezione di fondi pubblici da parte della ALFA , in mancanza dei presupposti di legittimazione per la fruizione degli stessi.

In particolare il danno è stato riferito all’acquisto delle apparecchiature da impiegare nei varchi di accesso agli impianti sciistici di ROCCARASO, apparecchiature prive del necessario requisito della “novità di fabbrica”.

Prima di approfondire il tema della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi propri della responsabilità amministrativa, il Collegio deve respingere l’eccezione formulata dall’appellante ALFA in merito all’utilizzabilità nel processo contabile di elementi di prova formatisi in altra sede, soprattutto penale.

Il sistema probatorio del processo per responsabilità amministrativa è retto da due principi cardine, quello della prova libera (nel duplice aspetto della mancanza di prove a valore legali e di prove a formazione garantita) e quello del libero convincimento del Giudice.

Da ciò deriva – per costante orientamento giurisprudenziale, confermato autorevolmente anche in dottrina – che nel giudizio contabile possono confluire anche elementi di prova (non prove in senso tecnico) formatisi in giudizi penali, nei quali le parti coinvolte erano diverse.

Né si è in presenza di violazione del diritto di difesa ovvero dello stesso principio costituzionale del cosiddetto giusto processo.

L’utilizzo nel processo contabile degli elementi di prova formatisi in ambito penale è quindi ammesso in termini di assoluta generalità, tanto che possono “confluire” anche quegli elementi che siano stati dichiarati invalidi dall’inizio ovvero che lo siano divenuti successivamente, ad esempio per il sopravvenire di una nuova norma di garanzia

Inoltre nel processo contabile la formazione della prova non avviene in contraddittorio sino alla fase dibattimentali e salvo il cosiddetto “contraddittorio imperfetto” che caratterizza la fase istruttoria successiva all’invito a dedurre da parte della Procura regionale rivolto ai possibili destinatari dell’addebito di responsabilità.

Assumono dunque rilievo tutti gli elementi indiziari utili a comporre il quadro di certezze fattuali sulle quali sviluppare i percorsi valutativi e decisori del Giudice.

Nella sostanza , cioè, il sistema probatorio del processo di responsabilità amministrativa ammette la piena valorizzazione delle presunzioni concordanti, nelle quali il fatto ignoto costituisce, anche solo in termini probabilistici, la conseguenza logica del fatto noto, secondo il motivato convincimento decisorio del Giudice.

Esiste un limite al “principio di trasmigrazione”, limite costituito dall’onere per la Procura (titolare del pieno potere istruttorio e di ricerca della prova) di rendere espliciti gli elementi di prova esterni dei quali intenda avvalersi.

In fattispecie , emerge chiaramente dagli atti che la Procura ha assolto in citazione il proprio onere, in quanto tutti gli elementi sui quali è stata costruito l’addebito sono stati evidenziati opportunamente, tanto che su di essi si è sviluppato in dibattimento un adeguato e compiuto contraddittorio.

Deve pertanto essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dall’appellante ALFA in relazione all’utilizzabilità di elementi di prova desunti dal penale.

Si è già posto in evidenza che il Collegio condivide la sentenza territoriale in punto di attualizzazione in fattispecie del danno erariale.

La fattispecie di danno è stata correttamente individuata nell’indebita percezione di fondi pubblici da parte della ALFA , in mancanza dei presupposti di legittimazione per la fruizione degli stessi.

In particolare il danno è stato riferito all’acquisto delle apparecchiature da impiegare nei varchi di accesso agli impianti sciistici di ROCCARASO, apparecchiature prive del necessario requisito della “novità di fabbrica”.

In base infatti alle disposizioni ministeriali “i costi possono essere rappresentati da acquisti di strumenti e attrezzature nuove di fabbrica”

La necessità di tale requisito può dirsi incontroversa fra le parti, trovando chiaro fondamento nelle apposite disposizioni emanate dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero del Tesoro (oggi dell’Economia).

Il contrasto attiene piuttosto alla interpretazione da dare alla locuzione “apparecchiature nuove di fabbrica”.

Secondo la ALFA il concetto di novità di fabbrica si identifica con quello di non precedente utilizzo.

Di differente avviso il Giudice di prime cure che ha individuato la novità di fabbrica nell’acquisizione di attrezzature di provenienza diretta dalla fabbrica di produzione e che ha ritenuto inesistente o simulata l’operazione di riacquisto del 1999 dalla GRANDI IMPIANTI PRESUTTI.

Questo Giudice in vero ritiene di dover far propria e condividere pienamente la motivazione territoriale.

In ogni caso, quand’anche non si volesse giungere alla conclusione basata sulla inesistenza/simulazione delle operazioni ALES-ALFA-********-ALFA (a fronte di nessuna fisica movimentazione delle attrezzature), si dovrebbe per altra via giungere alla medesima conclusione negativa circa l’ammissibilità dei relativi costi.

La soluzione della questione necessita di alcune considerazioni preliminari.

In linea generale deve evidenziarsi che il percettore di contributi è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nei bandi di assegnazione e nelle disposizioni prescrittive connesse.

Non compete al percettore ultimo sindacare sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad imporre determinati vincoli: se vuole conseguire determinati benefici contributivi o finanziari deve accettare e rispettare tutte le regole di settore previste, senza porre in essere – come accaduto in fattispecie – alcun tentativo di forzatura o di estensione degli ambiti di applicazione dei presupposti stessi.

Il requisito della novità di fabbrica risponde comunque a determinati interesse pubblici , che trascendono quello del singolo percettore dei benefici.

La novità di fabbrica è infatti imposta come forma di incentivazione dello sviluppo tecnologico industriale del Paese, come garanzia della qualità delle strutture in finanziamento, come modalità di trasparenza e tracciabilità degli acquisti .

Il requisito della novità in concreto significa che le attrezzature dovevano essere acquisite direttamente dal sistema produttivo, che non dovevano essere coinvolte in “passaggi” di altro tipo e finalità, che doveva essere rispettato il criterio del primo impiego nell’impianto finanziato.

Il presupposto della novità doveva essere presente in tutti gli acquisti di apparecchiature, acquisti ovviamente successivi alla data del provvedimento concessivo del finanziamento. Dal che si deduce che il beneficiario del finanziamento non poteva valorizzare le apparecchiature da lui eventualmente già possedute o detenute a qualsiasi titolo alla data della concessione.

In concreto, tutto ciò significa che le attrezzature ammesse al sostegno finanziario dovevano essere acquisite successivamente al provvedimento concessivo e possedere il requisito della novità di fabbrica, implicante la provenienza diretta dalla struttura produttiva e il mancato precedente impiego.

Il precedente impiego si configura anche nell’ipotesi di utilizzo pregresso da parte del medesimo soggetto percettore del finanziamento, ovvero di modifiche apportate da soggetti diversi dal produttore.

Sulla base delle evidenziate regole disciplinanti la materia, è possibile escludere che le apparecchiature in questione potevano essere ammesse alla provvidenza finanziaria.

Intanto in quanto non risulta rispettato il “criterio temporale”

Il Consorzio DELTA, nello svolgimento delle funzioni di soggetto intermediario, ebbe ad emettere il provvedimento di concessione del finanziamento alla ALFA in data 21 luglio 1999 con atto n. 2/2.1.b6.

A norma delle disposizioni regolamentari emanate dal Ministero del Tesoro il “periodo di ammissibilità dei costi” era limitato “dall’8 giugno 1998 – data di accusa di ricevuta del POM da parte della CE) al 31 dicembre 2001, termine ultimo per la contabilizzazione di tutte le opere”.

Orbene le apparecchiature in questione sono state acquisite dalla ALFA nel 1997 , come risulta pacificamente dalla bolla di consegna già menzionata. Poco o nulla rileva che la acquisizione sia stata qualificata “in visione” ovvero in prova.

Ove invece si volesse valorizzare la successiva data del 1999 di “riacquisizione” dalla società “GRANDI IMPIANTI di *****************” sarebbe rispettato il parametro temporale, ma non quello della novitò di fabbrica.

Infatti l’intervento di modificazione ed aggiornamento tecnologico delle apparecchiature da parte della PRESUTTI (quando avvenuto, secondo la prospettazione della ALFA, ovvero meramente simulato secondo la Procura e la sentenza territoriale) ha oggettivamente fatto venir meno il carattere di novità di fabbrica.

Le apparecchiature acquistate nel 1999 pertanto risultavano essere state già utilizzate dalla ALFA in periodi antecedenti a quelli di ammissibilità (a nulla rilevando la formula della visione) e risultavano modificate (a detta della ALFA) da una struttura diversa dal produttore originario.

Nessun valore probatorio deve essere attribuito alla certificazione in data 20 dicembre resa dalla GRANDI IMPIANTI PRESUTTI circa la novità di fabbrica delle apparecchiature, posto che tale circostanza è smentita da tutta la documentazione in atti e dalle stesse allegazioni della ALFA.

Anzi, proprio tale inusuale attestazione (fra l’altro proveniente da un soggetto solo incaricato dell’aggiornamento tecnologico delle attrezzature, non certo di funzioni attestative o certificative a valere in procedimenti pubblici).

Se si vuole, proprio tale attestazione offre un contributo non marginale alla complessiva “teoria simulatoria” sostenuta dalla Procura e fatta propria dal Giudice di primo grado.

In conclusione il Collegio ritiene che non fossero ammissibili i costi per le ventiquattro apparecchiature di regolazione dei varchi di accesso agli impianti sciistici.

Del che se ne era puntualmente avveduto anche il competente SIL DELTA allorchè, a prescindere dal procedimento per responsabilità amministrativa, aveva disposto la revoca parziale del finanziamento, peraltro risultata senza esito come tale.

E’ dunque accertata la attualizzazione di un danno pubblico a carico – per quanto in precedenza detto – dell’erario della Regione Abruzzo.

Il danno si è attualizzato a seguito dell’indebito inserimento di costi inammissibili da parte del percettore finale, così da concretizzare l’evidente ipotesi di disutilità della spesa , anche per quanto riguarda l’aspetto della sua sottrazione ad altri impieghi legittimamente finalizzati

Il Collegio ritiene pertanto di dover confermare la sentenza a quo per quanto riguarda l’attualizzazione in fattispecie di un danno erariale, quantificato in relazione ai costi per acquisti di attrezzature prive del requisito di novità di fabbrica (con riferimento al 1999), ovvero al di fuori del periodo temporale di ammissibilità. Danno erariale che, per quanto in precedenza detto, deve intendersi a carico dell’erario della Regione Abruzzo.

Occorre adesso affrontare il tema della qualificazione della condotta della ALFA in rapporto alla violazione dei propri obblighi di servizio.

Va preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite Civili della Cassazione , con la sentenza n. 4511/06, resa in tema di regolamento di giurisdizione, hanno affermato che “oramai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti; cosicchè il privato – che per sue scelte, abbia inciso negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione , alla cui realizzazione sia stato chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo e la incidenza sia stata tale da poter determinare uno sviamento della finalità perseguita – realizza un danno per l’ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano , così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico “

I principi enucleati dalla Suprema Corte parametrizzano l’esame della condotta della ALFA in relazione agli obblighi di servizio da essa assunti con la domanda di ammissione al beneficio finanziario e soprattutto con l’accettazione del provvedimento di approvazione del progetto e concessione del contributo.

E’ indubbio che fra gli obblighi di servizio volontariamente assunti (quale onere “sinallagmatico” del vantaggio finanziario conseguito) sussisteva quello di rispettare integralmente tutte le prescrizioni in materia di “costi ammissibili” .

In particolare – come già evidenziato – per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature andava rispettato sia il criterio di riferimento temporale, sia il requisito della novità di fabbrica.

Si tratta di vincoli facilmente percettibili come tali nel loro contenuto essenziale, vincoli che andavano rispettati in buona fede, senza operazioni di evidente forzatura, quale che ne sia stata la connotazione.

Il Giudice di primo grado ha censurato in termini assai puntuali la condotta della ALFA, soffermandosi a lungo sul carattere simulatorio ovvero inesistente del “riacquisto” delle apparecchiature nel 1999 dalla S.p.A PRESUTTI.

Appare evidente anche a questo Collegio che esistono forti indizi di verosimiglianza nella ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado.

E’ infatti contrario a qualsiasi logica imprenditoriale ritenere che la ALFA abbia ricevuto in detenzione le attrezzature nel 1997, pagando addirittura una rata di anticipazione del prezzo, per poi restituirle alla ditta proprietaria solo per un asserito aggiornamento tecnologico. Aggiornamento tecnologico non effettuato dalla ditta costruttrice (profilo rilevante per confermare, fra gli altri, la mancanza di novità), ma svolto da un terza ditta.

E’ palesemente inverosimile che una ditta incaricata dell’aggiornamento tecnico delle attrezzature abbia preteso di addivenire nella proprietà delle stesse, là dove sarebbe stato sufficiente che la ALFA, perfezionato l’acquisto dalla ALES, ne curasse l’aggiornamento direttamente, ovvero incaricando la PRESUTTI o altra impresa. Senza passaggi di proprietà inutili, che – a prescindere dalla possibili violazioni fiscali in questa sede non rilevanti – sembrano oggettivamente preordinati a posticipare la data di acquisto delle apparecchiature al 1999 (data rientrante nel periodo di ammissibilità al finanziamento).

Significative appaiono anche le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della s.r.l ALFI il quale ha confermato che le attrezzature , una volta consegnate alla ALFA nel 1997, non sono mai più rientrate nella disponibilità della **** stessa e che i rapporti con la ******** erano stati integralmente tenuti dalla ALFA.

La violazione degli obblighi di servizio è dunque palese: la ALFA, resasi conto dell’impossibilità di ammettere a contributo i costi per apparecchiature acquisite nel 1997, ha posto in essere un artificioso quanto inutile sistema simulatorio, senza avvedersi che proprio l’intermediazione ******** (quand’anche avvenuta nei termini dedotti) avrebbe concretizzato un ulteriore fondamentale tassello dimostrativo della mancanza della novità di fabbrica.

La violazione dell’obbligo di servizio deve essere qualificata come dolo contabile, ossia come consapevole violazione degli obblighi di servizio con previsione di evento.

Si ribadisce che tale qualificazione deve ritenersi riferita sia all’ipotesi ricostruttiva basata sulla simulazione/inesistenza delle riferite operazioni di triangolazione , sia a quella dell’effettiva movimentazione delle apparecchiature, movimentazione che comunque non poteva non incidere sia sul requisito della novità, sia su quello del rispetto del periodo temporale di ammissibilità.

Al dolo contabile si perviene, per quanto in precedenza detto, anche ove si volesse in ipotesi “azzerare” tutto quanto accaduto dopo il 1997, allorchè le attrezzature sono certamente entrate nella disponibilità della ALFA.

L’attenzione deve essere posta adesso sull’appello formulato dalla S.p.A BETA, condannata in prime cure in via sussidiaria.

L’Istituto di credito , come ricordato nella parte in fatto, ha dedotto di aver posto in essere una condotta rispettosa dei propri obblighi di servizio, in relazione alle verifiche sulla regolarità dei costi ammessi a finanziamento.

L’Istituto in particolare ha dedotto di aver effettuato i controlli di competenza sulla base della documentazione trasmessa dalla ALFA e di due sopralluoghi diretti.

Da tale attività peraltro non erano emerse quelle anomalie poi accertate attraverso le indagini della Guardia di finanza. Né avrebbero potuto emergere, date le caratteristiche procedurali previste, del resto puntualmente rispettate.

Il Collegio ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado. Infatti, ai sensi dell’apposito disciplinare, l’Istituto era chiamato fra l’altro ad accertare proprio l’ammissibilità dei costi a finanziamento.

L’Istituto si invece limitato ad un esame superficiale della documentazione fornita dalla ALFA, documentazione relativa al solo “riacquisto” dalla GRANDI IMPIANTI PRESUTTI (fra l’altro, la circostanza che la ALFA abbia trasmesso per la verifica solo tale documentazione aggrava ulteriormente la sua posizione).

Anche da tale documentazione dovevano emergere seri dubbi sull’attendibilità del certificato rilasciato dalla ******** circa la novità di fabbrica, in relazione alla legittimazione della stessa di poter validamente e immotivatamente emettere una simile dichiarazione.

Il requisito della novità di fabbrica delle apparecchiature avrebbe dovuto essere valutato ricostruendo l’intera “filiera” dei movimenti delle apparecchiature, sin dal produttore iniziale.

Di qui la grave violazione degli obblighi di servizio, neppure emendata in sede dei due accessi in situ, nel corso dei quali avrebbe dovuto emergere la “storia” del posizionamento, degli asseriti aggiornamenti tecnici e quant’altro di rilievo.

Deve pertanto essere confermata la condanna in via sussidiaria dell’Istituto di credito, così come stabilito nella sentenza di prime cure.

In realtà la difesa dell’appellante S.p.A. INTESA MEDIO CREDITO ha in qualche modo aggravato l’addebito di superficialità e negligenza delle verifiche, là dove ha dato atto dei due controlli in situ effettuati.

E’ palese che anche tali controlli sono stati effettuati con scarsa cura dell’interesse pubblico, tanto che – a fronte dell’impegnatività del compito – non risulta essere stata depositata alcuna prova documentale sia del loro effettivo svolgimento, sia delle tipologie di riscontri posti in essere (verbali di verifica, audizioni del personale, richieste istruttorie alla ALFA ecc).

 

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciand, dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della società consortile DELTA, respinta tutte le eccezioni, respinge gli appelli in epigrafe , previa loro riunione, e per l’effetto, confermando la sentenza impugnata, condanna in via principale la s.r.l. ALFA (società impianti funiviari ************** del Tesoro) , in persona del suo legale rappresentante, e, in via sussidiaria, la S.p.A INTESA MEDIOCREDITO, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della Regione Abruzzo dell’importo di euro 183.445,50 (comprensivo della rivalutazione monetaria) a titolo di responsabilità amministrativa per dolo contabile (ALFA) e per colpa grave (BETA).

L’importo del danno deve essere incrementato degli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo erariale, coincidente con l’integrale versamento di quanto dovuto nelle casse della Regione Abruzzo.

Condanna gli appellanti ALFA e BETA alle spese di giudizio, liquidate in euro 296,53 (Duecentonovantasei/53).

Condanna, da ultimo, la sola S.r.l. ALFA alla refusione anche delle spese relative al decreto negativo di definizione agevolata n. 1/09, quantificate in euro 115,44 (Centoquindici/44).

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2010.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to ***********************************************************************

 

 

Depositata il 3/9/2010

IL DIRIGENTE

F.to *************

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PRIMA APPELLO

Sentenza

502

2010

Responsabilità

03-09-2010

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Lazzini Sonia

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