È illegittimo l’intervento volontario spiegato dalla compagnia di assicurazioni nel giudizio

Scarica PDF Stampa

La sent. Corte Cost. 180/09 aveva affrontato la questione della facoltatività dell’utilizzo del risarcimento diretto da parte del danneggiato da sinistro stradale confermando una sua precedente ordinanza che statuiva che “Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 consentirebbe, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008).

Peraltro, continua la Consulta, questa interpretazione si trova in linea con la direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l’azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).

Questo orientamento aveva spiazzato non poco le Compagnie di assicurazione, in quanto si trovavano di fronte alla situazione in cui la Compagnia del danneggiato aveva fatto l’istruttoria stragiudiziale (perizia, rapporti con il proprio assicurato, rifiuto di risarcire) e questi, invece di citare la propria Compagnia aveva la possibilità di citare in giudizio la Compagnia che assicurava il veicolo responsabile (che in teoria nulla sapeva del sinistro poiché i rapporti col danneggiato li aveva tenuti l’altra Compagnia).

Per contrastare questa situazione le Compagnie, con un accordo ANIA, si sono letteralmente “INVENTATA” un’applicazione balorda dell’istituto dell’intervento volontario.

E cioè, nel caso in cui il danneggiato si fosse avvalso della facoltà di citare il responsabile e la sua assicurazione, a costituirsi in giudizio non doveva essere quest’ultima ma la compagnia del danneggiato stesso intervenendo volontariamente.

Un follia, visto che oltre al paradosso che la stessa Compagnia che assicura l’attore deve andare contro i suoi stessi interessi, poiché se perde la causa l’attore, a pagare i danni dovrebbe essere essa stessa col sistema del rimborso-compensazione, vi è anche (e soprattutto) la mancanza assoluta di “un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, nonché la mancanza di “un proprio interesse” (art. 105 c.p.c.)

Alla luce di ciò si può affermare che bene ha fatto il GdP di Taranto ad estromettere l’assicurazione intervenuta volontariamente, con la speranza che il legislatore si renda conto del pasticcio legislativo che ha combinato e ci ripensi.

 

 

Avv. Alfredo Matranga

Avv. Tommaso Bozza

 

 

Giudice di Pace di Taranto

ORDINANZA

 

Resa nel giudizio tra

 

C. G., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Bozza     – attore

CONTRO

Y. ASS.NI,     – convenuta contumace

E

C. G.,  – convenuto contumace

NONCHE’

Z. ASS.NI, rappresentata e difesa dall’avv. XXX   – intervenuta volontariamente

 

 

Il Giudice di Pace

sottoscritto, con la presente ordinanza, scioglie la riserva formulata a piè del verbale d’udienza del ——-, e tenuto conto delle osservazioni in merito, oltre che della loro rilevanza ai fini del prosieguo del processo, così decide:

DICHIARA

illegittimo l’intervento volontario spiegato dalla Compagnia di Assicurazioni Z. nel presente procedimento e, di conseguenza, la estromette. Nella fattispecie, infatti, non si ravvede alcuni diritto della Z. Ass.ni, quale Compagnia che garantisce la RCA del danneggiato, da far valere ex art. 105 c.p.c., nei confronti di tutte le parti processuali, o di alcuna di esse, dipendente dal titolo dedotto nel processo, né, tanto meno, un proprio interesse, se si tiene conto che il risarcimento diretto introdotto dall’art. 149 del D.Lgs. 209/05, non è altro che un modo (per lo più stragiudiziale) per ottenere sollecitamente dal proprio assicuratore la valutazione e liquidazione del danno subito. Danno che successivamente le sarà comunque rimborsato dalla Compagnia che garantisce la RCA del danneggiante, come da codicistica regola generale. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 180/09), ha acclarato che il danneggiato, in virtù della normativa in vigore, pur rivolgendo l’originaria richiesta di risarcimento alla propria assicurazione (inviata per conoscenza anche a quella del danneggiante ex art. 145/2 D.Lgs. 209/05), in caso di fallimento della trattativa stragiudiziale, è libero di introdurre il giudizio con la procedura che valuta più proficua al raggiungimento del suo scopo risarcitorio: verso il solo danneggiante (art. 2043 c.c.); verso il proprio assicuratore (art. 149 D.Lgs. 209/05), ovvero vocare in ius il danneggiante ed il di lui assicuratore (art. 144 D.Lgs. 209/05), come è occorso nel caso che ci occupa.

FISSA

per il ——- alle ore 8,30, l’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c., ed il prosieguo della causa.

Si comunichi.

 

Taranto, 11 agosto 2010

 

Il Giudice di Pace

Dr. Fernando Malagrinò

Matranga Alfredo – BozzaTommaso

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento