Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

sentenza 08/04/10
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Il cittadino straniero non è titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento quanto alla richiesta di rilascio del nulla osta lavorativo e ad attivarsi in merito innanzi al giudice mediante il rito del silenzio.

Diverso è il caso in cui l’amministrazione abbia negato il rilascio del suddetto nulla osta ed abbia disponendo di conseguenza la nullità di tutti gli atti successivi eventualmente emessi nonché di quelli presupposti.

In questo caso, invero, la mancanza del nulla osta è considerato dall’amministrazione elemento da solo sufficiente per revocare il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero, con la conseguenza che tale atto deve ritenersi autonomamente ed immediatamente lesivo per colui che ha presentato la stessa domanda di permesso. Infatti, la domanda di nulla osta del datore di lavoro si inserisce nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ed il suo rifiuto ne comporta la conclusione negativa con la conseguenza che si tratta di un atto che costituisce la fase finale di un subprocedimento che si inserisce nel procedimento principale condizionandone gli effetti, con la conseguenza che deve ritenersi autonomamente e direttamente impugnabile dallo straniero, seppur in via facoltativa non essendo l’atto finale del procedimento.

N. 00834/2010 REG.SEN.

N. 00137/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 137 del 2010, proposto da:
Khedr Khedr Mohamed, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Carriera, 15;

contro

Ministero dell’Interno e – Prefettura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Clean Wolrd Snc, non costituita;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del governo – Sportello unico per l’Immigrazione- prot. n. 12B107200700677/GAB/54, a firma per il Prefetto del Dirigente dell’Area IV (quarto), datato 19.10.2009 e notificato il 23.10.2009, con il quale è stato decretato che ” il nulla osta al lavoro domestico n. P-MI/L/q/2007/110453, è dichiarato nullo con conseguente nullità di tutti gli atti successivi eventualmente emessi, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27 gennaio 2010 n. 81;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori ******* per il Ministero dell’Interno.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Milano, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato nullo il nulla osta al lavoro rilasciato in data 10.03.2009 alla società Clean World s.n.c. relativo al ricorrente in quanto il rappresentante legale della società medesima ha dichiarato che la ditta ha cessato l’attività nel luglio 2009 e dal controllo SIATEL per l’anno 2007 non risulterebbe alcun reddito prodotto dalla società.

La difesa del ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge in quanto al momento del rilascio del nulla osta sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge sia con riferimento all’esistenza della società richiedente sia con riferimento alla produzione di reddito.

II) Difetto di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di istruttoria in merito alla permanenza del rapporto lavorativo.

La difesa erariale contesta la legittimazione attiva del ricorrente in quanto non è il datore di lavoro al quale è diretto il nulla osta lavorativo e contesta i motivi di ricorso in quanto l’impresa non sarebbe più esistente e non avrebbe prodotto reddito nel 2007.

2. Il ricorso è fondato.

In primo luogo occorre respingere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, sebbene la giurisprudenza anche di questa sezione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 giugno 2009 , n. 4058) abbia affermato che lo straniero non appare titolare di una posizione soggettiva qualifica e differenziata rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento a richiedere il rilascio del nulla osta lavorativo e ad attivarsi in merito davanti al giudice mediante il rito del silenzio, diverso è il caso in cui l’amministrazione abbia negato il rilascio del suddetto nulla osta ed abbia disposto, come nel caso in questione, la conseguente nullità di tutti gli atti successivi eventualmente emessi, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Infatti la mancanza del nulla osta è considerato in questo caso dall’amministrazione elemento da solo sufficiente per revocare il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero, (come si desume dal contesto dell’atto ove si dichiara la nullità di tutti gli atti successivi eventualmente emanati) con la conseguenza che tale atto deve ritenersi autonomamente ed immediatamente lesivo per colui che ha presentato la domanda di permesso. Infatti la domanda di nulla osta del datore di lavoro si inserisce nel procedimento di rilascio del permesso ed il suo rifiuto ne comporta la conclusione negativa con la conseguenza che si tratta di un atto che costituisce la fase finale di un subprocedimento che si inserisce nel procedimento principale condizionandone gli effetti, con la conseguenza che deve ritenersi autonomamente e direttamente impugnabile dallo straniero, seppur in via facoltativa non essendo l’atto finale del procedimento.

Venendo al merito, il ricorso è fondato con riferimento al requisito della mancanza di reddito della società interessata nell’anno 2007 in quanto la dichiarazione del titolare della società, che l’amministrazione ha posto a fondamento dell’atto per provare l’estinzione della società, secondo la quale la società Clean World s.n.c. ha continuato la propria attività fino al 2009, è in insanabile contrasto con l’efficacia probatoria della supposta mancanza di reddito della società. Infatti ricostruendo l’iter logico dell’amministrazione, non ben esplicitato, deve ritenersi che secondo la prospettazione contenuta nell’atto le risultanze fiscali proverebbero il carattere fittizio del rapporto di lavoro del ricorrente.

I due elementi sono però insanabilmente in contrasto in quanto la dichiarazione del titolare dell’impresa, alla quale l’amministrazione ha dato credito ponendola a base dell’atto, costituisce prova della continuazione dell’attività medesima anche dopo il rilascio del nulla osta.

In secondo luogo la dichiarazione fiscale presentata dall’amministrazione non è univoca nella sua lettura, in quanto indica un reddito in capo ai soci in contrasto con la mancanza di reddito della società, non permettendo così di desumere con certezza che la società non fosse attiva.

In terzo luogo neppure può ritenersi probante l’estinzione della società in data successiva a quella del rilascio del nulla osta, in quanto essa può travolgere l’atto già rilasciato solo se l’amministrazione dà la prova che da tale situazione successiva possa desumersi l’inesistenza della della società al momento del rilascio del nulla osta.

La dichiarazione, invece, non risulta contraddetta da ulteriori elementi e quindi deve considerarsi elemento probante da solo sufficiente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del governo – Sportello unico per l’Immigrazione- prot. n. 12B107200700677/GAB/54, con il quale è stato decretato che ” il nulla osta al lavoro subordinato n. P-MI/L/q/2007/110453, è dichiarato nullo con conseguente nullità di tutti gli atti successivi eventualmente emessi, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro mille/00 (1.000,00) oltre IVA e CPA come per legge.

Dispone la restituzione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

************, Referendario

****************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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