La valutazione degli elaborati scritti negli esami di avvocato

sentenza 18/03/10
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In materia di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte, di conseguenza non ammettendo all’esame orale il partecipante, devono essere considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici.

In altre parole, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale.

La Corte Costituzionale, intervenuta sul punto, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

Inoltre, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia. Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione.

Infine, l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino, o meno, particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore, o minore, ponderazione.

 

N. 01444/2010 REG.SEN.

N. 06350/2009 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2009, proposto da *****************, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso *************** in Napoli, via Ugo Niutta n. 36;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale domicilia in Napoli, Avv.Stato – via Diaz n.11;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento, di cui al verbale 9 marzo 2009, con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la non idoneità della ricorrente a sostenere la prova orale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, e trasposto a questo Tribunale per adesione al regolamento di competenza notificato dall’Amministrazione, la dott. ********* impugna l’esito delle prove di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2008 e, in particolare, il punteggio complessivo di 87 punti, attribuito alle prove scritte, che, essendo inferiore a quello minimo di 90 punti prescritto, le ha impedito l’ammissione all’orale.

Avverso tale determinazione deduce:

1) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il giudizio di inidoneità non sarebbe assistito da un’idonea motivazione, non essendo all’uopo sufficiente l’apposizione del solo voto numerico.

2) Violazione di legge, in quanto le fasi di lettura e correzione e di giudizio da tradursi nei relativi verbali non sarebbero state effettuate separatamente, così come richiesto dalla legge.

A riprova di ciò, vi sarebbe il fatto che gli elaborati non presenterebbero alcuna correzione o altra evidenziazione delle manchevolezze rinvenute dalla Commissione.

 

3) Eccesso di potere, risultando del tutto illogica ed ingiustificata la valutazione degli elaborati effettuata dalla Commissione alla stregua dei pareri pro veritate prodotti a corredo dell’impugnativa.

4) Eccesso di potere, risultando estremamente ridotto il tempo impiegato per procedere alla correzione degli elaborati.

5) Eccesso di potere per disparità di trattamento, originata dal fatto che gli elaborati del ricorrente, a differenza di quelli di altri candidati, non presenterebbero segni o indicazioni grafiche.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.

Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2010 la causa è stata introitata ed il Collegio si è riservato la facoltà di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori delle parti presenti.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio accerta che sussistono le condizioni richieste dall’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per adottare una decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare e, in particolare, che il contraddittorio risulta integro e che le questioni di diritto prospettate sono state oramai definitivamente risolte da una giurisprudenza consolidata, anche di appello (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991; 10 maggio 2007, n. 2182; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731 e 10 aprile 2007, n. 3206).

Da ultimo, come si è riferito in fatto, in camera di consiglio si è data comunicazione dell’intenzione del Collegio di definire con sentenza il giudizio ai difensori presenti.

1) Il primo, il secondo ed il quinto motivo vanno esaminati insieme, siccome fra di loro strettamente connessi.

Essi concernono, sia pure per aspetti distinti e correlati fra di loro, il difetto della motivazione (espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico), che non consentirebbe un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Pertanto, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

Peraltro, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico per la valutazione degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

2) La terza doglianza attiene strettamente al merito dell’azione amministrativa, atteso che quella che il ricorrente chiede è, sostanzialmente, un’inammissibile ricorrezione, da parte dell’organo giurisdizionale adito, dei suoi elaborati.

La conclusione da ultimo raggiunta non muta anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie di esame.

3) Parimenti infondata è la quarta doglianza, concernente l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati, poiché non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice allo svolgimento delle proprie atività, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un calcolo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati.

Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati.

Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che, come si è visto, l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Sussistono, peraltro, fondati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente, Estensore

*****************, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE           ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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