TAR Emilia Romagna – Sentenza n. 3404-2009

giurisprudenza 21/01/10
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E’ quanto affermato dal Tar Emilia Romagna – sez. Bologna con la sentenza n. 3404 del 30.12.2009.
Il ricorrente aveva partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università di Bologna, asserendo di aver conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico.
In realtà, il candidato era stato bocciato all’esame con votazione di 56/60, ma aveva impugnato il giudizio negativo, ottenendo -nelle more- la ripetizione dell’esame e il successivo diploma di maturità.
L’Università, pur prendendo atto del superamento delle prove di ammissione, aveva però negato l’immatricolazione al corso di laurea, per carenza del titolo di studio all’atto dell’ammissione alla procedura per l’iscrizione al corso di laurea e disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito, in quanto originata da una dichiarazione non veritiera contenuta nella domanda, con cui era stato attestato il possesso del titolo di studio con il punteggio di 60/100.
Il tribunale amministrativo, pur essendo incontestabile la dichiarazione non veritiera, ha ritenuto che la struttura del modulo d’iscrizione (da compilarsi obbligatoriamente on line) non permetteva di indicare situazioni particolari quali le impugnazioni in corso e, inoltre, che nel caso in specie ricorrevano tempi molto stretti tra l’iscrizione e la data fissata per la prova.

In tale situazione può certamente ravvisarsi l’errore scusabile, per cui, in accoglimento del ricorso, è stata disposta “la definitiva iscrizione del ricorrente, in sovrannumero, al 1° anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bologna – Anno accademico 2008/2009”.
(Nota dell’Avv. Francesco Orecchioni) 

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