Sentenza del GDP di Salerno del 26/11/2008 in tema di responsabilità della ditta affidataria dei parcheggi comunali

sentenza 29/10/09
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
Il G. di P. di Salerno, dr. *************, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2722/2008 de R.A.C.C.
tra
**** ****, attore
                difeso dall’Avv. ************
e
**** S.p.A., in persona del l.r.p.t., convenuta
difesa dall’Avv. ************
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 26.11.2008
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. **** ****, così come rappresentato e difeso, conveniva in giudizio la S.p.A ****, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro verificatosi in Salerno, in data 13.12.2006, verso le ore 17,40 circa, in via Alvarez.
Esponeva, in sostanza, l’attore che il giorno 13 dicembre 2006 lasciva “in custodia” l’autovettura di sua proprietà *** nel parcheggio gestito dalla società convenuta; che alle ore 20.00 quando si recava nuovamente presso il parcheggio per ritirare l’auto la trovava gravemente danneggiata; che dell’accaduto venivano informati gli incaricati alla custodia del parcheggio; che provvedeva a compilare appositi moduli; che l’accaduto veniva denunciato alla Polizia di Stato.
Chiedeva pertanto l’attore che fosse riconosciuta la responsabilità della convenuta in merito alla causazione dell’incidente de quo e che la stessa fosse condannata al pagamento dei danni subiti dall’autovettura ***, quantificati in € 2500,00, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la convenuta società **** S.p.A. la quale, così come rappresentata e difesa, contestava l’assunto attoreo sostenendo la propria mancanza di responsabilità ed evidenziando inoltre l’esistenza di una franchigia di € 500,00 a carico dell’utenza.
Concludeva per il rigetto del libello introduttivo del giudizio con attribuzione vittoriosa delle spese di lite.
La causa veniva quindi istruita e successivamente trattenuta in decisione per essere giudicata con la presente sentenza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La domanda attorea appare infondata e pertanto non merita accoglimento.
La questione nasce da un presunto affidamento in custodia di un autoveicolo da parte dell’attore, **** ****, alla convenuta società di capitali, **** S.p.A., che ha in concessione l’area di parcheggio di via Alvarez.
La lite risulta infatti impostata sull’inquadramento dell’accaduto nella “fattispecie atipica” del contratto di parcheggio, assimilabile, secondo certa dottrina e giurisprudenza, al contratto di deposito con gli obblighi che ne discenderebbero ai sensi dell’art. 1766 c.c., che esplicitamente recita che il deposito “è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.
Tra gli elementi costitutivi del richiamato istituto va annoverata innanzitutto la consegna della cosa, a meno che questa non si trovi già presso il depositario per una qualunque ragione; in secondo luogo vi è, appunto, l’obbligo di custodia che viene intesa come conservazione materiale del bene nello stato in cui è stato ricevuto.
Sono numerose le occasioni di pronunce giurisprudenziali sulle forme richieste per la consegna della cosa oggetto del deposito: un’attenta analisi della casistica porta a concludere che la dazione della cosa non può dirsi realizzata allorché il depositante non abbia l’effettiva disponibilità della cosa stessa, in ogni caso la consegna può anche non avvenire con la forma della tradizione materiale, ma deve comunque attribuire al depositario la detenzione del bene e deve accompagnarsi alla esplicita volontà delle parti sulla funzione della custodia.
Pertanto consegna ed accettazione della cosa, anche senza la materiale apprensione del bene, sono sufficienti a ricondurre l’accordo alle maglie del contratto di deposito quando il bene sia posto nell’autonoma sfera di controllo dell’affidatario che, solo per tale circostanza, assume l’obbligo giuridico di provvedere alla custodia.
Il caso all’esame del giudizio non può assolutamente essere inquadrato nel contratto atipico di parcheggio con custodia, con conseguente attrazione della vicenda alle responsabilità disciplinate dalla fattispecie di cui all’art. 1766 c.c.
In effetti il problema delle aree di parcheggio non ha natura squisitamente civilistica, ma risulta regolato, innanzitutto, da norme di diritto pubblico, in particolare dalle previsioni di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modifiche, meglio conosciuto come Codice della Strada.
La richiamata disposizione normativa regola la circolazione nei centri abitati, fornendo agli enti territoriali, proprietari delle strade, gli strumenti di pianificazione della viabilità, ivi compresa la previsione di aree di parcheggio.
La delimitazione delle stesse con l’installazione di un sistema di accesso all’area tramite dispositivo a cancello automatico non è sufficiente ad integrare l’affidamento in custodia, che secondo l’orientamento prevalente della Cassazione richiede che il bene sia posto nell’autonoma sfera di controllo dell’affidatario, come accade nel caso in cui si depositi un’autovettura in un garage consegnando le chiavi al garagista. In questo caso il veicolo viene effettivamente messo sotto l’autonoma sfera di controllo del custode, che ne ha l’effettiva disponibilità ragion per cui non è richiesta una forma particolare per la consegna della cosa.
 Nell’ipotesi in cui ciò non si verifichi, come nelle aree di sosta gestite da società di capitali concessionarie dell’esercizio del parcheggio, sussisterebbe la necessità di un rientro al formalismo onde ricondurre l’ipotesi alla fattispecie del contratto di deposito, con necessaria esplicitazione della volontà delle parti vertente sulla funzione di custodia, circostanza di cui non vi è prova nel caso all’esame del giudizio.
In effetti, il ticket richiesto per il parcheggio nelle aree comunali ove vengono imposte, a norma dell’art. 7 del Codice della Strada, restrizioni alla circolazione, qualora il rapporto si instaurasse direttamente con l’ente territoriale potrebbe essere assimilato ad una tassa per l’occupazione di suolo pubblico, che nel caso del rapporto con società di capitali, in mancanza di un espresso consenso dei contraenti, altro non potrebbe essere che il corrispettivo verso la concessione di un diritto reale di godimento, atteso che la delimitazione dell’area con accesso mediante dispositivi di apertura automatici rappresenta unicamente un sistema di riscossione meccanizzata del prezzo del parcheggio sul suolo pubblico, rimanendone estranea la funzione della custodia, che in questo caso dovrebbe oggetto di esplicita pattuizione, pertanto, anche senza osservazioni su quanto asserito dall’attore in merito ai danni subiti all’interno dell’area di parcheggio di via Alvarez, non sussiste responsabilità alcuna da parte della convenuta società.
Si ritiene, comunque, che sussistano giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
 
P.Q.M.
Il G.di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2722/2007 del R.A.C.C. di questo Ufficio tra **** ****, attore, e **** S.p.A., in persona del l.r.p.t., convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda di **** **** perché infondata; 2) compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, 26/11/2008
Il G.di P.
-dr. *************-

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