Inoltre, sotto il profilo oggettivo, è da escludere che l’atto recante le prescrizioni (D.Lgs. 758/1994, intitolato all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e d’igiene del lavoro, per quelle intendendosi “i reati in materia di sicurezz

Lazzini Sonia 10/09/09
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Scopo infatti della prescrizione è di porre il contravventore alle norme poste a presidio della sicurezza del lavoro di fronte all’alternativa di adeguarvisi, ripristinando condizioni di lavoro non pericolose, con l’effetto di estinguere il reato, ovvero di affrontare, in caso contrario, il procedimento penale conseguente.
 
Pertanto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le eventuali contestazioni circa la sussistenza dell’illecito accertato ovvero circa l’incongruenza delle prescrizioni tecniche impartite, sono sottratte alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e possono perciò essere fatte valere nell’ambito del procedimento penale conseguente all’inottemperanza alle prescrizioni stesse
 
Le prescrizioni impartite dal Servizio Ispettivo non si configurano come espressione dell’attività amministrativa, di quell’attività cioè che gli organi dell’Amministrazione pongono in essere per il perseguimento dei fini concreti loro affidati dall’ordinamento e che si esplica mediante i vari atti del procedimento amministrativo, quanto piuttosto di quella giudiziaria penale, rivolta alla repressione delle violazioni della legge penale e che si esplica negli atti del procedimento penale.
 
Esso, invero, presuppone necessariamente l’accertamento di un fatto che presenta profili di illiceità e si inserisce nella fase iniziale di un procedimento penale con il quale interagisce: difatti l’effetto estintivo del reato consegue all’osservanza delle prescrizioni ed al pagamento richiesto
 
La società ricorrente ha stipulato un contratto di distacco temporaneo del personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in forza del quale alcuni dipendenti sono stati impiegati presso la un’altra società di costruzioni per la realizzazione di lavori presso il cimitero di Secondigliano in Napoli.
In data 4 dicembre 2008 il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli ha elevato verbale di accertamento n. 371 riscontrando violazioni alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (mancanza dei dispositivi di protezione, difetto di formazione ed informazione per la movimentazione manuale dei carichi ed assenza di sorveglianza sanitaria), impartendo altresì le prescrizioni da adottare al fine di eliminare le infrazioni.
In seguito, con verbale n. 371 del 7 gennaio 2009 la predetta Direzione Provinciale, dopo aver verificato l’adempimento alle prescrizioni, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, ha ammesso la ricorrente al pagamento dell’ammenda complessiva pari ad Euro 9.250,00.
Avverso i predetti verbali insorge la ricorrente assumendo in sintesi che le violazioni riscontrate dalla Direzione Provinciale del Lavoro non possono essere addebitate alla ricorrente che, avendo proceduto al distacco del proprio personale presso la società controinteressata, è soggetto estraneo alla gestione del cantiere e, pertanto, non è tenuta alla sorveglianza e direzione delle maestranze ivi impegnate.
La ricorrente conclude con la richiesta di annullamento dei verbali impugnati di cui ha inoltre richiesto la sospensione cautelare in quanto, ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 758/1994, il mancato versamento dell’ammenda avrebbe impedito l’estinzione del reato, considerata la pendenza del relativo procedimento penale.
 
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. E’ opportuno un sintetico compendio della disciplina contenuta nel Capo II del D.Lgs. 758/1994, intitolato all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e d’igiene del lavoro, per quelle intendendosi "i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’allegato I" (art. 19, I comma, lett. a). Tali contravvenzioni possono essere accertate dall’organo di vigilanza, vale a dire dal personale ispettivo del servizio sanitario nazionale che, ex art. 21, comma 3, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, assume la qualifica d’ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.-Tale organo, allo scopo di eliminare tali contravvenzioni, "nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione", da adempiere in un termine prorogabile (art. 20, comma 1), fermo l’obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato ex art. 347 c.p.p. (art. 20, comma 4).-Se il trasgressore osserva la prescrizione, l’organo di vigilanza lo ammette a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. In caso di pagamento, la contravvenzione si estingue ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento penale (art. 24).-Inoltre, il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. fino al momento in cui l’organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero se il contravventore ha o non ha assolto agli adempimenti prescritti (art. 23). Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1998, n. 19, il sistema così delineato disciplina "un peculiare ed articolato meccanismo funzionalmente destinato all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall’effetto estintivo del reato", mediante "una procedura, parallela e coordinata con il procedimento penale, che si sviluppa attraverso momenti e passaggi tra di loro strettamente concatenati"; procedura i cui atti, ed in particolare quello recante le prescrizioni, non hanno, ad avviso del Collegio, né formalmente né sostanzialmente, natura di provvedimenti amministrativi. Anzitutto, difetta uno dei presupposti necessari perché un atto possa formare oggetto della giurisdizione generale di legittimità e cioè che esso sia soggettivamente amministrativo, e cioè imputabile ad un organo dell’apparato amministrativo. Al contrario, le prescrizioni in esame promanano da soggetti che svolgono una funzione di polizia giudiziaria e, dunque, operano non come organi dell’Amministrazione ma come ausiliari della magistratura penale inquirente, se si pone mente alla relazione che la legge ha stabilito, come già osservato, tra le prescrizioni, lo svolgimento del procedimento penale e la sua estinzione.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3819 dell’ 8 luglio 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli
 
N. 03819/2009 REG.SEN.
N. 01241/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RICORRENTE Costruzioni s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. *****************, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Andrea D’Isernia, 16;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
******à Costruzioni CONTROINTERESSATA s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
I) con il ricorso introduttivo:
– del verbale di verifica n. 371 del 7 gennaio 2009 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di accertamento n. 371 del 4 dicembre 2008;
II) con i motivi aggiunti:
– della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli del 18 marzo 2009.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario ****************;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La società RICORRENTE Costruzioni s.a.s. ha stipulato un contratto di distacco temporaneo del personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in forza del quale alcuni dipendenti sono stati impiegati presso la società Costruzioni CONTROINTERESSATA s.r.l. per la realizzazione di lavori presso il cimitero di Secondigliano in Napoli.
In data 4 dicembre 2008 il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli ha elevato verbale di accertamento n. 371 riscontrando violazioni alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (mancanza dei dispositivi di protezione, difetto di formazione ed informazione per la movimentazione manuale dei carichi ed assenza di sorveglianza sanitaria), impartendo altresì le prescrizioni da adottare al fine di eliminare le infrazioni.
In seguito, con verbale n. 371 del 7 gennaio 2009 la predetta Direzione Provinciale, dopo aver verificato l’adempimento alle prescrizioni, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, ha ammesso la ricorrente al pagamento dell’ammenda complessiva pari ad Euro 9.250,00.
Avverso i predetti verbali insorge la RICORRENTE Costruzioni assumendo in sintesi che le violazioni riscontrate dalla Direzione Provinciale del Lavoro non possono essere addebitate alla ricorrente che, avendo proceduto al distacco del proprio personale presso la società controinteressata, è soggetto estraneo alla gestione del cantiere e, pertanto, non è tenuta alla sorveglianza e direzione delle maestranze ivi impegnate.
La ricorrente conclude con la richiesta di annullamento dei verbali impugnati di cui ha inoltre richiesto la sospensione cautelare in quanto, ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 758/1994, il mancato versamento dell’ammenda avrebbe impedito l’estinzione del reato, considerata la pendenza del relativo procedimento penale.
Si sono costituiti in giudizio la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 759 del 23 marzo 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.
Con successivo atto di motivi aggiunti la società ricorrente impugna altresì la nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli del 18 marzo 2009, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con cui si attesta che la società ricorrente, pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale ispettivo n. 371 del 2008, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dell’ammenda. Avverso tale atto la RICORRENTE Costruzioni articola la medesima censura dedotta con il ricorso introduttivo ed avanza domanda di sospensione cautelare.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2009, fissata per l’esame della nuova istanza di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
E’ opportuno un sintetico compendio della disciplina contenuta nel Capo II del D.Lgs. 758/1994, intitolato all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e d’igiene del lavoro, per quelle intendendosi "i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’allegato I" (art. 19, I comma, lett. a).
Tali contravvenzioni possono essere accertate dall’organo di vigilanza, vale a dire dal personale ispettivo del servizio sanitario nazionale che, ex art. 21, comma 3, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, assume la qualifica d’ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Tale organo, allo scopo di eliminare tali contravvenzioni, "nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione", da adempiere in un termine prorogabile (art. 20, comma 1), fermo l’obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato ex art. 347 c.p.p. (art. 20, comma 4).
Se il trasgressore osserva la prescrizione, l’organo di vigilanza lo ammette a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. In caso di pagamento, la contravvenzione si estingue ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento penale (art. 24).
Inoltre, il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. fino al momento in cui l’organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero se il contravventore ha o non ha assolto agli adempimenti prescritti (art. 23).
Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1998, n. 19, il sistema così delineato disciplina "un peculiare ed articolato meccanismo funzionalmente destinato all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall’effetto estintivo del reato", mediante "una procedura, parallela e coordinata con il procedimento penale, che si sviluppa attraverso momenti e passaggi tra di loro strettamente concatenati"; procedura i cui atti, ed in particolare quello recante le prescrizioni, non hanno, ad avviso del Collegio, né formalmente né sostanzialmente, natura di provvedimenti amministrativi.
Anzitutto, difetta uno dei presupposti necessari perché un atto possa formare oggetto della giurisdizione generale di legittimità e cioè che esso sia soggettivamente amministrativo, e cioè imputabile ad un organo dell’apparato amministrativo.
Al contrario, le prescrizioni in esame promanano da soggetti che svolgono una funzione di polizia giudiziaria e, dunque, operano non come organi dell’Amministrazione ma come ausiliari della magistratura penale inquirente, se si pone mente alla relazione che la legge ha stabilito, come già osservato, tra le prescrizioni, lo svolgimento del procedimento penale e la sua estinzione.
Inoltre, sotto il profilo oggettivo, è da escludere che l’atto recante le prescrizioni possa qualificarsi come un provvedimento amministrativo.
Esso, invero, presuppone necessariamente l’accertamento di un fatto che presenta profili di illiceità e si inserisce nella fase iniziale di un procedimento penale con il quale interagisce: difatti l’effetto estintivo del reato consegue all’osservanza delle prescrizioni ed al pagamento richiesto.
Ne discende che le prescrizioni impartite dal Servizio Ispettivo non si configurano come espressione dell’attività amministrativa, di quell’attività cioè che gli organi dell’Amministrazione pongono in essere per il perseguimento dei fini concreti loro affidati dall’ordinamento e che si esplica mediante i vari atti del procedimento amministrativo, quanto piuttosto di quella giudiziaria penale, rivolta alla repressione delle violazioni della legge penale e che si esplica negli atti del procedimento penale.
Scopo infatti della prescrizione è di porre il contravventore alle norme poste a presidio della sicurezza del lavoro di fronte all’alternativa di adeguarvisi, ripristinando condizioni di lavoro non pericolose, con l’effetto di estinguere il reato, ovvero di affrontare, in caso contrario, il procedimento penale conseguente.
Pertanto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le eventuali contestazioni circa la sussistenza dell’illecito accertato ovvero circa l’incongruenza delle prescrizioni tecniche impartite, sono sottratte alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e possono perciò essere fatte valere nell’ambito del procedimento penale conseguente all’inottemperanza alle prescrizioni stesse (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 4 aprile 2003, n. 362; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 6 luglio 1999, n. 877; T.A.R. Veneto, 14 ottobre 1998, n. 1694; T.A.R. Piemonte, 10 marzo 1997, n. 130).
In conclusione, il Tribunale deve quindi dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe n. 1241 del 2009.
Compensa tra le parti le spese ed onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
**************, Consigliere
****************, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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