La consulenza tecnica d’ufficio: la metodologia peritale

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Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell’Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell’esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari. Per favorire la comunicazione fra le parti la scelta linguistica della relazione peritale deve privilegiare un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura. L’uso di indispensabili termini tecnici deve essere spiegato, senza tralasciare i modelli teorici di riferimento utilizzati. La comprensibilità del linguaggio è fondamentale soprattutto nel procedimento civile, dove a differenza del penale, la relazione scritta è l’unico mezzo di comunicazione.“Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione” (art. 63 c.p.c.), come nel caso intercorrano rapporti di parentela con il periziando. Al momento della presa in carico il consulente d’ufficio deve dichiarare se intende avvalersi della competenza di altre figure professionali, ad esempio uno psicologo per la somministrazione di test psicodiagnostici, uno medico specialista ai fini di ottenere ulteriori informazioni per la valutazione del caso in esame. Inoltre il c.t.u. deve richiedere l’autorizzazione per l’audio e videoregistrazione degli incontri peritali nel rispetto delle norme a tutela della privacy, mettendo il materiale a disposizione del Tribunale.
Il termine “perizia” viene adoperato comunemente anche in ambito civile come sinonimo di “consulenza”, ma occorre precisare come la perizia redatta in sede penale possa assumere un valore profondamente diverso, non come “parere”, ma come “prova”. Mentre in ambito civile l’accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell’esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un’integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo.
Qualora il giudice nomini un c.t.u., le parti in causa hanno “un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte
(c.t.p.), oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche” (art. 201 c.p.c.).
L’accertamento peritale come funzione accessoria alla valutazione forense assume delle caratteristiche proprie ben distinte non solo nelle modalità, ma anche nel fine rispetto setting clinico. Nel contesto giurisprudenziale il periziando, non è un’utenza volontaria che sceglie di intraprendere un percorso terapeutico, ma presenzia per sottoporsi ad un giudizio. La consulenza è un momento diagnostico e non curativo, per questo la figura del terapeuta con quella del consulente non può coesistere nello stesso momento. L’imposizione alla valutazione peritale, forse, non è molto evidente nella richiesta di un risarcimento per danno biologico di natura psichica dove entrano in gioco altre dinamiche come l’enfatizzazione e la simulazione dei sintomi, ma si immagini in un processo penale dove il periziando sia accusato di abuso sessuale su un minore. In questo caso il rischio che l’imputato corre è molto alto per l’esito negativo o positivo della perizia e il suo atteggiamento potrebbe risultare poco collaborativo. Un atteggiamento di chiusura nel corso di un colloquio o nella valutazione testistica è un elemento che l’esperto deve sempre mettere in conto in ambito forense, come anche tentativi manipolatori con atteggiamenti seduttivi o di compiacenza nel tentativo di ottenere una valutazione a proprio favore. Il clima di accoglienza e di alleanza che si stabilisce tra il terapeuta e il paziente nel setting clinico, non solo è assente nella valutazione forense, ma è un rapporto asimmetrico per il potere che l’esperto in trova in questa sede a gestire. Per questo il ruolo del consulente comporta grande responsabilità e “giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Con questo spirito Merzagora (1987) definisce “doppio mandato”, l’incarico del consulente tecnico d’ufficio per la pacificazione tra il mandato sociale che agisce per il bene collettivo e quello individuale focalizzato sull’interesse del singolo. Nell’adempimento del suo mandato l’esperto dovrebbe sempre agire in “scienze e coscienza”, informato delle sanzioni previste per l’eventuale condotta di colpa nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti (art. 64 c.p.c.).
Altra differenza dell’intervento terapeutico rispetto la consulenza tecnica sono i tempi molto ristetti entro il quale il consulente deve svolgere le attività peritali e consegnare la relazione scritta (30, 60 o 90 giorni), a meno che il giudice accolga una motivata richiesta di proroga.
Infine, nel lavoro peritale, il sistema giudiziario non prevede nessun ritorno di informazioni rispetto al proprio operato. Una volta consegnata la relazione scritta cessa ogni tipo di comunicazione formale con il giudice o il magistrato e con il periziando stesso che non riceve dal consulente alcuna forma di feed-back rispetto alla valutazione peritale. Nel setting clinico il feed-back è parte integrante del processo terapeutico.
Ricevuto l’incarico, prestato giuramento, letti i quesiti del giudice, il lavoro peritale ha inizio con la lettura degli atti giuridici contenuti nel fascicolo, quali denunce, testimonianze a verbale, memorie difensive degli avvocati, documentazione clinica, ecc… L’esame degli atti consente all’esperto di raccogliere le prime informazioni sul fatto-reato. Altri consulenti, invece, preferiscono procedere alla lettura del fascicolo solo dopo aver incontrato il periziando, per essere liberi da idee preconcette. Il consulente deve stilare un calendario di incontri per i colloqui e la valutazione testistica, informando preventivamente il periziando stesso e gli eventuali consulenti di parte (c.t.p.). Nel corso del primo incontro è dovere del consulente fornire tutte le informazioni sulle attività che verranno svolte nei colloqui seguenti, chiarendo il proprio ruolo e le proprie funzioni rispetto all’iter processuale in questione. I primi colloqui sono di norma centrati sulla raccolta dei dati anamnestici, attraverso la ricostruzione della storia di vita del periziando, in una forma di racconto libero sulle tappe dello sviluppo dall’infanzia, all’età adulta, sulle figure parentali, sulle relazioni affettive, sociali e lavorative. L’intento è raccogliere gli elementi salienti sul vissuto della persona. Successivamente i colloqui vertono sull’analisi e sulla raccolta d’informazioni circa l’evento-causa oggetto della perizia. In particolare per l’accertamento del danno psicologico i colloqui sono incentrati sull’accadimento del fatto lesivo, sulle condizioni della persona prima e dopo l’evento, sulla presenza o meno del danno, sul nesso causale tra fatto e danno, su eventuali tentativi di simulazione, se si tratta di un danno temporaneo o permanente. I colloqui, qualora necessario, sono estesi anche a “testimoni privilegiati”, persone informate sui fatti in esame o a conoscenza di informazioni che possano aiutare il consulente a chiarire aspetti ritenuti oscuri. Come abbiamo già detto il colloquio peritale risente inevitabilmente del contesto giudiziario nella sua obbligatorietà di stare in giudizio. A questo proposito l’esperto deve gestire il colloquio comunicando empatia per sollecitare l’interlocutore, considerando la drammaticità degli eventi che vengono narrati in questa sede, senza però farsi influenzare nella valutazione. Riguardo la modalità di porre domande la letteratura suggerisce domande aperte, evitando assolutamente le domande suggestive. Questa prassi consente di raccogliere maggior informazioni sui fatti e i vissuti, incentivando la relazione con il periziando. Utile è la tecnica neutra del “rilancio a specchio” (Giovannini, 1998), ovvero ripetere una frase pronunciata dell’interlocutore per spingerlo a proseguire su quei contenuti. Per facilitare la ricostruzione dei fatti può essere vantaggioso chiedere al periziando di spiegare alcune sue affermazioni descrivendo emozioni e stati d’animo. Quelle sopra descritte sono solo alcune brevi indicazioni sul colloquio, che annovera una lettura davvero ampia e variegata che attinge da svariati riferimenti teorici.
Riguardo la formulazione testistica non ci sono test elaborati ad esclusivo uso dell’ambito forense. In campo peritale viene quindi applicata la stessa metodologia del contesto clinico. I test rappresentano uno strumento utile che fornisce al consulente delle indicazioni psico-patologiche sul periziando con un certo grado di attendibilità, in virtù della riproducibilità che la valutazione testistica offre. E’ superfluo sottolineare come i test per quanto affidabili da soli non sono sufficienti se non accompagnati da una accurata anamnesi e da un’intervista clinica. Nel contesto peritale il consulente si avvale dell’ausilio di un esperto che abbia maggiore dimestichezza nell’utilizzo dei test.La letteratura offre una gamma di test molto ampia, è quindi compito dell’esperto scegliere a suo giudizio le prove più adatte al caso specifico. A titolo di esempio di seguito vengono citati alcuni test adoperati nella valutazione del danno psicologico:
         Rorschach (reattivi di personalità),
         TAT (reattivi di personalità),
         MMPI 2 (questionario di personalità),
         WAIS-R (reattivo mentale globale per adulti),
         WISC-R (reattivo mentale globale per bambini),
         Scala di Impatto dell’evento di Horowitz (1980).
Nella valutazione del danno da lutto:
         MMPI 2,
         T.O.O.M (test of Memory Maligering),
         Test per le reazioni al lutto di Biron L. e Sartori G. (2002).
Nella valutazione del danno da mobbing:
         MMPI 2,
         Rorschach,
         TAT,
         Scala di Impatto dell’evento di Horowitz,
         CDL – Questionario per la rilevazione del fenomeno mobbing,
         LIPT (Leymann, 2002),
         Questionario per il rilievo empirico del disagio organizzativo (De Carlo, 2006),
         Questionario ACRV – azioni, conseguenza e reazioni alle vessazioni (Nonnis, 2006).
A questo punto il consulente ha raccolto le indicazioni diagnostiche a sua disposizione necessarie per formulare la sua valutazione e rispondere puntualmente ad ogni quesito espresso dal giudice. Qualora il consulente sia impossibilitato ad espletare l’incarico in ogni sua parte per la mancanza di dati oggettivi, per il rifiuto di collaborazione del periziando o altro, è tenuto a riferire per iscritto ogni chiarimento. La sintesi psicodiagnostica e clinica nella relazione peritale deve essere esposta in forma chiara e discorsiva, riportando lo status clinico dei colloqui e i risultati di ogni test somministrato. Nell’adempimento del suo mandato, il consulente deve fornire “un parere tecnico motivato”, illustrando al giudice gli elementi richiesti che contribuiscano alla valutazione del caso in esame.
 
 
Riferimenti bibliografici
 
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        natura psichica, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
Ege H., La valutazione peritale del danno da mobbing, Giuffrè Editore, Milano, 2002.
Gulotta G., Zettin M., Psicologia giuridica e responsabilità, Giuffrè Editore, Milano, 1999.
Gulotta G., (a cura di), Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Giuffrè Editore,
        Milano, 2000.
Gulotta G., Il vero e il falso mobbing, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
Magrin M. E., Guida al lavoro peritale, Giuffrè Editore, Milano, 2000.
Pajardi D., Macrì L., Merzagora Betos I., Guida alla valutazione del danno psichico, Giuffrè 
        Editore, Milano, 2006.
Pernicola C., Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica, Franco Angeli,
        Milano, 2008.
Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli,
         Milano, 2004.
Quadrio A., Clerici A. M., Simionato M., (a cura di), Psicologia e problemi giuridici, Edizioni
        Giuffré, Milano, 2000.

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