Importante è che nella lex specialis di gara < i concorrenti siano posti nelle condizioni di comprendere che avrebbero potuto (e con quali modalità) offrire alla valutazione della Commissione le loro idee relative alla organizzazione di “servizi aggiunt

Lazzini Sonia 27/11/08
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E’ da accettare un ricorso, avverso un bando di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la Commissione non ha indicato i criteri per stabilire quali fossero i cc.dd. “servizi aggiuntivi” da considerare valutabili e quali quelli ai quali attribuire maggior punteggio?e’ corretto affermare che la valutazione della Commissione deve tener conto che l’offerta relativa ai “servizi aggiuntivi” si compone di servizi che non costituiscono ripetizione di servizi già esistenti, ma che si caratterizzano per originalità e utilità, fornendo un “valore aggiunto”?
 
L’Amministrazione ha enucleato con sufficiente chiarezza il concetto di “servizi aggiuntivi”, rappresentando che sarebbero stati considerati tali quelli idonei ad arricchire – senza aggravio di costi ulteriori per l’Amministrazione – l’offerta base dei pacchetti individuali dei servizi di assistenza domiciliare. Definiti in tal modo – volutamente generico, ma sufficientemente indicativo – i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha poi rimesso alla fantasia ed all’esperienza degli stessi concorrenti l’indicazione dettagliata (dunque: la ideazione) di quelli che essi avrebbero ritenuto maggiormente utili. Esattamente come si sarebbe fatto – dunque – in un procedimento per “concorso di idee”._E’ ben noto che in casi come questi – nei quali si chiede, in buona sostanza, di esprimere una valutazione libera e non un giudizio di conformità di un atto ad un valore prestabilito – il punteggio si risolve e si concreta nella motivazione. E ciò in base alla elementare considerazione che il punteggio serve proprio ad evidenziare il livello di gradimento, sicchè più il punteggio è alto, più l’idea è piaciuta._E poiché la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che nei casi di giudizi non basati su calcoli, o su tecniche di computo mutuate da scienze esatte, il c.d. voto numerico costituisce uno dei possibili strumenti logici per esprimere una motivazione sufficientemente esaustiva, il provvedimento impugnato ben resiste alla dedotta censura. 
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 8879 del 13 ottobre 2008, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
Con il terzo profilo di doglianza la ricorrente lamenta che i “servizi aggiuntivi” indicati dall’Amministrazione a titolo esemplificativo (pasti, mezzo di trasporto) rientrerebbero, in realtà, nel servizio di assistenza domiciliare e che pertanto, per logica, essi avrebbero dovuto essere indicati nella parte della proposta relativa al preventivo di spesa..  
 
La doglianza si fonda su un’erronea interpretazione della clausola in questione.
 
Ed invero, nell’indicare a titolo esemplificativo i “pasti” ed il “trasporto” fra i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha inteso riferirsi – all’evidenza – a particolari condizioni e modalità con cui i servizi di somministrazione e di trasporto possono essere offerti
 
Ma non solo
 
Con il quarto profilo di doglianza, la ricorrente deduce che anch’essa meritava il massimo dei punti, in quanto la sua proposta di servizi aggiuntivi è “notevolmente superiore per quantità e qualità” alla proposta offerta dall’aggiudicataria.
 
1.2.1.4.1. La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto volta a censurare una valutazione di merito che non è basata su giudizi di conformità a valori specifici prestabiliti, o su calcoli obiettivi o sull’applicazione di regole mutuate da scienze esatte
 
Ed inoltre
 
E’ agevole osservare che molti dei servizi aggiuntivi offerti dalla ricorrente e dalla stessa elencati dettagliatamente nel ricorso sono, in realtà, ripetitivi di servizi cui gli assistiti hanno già diritto e che ricevono gratuitamente da altre istituzioni (così, ad esempio, il servizio di cui alle lettere “f” ed “l” della pag.10 del ricorso).
E così pure è agevole osservare che altri servizi indicati dalla ricorrente come “servizi aggiuntivi” non hanno, in realtà, un vero e proprio “valore aggiunto” rispetto al servizio di assistenza domiciliare (così, ad esempio, i servizi di cui alle lettere “a” e “b” della pag.10 del ricorso).
 
Mentre, in definitiva, appare sufficientemente chiaro che la decisione della Commissione si basa sulla circostanza che l’offerta presentata dall’aggiudicataria, oltre ad essere articolata in maniera più dettagliata e completa di quella della ricorrente, si compone di servizi che non costituiscono ripetizione di servizi già esistenti, ma che si caratterizzano per originalità e utilità, fornendo un “valore aggiunto” ai pacchetti individuali di assistenza domiciliare.
 
 
A cura di *************
 
N. Reg. Sent.
N. Reg. Ric.
Anno 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
 sezione seconda
 
composto dai Signori:
Cons. *****************, Presidente;
Cons. Avv. ************ de Mohac, Relatore;
Primo Ref. *************************, Componente
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. reg. gen. 3540-2008, proposto dalla società ALFA, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. **************, presso il cui studio, in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, è elettivamente domiciliato;
contro
     il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ***********************, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
     il IV Municipio di Roma – Montesacro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
     la cooperativa sociale BETA Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, unitamente al quale elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. *************, in Roma, Via Taranto n.58;
      
per l’annullamento,
previa sospensione
       della Determinazione Dirigenziale n. 412 del 19 febbraio 2008, adottata dal Dirigente della U.O. ******** del IV Municipio, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e autorizzato l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici;
       del verbale n. 2 del 15.02.2008, della Commissione Tecnico Amministrativa nominata per l’esame e la valutazione delle domande;
       di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. ************;
uditi, alla pubblica udienza del 18.06.2008, l’Avv. ********* per la ricorrente, l’Avv. Di ***** per la controinterssa e l’Avv. ********, in sostituzione dell’Avv. Patriarca per l’amministrazione resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
fatto 
Con determinazione dirigenziale n.2543 del 20.11.2007, il Comune di Roma – Municipio IV – approvava l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici.
Nell’avviso veniva specificata la finalità del servizio.
In particolare veniva precisato che:
     “Destinatari del servizio sono le persone affette da patologie oncologiche in fase terminale con care givers che necessitano di sostegno”;
     “Obiettivo del servizio è offrire un reale sostegno all’ammalato promovendone la qualità di vita ed assicurandogli l’assistenza presso il proprio domicilio”;
     “Ulteriore scopo del servizio è offrire sollievo ai familiari spesso provati dal carico assistenziale che l’accudimento del paziente richiede”.
Nello stesso avviso era previsto che “i pacchetti dovranno prevedere le seguenti prestazioni:
– Attività finalizzata alla cura della persona (vestizione, nutrizione, pulizia personale);
– Espletamento pratiche burocratiche;
– Attività di accompagnamento presso strutture sanitarie;
– Raccordo con i medici;
– Attività di sostegno al paziente e al suo nucleo familiare”.
Nello stesso avviso le risorse disponibili per il servizio erano indicate in €.120.000,00, oltre IVA, se dovuta.
Era precisato, altresì, che le proposte pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione tecnica secondo i criteri indicati nell’allegato n.3.
Nell’allegato 3 il punteggio attribuibile era così suddiviso:
A) organismo: massimo 20 punti, così ripartiti:
            – curriculum documentato: massimo 10 punti;
            – professionalità dei responsabili dell’organismo e degli altri operatori: massimo 10 punti;
B) progetto: massimo 60 punti, così ripartiti:
            – validità, completezza, chiarezza e rispondenza agli obiettivi: massimo 20 punti;
            – integrazione e partecipazione territoriale: massimo 20 punti;
            – offerta di servizi aggiuntivi (mezzi di trasporto, pasti etc.): massimo 20 punti;
C) preventivo di spesa: massimo 20 punti.
Quindi, con determinazione dirigenziale n.150 del 23.1.2008, veniva costituita la Commissione tecnico-amministrativa per la valutazione delle proposte, composta da personale tecnico qualificato.
Al termine dei lavori, la Commissione rimetteva gli atti all’Amministrazione che, con determinazione dirigenziale n.412 del 19.2.2008 del IV Municipio, approvava la graduatoria di merito affidando il servizio – per il periodo corrente dal 17.3.2008 al 16.3.2009 – alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Sanitario, la quale era risultata prima in graduatoria con 87 punti.
Conseguentemente in data 7.3.2008 veniva stipulato, fra le parti, il contratto per la gestione del servizio.
Con ricorso notificato il 15.4.2008, la società cooperativa ALFA ha impugnato la determinazione dirigenziale predetta, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie.
Ritualmente costituitisi, sia il Comune di Roma che la controinteressata (aggiudicataria) hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le parti in causa hanno poi insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni con ulteriori atti difensivi.
Infine, all’udienza del 18.06.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
 
diritto
1.         Il ricorso è infondato.
1.1.      L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non merita accoglimento.
Tanto l’Amministrazione resistente che la controinteressata sostenengono che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare espressamente le clausole del bando asseritamene pregiudizievoli per essa, e che avrebbe dovuto farlo entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza, anziché chiederne la disapplicazione.
L’eccezione non merita accoglimento, per due ordini di ragioni.
1.1.2. Innanzitutto in quanto l’eccepita inammissibilità potrebbe colpire, al più, il solo primo motivo di gravame, restando comunque salve le ulteriori doglianze e dunque la parte del ricorso che le solleva.
1.1.3.      Ma l’eccezione non merita condivisione soprattutto per le seguenti considerazioni.
Le censure della ricorrente sono sostanzialmente rivolte contro l’avviso di gara, ragion per cui non può non ritenersi- in forza del ben noto principio secondo il quale il petitum sostanziale del ricorso non va ricavato dall’epigrafe dello stesso né dalla formula petitoria conclusiva, ma dal contenuto concreto delle argomentazioni contenute nei motivi – che anch’esso sia stato impugnato unitamente al provvedimento finale.
Il fatto che il predetto avviso di gara sia stato impugnato soltanto al momento dell’adozione del provvedimento finale (ed unitamente ad esso), dipende – poi – dalla circostanza che il concreto ed attuale interesse all’impugnativa è sorto (e non poteva che sorgere) con la conoscenza della graduatoria, e ciò in quanto solamente allora è stato possibile comprendere come, de facto, erano stati applicati i criteri di valutazione (ed interpretate le clausole dell’avviso di gara) che hanno condotto al provvedimento conclusivo.
1.2.      Nel merito il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.
1.2.1.   Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione e violazione dell’art.97 della Costituzione (e cioè dei principii del buon andamento e dell’imparzialità della PA) sotto svariati profili che si passa a trattare partitamene.
1.2.1.1. La ricorrente deduce, innanzitutto:
     che la Commissione non ha indicato i criteri per stabilire quali fossero i cc.dd. “servizi aggiuntivi” da considerare valutabili e quali quelli ai quali attribuire maggior punteggio;
     e che la mancata indicazione delle sub-voci in questione ha reso il giudizio (espresso dalla Commissione) privo di motivazione, non essendo possibile verificare sulla base di quale criteri lo avrebbe formulato.
La censura non può essere condivisa.
L’Amministrazione ha enucleato con sufficiente chiarezza il concetto di “servizi aggiuntivi”, rappresentando che sarebbero stati considerati tali quelli idonei ad arricchire – senza aggravio di costi ulteriori per l’Amministrazione – l’offerta base dei pacchetti individuali dei servizi di assistenza domiciliare.
Definiti in tal modo – volutamente generico, ma sufficientemente indicativo – i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha poi rimesso alla fantasia ed all’esperienza degli stessi concorrenti l’indicazione dettagliata (dunque: la ideazione) di quelli che essi avrebbero ritenuto maggiormente utili. 
Esattamente come si sarebbe fatto – dunque – in un procedimento per “concorso di idee”.
E’ ben noto che in casi come questi – nei quali si chiede, in buona sostanza, di esprimere una valutazione libera e non un giudizio di conformità di un atto ad un valore prestabilito – il punteggio si risolve e si concreta nella motivazione. E ciò in base alla elementare considerazione che il punteggio serve proprio ad evidenziare il livello di gradimento, sicchè più il punteggio è alto, più l’idea è piaciuta.
E poiché la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che nei casi di giudizi non basati su calcoli, o su tecniche di computo mutuate da scienze esatte, il c.d. voto numerico costituisce uno dei possibili strumenti logici per esprimere una motivazione sufficientemente esaustiva, il provvedimento impugnato ben resiste alla dedotta censura.  
1.2.1.2.   Con il secondo profilo di doglianza la ricorrente deduce che la clausola contenuta al punto B3 dell’allegato n.3 dell’avviso pubblico sarebbe illegittima in quanto “nell’avviso di affidamento del servizio e nella sua parte generale, indicativa dei contenuti del pacchetto della proposta da presentare, nulla è riferito circa la possibilità di indicare eventuali servizi aggiuntivi”.
La censura è inconsistente.
Nell’avviso pubblico si legge testualmente, invero, che “la proposta deve essere compilata in ogni sua voce, esplicitando tutti quegli elementi che saranno oggetto di valutazione dell’apposita Commissione secondo i criteri indicati nell’allegato 3”.
E poiché l’allegato 3 non si limita a stabilire le modalità di presentazione della proposta, ma ne definisce il contenuto specificando gli elementi di cui lo stesso si compone, appare evidente che, seppur attraverso un “rinvio”, i concorrenti sono stati posti nelle condizioni di comprendere che avrebbero potuto (e con quali modalità) offrire alla valutazione della Commissione le loro idee relative alla organizzazione di “servizi aggiuntivi”.
1.2.1.3.     Con il terzo profilo di doglianza la ricorrente lamenta che i “servizi aggiuntivi” indicati dall’Amministrazione a titolo esemplificativo (pasti, mezzo di trasporto) rientrerebbero, in realtà, nel servizio di assistenza domiciliare e che pertanto, per logica, essi avrebbero dovuto essere indicati nella parte della proposta relativa al preventivo di spesa..  
La doglianza si fonda su un’erronea interpretazione della clausola in questione.
Ed invero, nell’indicare a titolo esemplificativo i “pasti” ed il “trasporto” fra i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha inteso riferirsi – all’evidenza – a particolari condizioni e modalità con cui i servizi di somministrazione e di trasporto possono essere offerti.
1.2.1.4. Con il quarto profilo di doglianza, la ricorrente deduce che anch’essa meritava il massimo dei punti, in quanto la sua proposta di servizi aggiuntivi è “notevolmente superiore per quantità e qualità” alla proposta offerta dall’aggiudicataria.
1.2.1.4.1. La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto volta a censurare una valutazione di merito che non è basata su giudizi di conformità a valori specifici prestabiliti, o su calcoli obiettivi o sull’applicazione di regole mutuate da scienze esatte.
1.2.1.4.2. La doglianza si appalesa comunque infondata essa stessa nel merito.
E’ agevole osservare che molti dei servizi aggiuntivi offerti dalla ricorrente e dalla stessa elencati dettagliatamente nel ricorso sono, in realtà, ripetitivi di servizi cui gli assistiti hanno già diritto e che ricevono gratuitamente da altre istituzioni (così, ad esempio, il servizio di cui alle lettere “f” ed “l” della pag.10 del ricorso).
E così pure è agevole osservare che altri servizi indicati dalla ricorrente come “servizi aggiuntivi” non hanno, in realtà, un vero e proprio “valore aggiunto” rispetto al servizio di assistenza domiciliare (così, ad esempio, i servizi di cui alle lettere “a” e “b” della pag.10 del ricorso).
Mentre, in definitiva, appare sufficientemente chiaro che la decisione della Commissione si basa sulla circostanza che l’offerta presentata dall’aggiudicataria, oltre ad essere articolata in maniera più dettagliata e completa di quella della ricorrente, si compone di servizi che non costituiscono ripetizione di servizi già esistenti, ma che si caratterizzano per originalità e utilità, fornendo un “valore aggiunto” ai pacchetti individuali di assistenza domiciliare.
1.2.2.   Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed errore manifesto, deducendo che la Commissione tecnica non ha valutato che l’aggiudicataria non possiede alcuna esperienza nello specifico settore dell’assistenza a malati oncologici.
La doglianza non può essere condivisa.
Come si desume dalla parte A del progetto da essa presentato, l’aggiudicataria ha maturato esperienza nel settore dell’assistenza domiciliare anche ai malati oncologici; esperienza ben superiore ai sei anni vantati dalla ricorrente.
In particolare, dal novembre 1980 al dicembre 1996 l’aggiudicataria ha operato in convenzione con il Comune di Roma per l’assistenza domiciliare agli anziani del XVII Municipio.
Questo servizio è rivolto ad assistere persone anziane, molte delle quali affette proprio da patologie oncologiche.
Il servizio è poi proseguito sino al febbraio 2003.
Dal marzo 2003 ad oggi l’aggiudicataria ha continuato a svolgere tale servizio di assistenza, e dal maggio del 2005 le sono stati affidati specifici “pacchetti di servizio per malati oncologici”.
2.         In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.3.000, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della controinteressata;
 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3540/2008, come in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate per il Comune di Roma.
Condanna la soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Soc. Coop. BETA a r.l., che liquida in complessivi €.3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008. 
 

Lazzini Sonia

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