Responsabilità aquiliana per la violazione degli obblighi familiari

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In tempi recenti, a partire dalla fine degli anni’90 del secolo scorso, grazie a coraggiose decisioni di giudici di merito prima ed alla Suprema Corte poi, è stato possibile ascrivere la figura risarcitoria ex art 2043 c.c. alla violazione degli obblighi familiari derivanti dal matrimonio.
Tale fattispecie ha avuto una portata rivoluzionaria in quanto detta tutela aquiliana, per la prima volta nel nostro ordinamento, è stata affiancata agli strumenti di protezione familiare “tradizionali”. Tale tutela, è necessario ricordare, non è andata contrapponendosi ma a complemento di quella posta in essere dagli istituti “tradizionali”.
 
 
Breve introduzione storica al concetto di famiglia
Innanzitutto, è necessario premettere che le situazioni soggettive nascenti dal matrimonio in capo ai coniugi, ai sensi dell’art. 143 c.c. e seguenti, integrano veri e propri doveri inderogabili ex art. 160 c.c., a cui corrispondono veri e propri diritti. Fanno parte della succitata categoria sia diritti che doveri a contenuto prevalentemente patrimoniale (contribuzione al mantenimento della famiglia), altri a contenuto personale (fedeltà, coabitazione ecc..) ed altri ancora a contenuto misto (obbligo di collaborazione, assistenza morale e materiale ecc….).
L’adempimento di detti obblighi, da sempre, è stato lasciato allo spontaneo atteggiarsi del coniuge. Infatti, la possibilità di intervento del Giudice è sempre stata molto limitata (prevalentemente all’ambito patrimoniale “puro”), visto e considerato che il coniuge leso non ha a disposizione alcuno strumento per ottenerne l’adempimento coatto (vedasi per esempio riguardo all’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza e collaborazione ecc…)
Sino a poco tempo addietro, pertanto, gli unici mezzi a disposizione del coniuge leso erano i classici istituti a tutela della famiglia in generale, quale la separazione per colpa (sino al 1975), la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il versamento dell’assegno divorzile, la sospensione degli obblighi di assistenza nel caso in cui l’altro coniuge avesse abbandonato senza giustificato motivo l’abitazione familiare, l’azione di disconoscimento della paternità e l’azione di riconoscimento dello status di figlio legittimo, la tutela penale degli illeciti riguardanti la famiglia (es: art. 566 c.p., art. 567 c.p., art. 570 c.p.) ecc….
Tale disciplina a tutela del coniuge “leso” si spiegava concependo la famiglia come una formazione sociale a sé stante, autosufficiente a garantire la sfera individuale dei singoli membri. La famiglia era considerata capace, tramite i suddetti strumenti giuridici, a garantire al proprio interno la protezione dei suoi componenti da eventuali illeciti e violazioni nascenti dal matrimonio. E’ del tutto evidente la concezione di famiglia “tradizionale”, nel cui ambito la sfera soggettiva dei membri veniva sovrastata dal superiore interesse della famiglia in generale. Quest’ultima, infatti, veniva concepita come una formazione autosufficiente che solo in particolari, specifiche ipotesi ammetteva l’intervento del Giudice.
Sulla base di tali presupposti, si può ben capire come una tutela aquiliana, a seguito della violazione dei doveri ex art 143 c.c., appariva fuori dall’ordinamento giuridico di allora. In particolare, una tutela extracontrattuale per il coniuge leso era sempre stata rigettata per i seguenti motivi:
         la concezione “pubblicistica” e sovraindividuale della famiglia, di fatto, non ammetteva alcuna possibilità di tutela e protezione degli aspetti individuali della stessa;
         la tutela aquiliana, in quanto non espressamente prevista per l’ambito familiare, doveva essere considerata come non ammessa;
         la tradizionale concezione per cui la tutela aquiliana a favore dei membri della famiglia fosse ammessa solo ed esclusivamente nei confronti dei terzi estranei alla famiglia stessa;
         il danno patito dai membri della famiglia, posto in essere da altri membri, non avrebbe potuto integrare il requisito dell’”ingiustizia”, come richiesto dall’art. 2043 c.c.;
         ammettendo una tutela aquiliana, si sarebbe alterato l’equilibrio familiare con conseguenze imprevedibili;
         le norme del diritti di famiglia venivano concepite come “speciali” rispetto a quelle “generali” sulla responsabilità extracontrattuale.
 
 
 
Evoluzione del concetto di famiglia
Innanzitutto, una fortissima spinta a concepire la famiglia in modo differente rispetto al modo tradizionale è stata data dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Tale atto normativo, al di là delle singole e specifiche innovazioni, ha determinato un ribaltamento del rapporto tra famiglia quale formazione sociale ed i suoi membri. Infatti, la grande novità della riforma è che gli status familiari sono stati concepiti essenzialmente come personalistici, quasi al servizio del singolo membro. Pertanto, la suddetta formazione sociale ha acquisito la funzione di espandere e valorizzare la personalità dei suoi componenti. A seguito di ciò, si è lentamente e progressivamente imposta la necessità di salvaguardare efficacemente tutti quegli aspetti individualistici dei singoli membri, salvaguardia che, sino ad allora, era poco o punto efficace.
In secondo luogo, proprio alla luce delle riflessioni sopra accennate, vi è stata la presa di consapevolezza della inefficacia, a tutela dei propri membri, degli strumenti giuridici tradizionali, nel caso di illeciti commessi dai suoi stessi membri. Appariva fondamentalmente ingiusto che gli stessi illeciti avessero conseguenze e mezzi di tutela diversi nel caso in cui venissero posti in essere nei confronti di altri membri della famiglia o verso terzi.
Sulla base di tali presupposti, la possibilità di ascrivere l’illecito extracontrattuale, ad opera di un membro della famiglia, posto in essere nei confronti di un altro componente è venuta di conseguenza.
Tuttavia, per meglio comprendere la fattispecie in esame, è necessario partire dal dato testuale dell’art 2043 c.c.. In base a tale norma, il danno deve essere risarcito ogniqualvolta sia ingiusto. Pertanto, detta tutela deve ritenersi applicabile nell’eventualità in cui la condotta di uno dei componenti della famiglia abbia cagionato ad un altro componente una danno ingiusto. Infatti, è necessario tenere presente che non tutto i danni derivanti dalla violazione degli obblighi familiari sono connotati dal requisito dell’ingiustizia. E’ ingiusta, con riferimento allo specifico ambito, quella condotta che leda uno dei diritti fondamentali della vittima, che leda quegli interessi costituzionalmente tutelati o che leda quell’interesse personalissimo meritevole di tutela dal nostro ordinamento.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art 2043 c.c. agli illeciti familiari, è necessario verificare, oltre alla violazione dei corrispondenti obblighi e doveri, la colpa o il dolo dell’agente, il danno ingiusto nel senso sopra specificato nonché il nesso eziologico.
Una volta verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’applicazione dell’art 2043 c.c., è necessario valutare che tipo di danno si produce in capo alla vittima.
E’ indubbio che, in linea di massima, il danno derivante da tale tipo di violazioni sia prevalentemente non patrimoniale. In particolare dottrina e giurisprudenza si sono soffermate sul danno esistenziale, cioè sull’insieme delle ripercussioni relazionali negative che incidono sulle condizioni e qualità della vita a seguito dell’illecito altrui.
Tale figura, da una comparazione con la altre “voci” di danno, appare la più appropriata per tutelare i componenti della famiglia lesi da altri soggetti. In particolare il danno esistenziale non è legato ad una diminuzione del patrimonio, come il danno patrimoniale; non deve trovare riscontro medico legale come il danno biologico; è suscettibile di prova e dimostrazione, a differenza dei patimenti d’animo tipici del danno morale.
Tale orientamento si basa, inoltre, sulle Sentenze della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003, la quali, con la Sentenza della Corte Costituzionale 233 del 2003, hanno rivoluzionato il concetto di danno alla persona. In forza di tali decisioni si è voluto rafforzare, basandosi su una interpretazione costituzionalmente garantita dell’individuo, la tutela della persona, ascrivendo al danno non patrimoniale le “voci” di danno biologico, morale ed esistenziale. Per effetto del citato orientamento giurisprudenziale, proprio in forza della tutela dei diritti inviolabili della persona, il risarcimento del danno non patrimoniale deve prescindere dalla sussistenza di un illecito penale. In particolare, la situazione soggettiva di rilievo costituzionale a fondamento della richiesta risarcitoria per illecito familiare è stata individuata, per il tramite della valorizzazione dei rapporti familiari e della sfera personale di ciascun membro, nell’ambito dei rapporti familiari stessi.
 
 
La pronuncia della Suprema Corte
Tale ragionamento è stato adottato dalla Suprema Corte, la quale, con la Sentenza 9801 del 2005, ha affermato che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l’instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall’altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio – se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona – riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana” (Nella specie è stato ritenuto configurabile un danno ingiusto e risarcibile in caso dell’omessa informazione, in violazione dell’obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria “incapacità coeundi”, da lui pienamente conosciuta. Tale condotta aveva indotto la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, avrebbe rifiutato, ledendo così quest’ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio).
 
 
Ulteriori decisioni di merito
 
1) Il Tribunale di Milano, a seguito di una condotta talmente grave, da parte di un coniuge, da integrare il reato di ingiuria, ha ritenuto risarcibile ex art. 2043 c.c., a titolo di danno esistenziale, l’altro coniuge, in quanto la tutela apprestata dalla separazione con addebito è stata ritenuta insufficiente (Trib. Milano Sentenza 7/03/2002).
2) Il Tribunale di Brescia, a seguito dell’adulterio omossessuale da parte del coniuge, ritenendo questa una condotta di estrema gravità alla dignità personale della moglie, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale/esistenziale a quest’ultima (Trib. di Brescia Sentenza 14.10.2006).
3) In un ulteriore caso, è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale il marito colpevole di aver fatto mancare alla moglie ammalata psichica per tanti anni ogni assistenza morale e materiale  (Trib. di Firenze Sentenza 13.06.2000).
4) La Corte di Appello di Torino ha condannato al risarcimento del danno un marito reo di aver tenuto per anni una condotta connotata da gravissimi comportamenti aggressivi ed ingiuriosi verso la controparte, anche e soprattutto esternati in pubblico (C.A. di Torino Sentenza 21.02.200).
5) Il genitore che ha negato il riconoscimento al figlio naturale e che non ha mai provveduto al suo mantenimento è stato condannato, oltre che all’adempimento degli emolumenti in passato non corrisposti, al risarcimento del danno esistenziale patito dal figlio stesso (Trib di Venezia Sentenza 30.06.2004 e Sentenza 18.04.2006).
6) Sempre al risarcimento del danno esistenziale è stato condannato un padre che da tempo aveva impedito il diritto di visita ai figli, da parte della moglie, e che nei confronti di quest’ultima aveva sempre mostrato comportamenti denigratori avanti ai figli (Trib di Monza Sentenza 05/11/2004)
 
Brescia, 11 settembre 2008
 
 
Avv. Luigi Modaffari

Modaffari Luigi

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