E’ stato emanato il d.p.r. 30 marzo 2004, n.115 per i Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, d

Lazzini Sonia 15/03/07
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Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 testo in vigore dal: 20-5-2004
 
 
Art. 1 Definizioni
 
1. Nel presente decreto si intende per:
 
a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 
b) «elenco speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107, comma 1, del testo unico;
 
c) «rilascio di garanzie», l’attivita’ indicata all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unico;
 
d) «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale;
 
e) «esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall’ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:
 
1) ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attivita’ dello stato patrimoniale;
 
2) ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
 
2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
 
 Art. 2. Autorizzazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
 
 
1. L’autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall’articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:
 
a) le complete generalita’ della persona che sottoscrive la domanda;
 
b) la denominazione, la sede legale, l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;
 
c) gli estremi dell’iscrizione nell’elenco speciale.
 
3. La domanda di autorizzazione e’ corredata dei seguenti documenti:
 
a) copia dello statuto vigente della societa’;
 
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa’ che attesta l’esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie; la dichiarazione non e’ dovuta se l’oggetto sociale prevede l’esercizio in via esclusiva di tale attivita’;
 
c) copia dell’ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della societa’ di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l’avvenuto conferimento dell’incarico ad una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 
d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla societa’ di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attivita’ patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall’intermediario.
 
4. L’autorizzazione e’ rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e’ stata presentata ovvero e’ pervenuta al Ministero dell’economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
5. Il termine di cui al comma 4 e’ interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l’acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell’economia e delle finanze indica all’intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l’interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell’autorizzazione e’ prorogato di 30 giorni.
 
6. L’autorizzazione e’ revocata qualora si accerti che l’intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attivita’ diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d’Italia perche’ provveda alla relativa annotazione nell’elenco di cui all’articolo 107 del testo unico.
 
 
 
Art. 3. Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all’estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attivita’ finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1, del testo unico.
 
 1. Le disposizioni dell’articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attivita’ finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:
 
a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;
 
b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell’organizzazione operante in Italia;
 
c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell’organizzazione operante in Italia;
 
d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all’attivita’ svolta in Italia.
 
 
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 Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione   competente per materia, ai sensidell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle leggi, sull’emanazione deidecreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica  italiana,approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati ilvalore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse:
– L’art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere dipromulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore dileggi e regolamenti.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’ attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1, lettera a):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;».
– La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41; si riporta il testo dell’articolo 30, comma 1, come integrato dall’articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge   finanziaria 2001» – pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302):
«1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’ esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata    dagli    intermediari   finanziari   iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica,   e   dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.».
– Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell’art. 107:
«Art.   107.   (Elenco speciale). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi, riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento   e   patrimonio,   in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere   in   un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
2.    La   Banca   d’Italia,   in   conformita’   delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco   speciale   disposizioni   aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche’ l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia puo’ adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita’ la Banca d’Italia   puo’   inoltre dettare disposizioni volte adassicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni con facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli att iritenuti necessari.
4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazionedi norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; aessi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo   di   rimborso   per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli artt. 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57,commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’art. 21 dellalegge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 che esercitano l’attivita’ di concessione di finanziamenti   sotto   qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell’art. 47.».
– Il   decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21della legge 6 febbraio 1996, n. 52.» e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo1988, n. 71; si riporta il testo dell’art. 161:
«Art.   161.   (Albo   speciale   delle societa’ di revisione). – 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albospeciale    delle    societa’    di   revisione   abilitateall’esercizio delle attivita’ previste dagli articoli 155 e158.
 
2. La CONSOB iscrive le societa’ di revisione nell’albospeciale   previo   accertamento   dei requisiti previstidall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 88, e del requisito di idoneita’ tecnica. Non puo’essere iscritta nell’albo speciale la societa’ di revisioneil cui amministratore si trovi in una delle situazionipreviste dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa’ di revisione costituite all’estero possono essere iscritte nell’albo se in possesso deirequisiti previsti dal comma 2. Tali societa’ trasmettono alla CONSOB  una situazione contabile annuale riferita all’ attivita’   di revisione e organizzazione contabileesercitata in Italia.
4. Per l’iscrizione nell’albo le societa’ di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto   dall’articolo   107   del   decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’a ttivita’ di revisione contabile.»
– Il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio1996, recante: «Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’art. 107, comma1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125.
– Il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio1994, recante: «Determinazione, ai sensi dell’art. 106,comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,del contenuto delle attivita’ indicate nello stesso art.106,   comma   1,  nonche’ in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attivita’ nei confronti del pubblico.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio1994, n. 170.
– Il   testo dell’art. 106 del decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasinota precedente) e’ il seguente:
«Art. 106. (Elenco generale). – 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attivita’ di assunzione di partecipazioni,   di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento edi intermediazione in cambi e’ riservato a intermediari finanziari   iscritti   in   un   apposito   elenco tenuto dall’U.I.C.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1possono   svolgere esclusivamente attivita’ finanziarie, fatte salve le riserve di attivita’ previste dalla legge.
3. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa’ per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
artt. 108 e 109.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita’ indicate nel   comma   1,   nonche’ in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita’, puo’, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica,   consentire   l’assunzione   di   altre   forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5.   L’U.I.C.   indica   le   modalita’ di iscrizione nell’elenco e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione   nell’elenco, l’U.I.C. puo’ chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,se necessario, puo’ effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita’.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano   all’U.I.C., con le modalita’ dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa’ ed enti di qualsiasi natura.»
– Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica in data 2 aprile 1999,recante: «Determinazione, ai sensi dell’art. 106, comma 4,lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attivita’ di rilascio di garanzie nonche’ aquelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).» e’pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86.
– Il   testo dell’art. 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) e’ il seguente:
«Art. 114. (Norme finali). – 1. Fermo quanto disposto dall’art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicanoai soggetti gia’ sottoposti, in base alla legge, a forme divigilanza    sostanzialmente   equivalenti   sull’attivita’finanziaria svolta. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentiti la Banca d’Italia e l’U.I.C., verifica sesussistono le condizioni per l’esenzione.».
– Il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio1994, recante: «Disciplina dell’esercizio nel territoriodella Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ finanziarie elencate all’art.106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994,n. 184.
– Il   decreto   legislativo 30 luglio 1999, n. 300recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.   11   della legge 15 marzo 1997, n. 59» e’ pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo dell’ art. 23:
«Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). –
1. E’ istituito il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica ,finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi’ i compiti di vigilanza su enti e attivita’ e le funzioni relative ai rapporti con autorita’ di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto. ad altri Ministeri o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gl ieffetti degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) eb) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti localie alle autonomie funzionali.».
 
Note all’art. 1:
– Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
– Per il testo dell’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
– Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.
– Per il testo dell’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
– Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.
– Il testo dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e’ il seguente:
«Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative). – 1.L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2per cento dell’importo dei lavori,  da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco specialedi cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalenteattivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fidejussore a rilasciare lagaranzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del   contratto   per   fatto   dell’aggiudicatario ed e’svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire unagaranzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo deglistessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali perogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita ‘entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizzaassicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2-ter. La garanzia fidejussoria di cui al comma 2 e’progressivamente   svincolata   a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini eper le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione dellapreventiva   consegna   all’istituto   garante,   da partedell’appaltatore o del concessionario, degli stati diavanzamento dei lavori o di analogo documento, in originaleo in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’inizialeimporto garantito, e’ svincolato secondo la normativavigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o inderoga. 
Il mancato svincolo nei quindici giorni dallaconsegna degli stati di avanzamento o della documentazioneanaloga costituisce inadempimento del garante nei confrontidell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periododetermina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione dellacauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, cheaggiudica l’appalto o la concessione al concorrente chesegue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per ilmancato od inesatto adempimento e cessa di avere effettosolo alla data di emissione del certificato di collaudoprovvisorio. 
Le disposizioni di cui al presente comma siapplicano anche ai contratti in corso anche se affidati daisoggetti   di   cui   all’art. 2, comma 2, lettera b),anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
 
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato astipulare una polizza assicurativa che tenga indenni leamministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   entiaggiudicatori  o   realizzatori   da tutti i rischi diesecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelliderivanti   da   errori   di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, eche preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla datadi emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore   e’   inoltre   obbligato   a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei fischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivantida gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione   del   progetto,   di   una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data diemissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggioricosti che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. 
La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo deilavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
 
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamentodella   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sonoricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’art. 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’ attivita’ di propria competenza.
6-bis.   Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti odagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontarei nferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con   il   Ministro   dell’industria,   del   commercio   e dell’ artigianato,    previo    parere    delle   competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni   dalla   trasmissione   del   relativo schema, e ‘istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’ art. 2, comma 2,lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti i contratti di cui all’art. 19,comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.»
 
Note all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall’art. 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note precedenti.
– Per il testo dell’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse.
– La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso   ai documenti amministrativi e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Si riporta il testo dell’art. 7:
«Art. 7. – 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti   da   particolari   esigenze di celerita’ del procedimento,    l’avvio   del   procedimento   stesso   e’ comunicato, con le modalita’ previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione e’ tenuta a fornire loro, con le stesse modalita’, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facolta’ dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»
– Per il testo dell’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse..
 
 
Note all’art. 3:
– Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.
– Per il testo dell’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.
 

Lazzini Sonia

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