Cedibilità ed incedibilità dei crediti.

Scarica PDF Stampa
1. La libera cedibilità dei crediti.
L’art. 1260, 1° comma, c.c. introduce il principio della libera cessione dei crediti stabilendo che il trasferimento del credito può avvenire “anche senza il consenso del debitore” e, pertanto, solo in forza dell’accordo fra cedente e cessionario[1].
Il consenso del debitore, infatti, non è di regola necessario in quanto oggetto della cessione è il trasferimento totale o parziale di un diritto di credito[2], quindi di una semplice pretesa. Proprio perché viene trasferito semplicemente un diritto di credito, per il debitore è indifferente eseguire la prestazione a favore di un nuovo soggetto. In tal senso la cessione del credito si differenzia dalla cessione del contratto con prestazioni corrispettive non ancora eseguite che, determinando il trasferimento dell’insieme dei diritti ed obblighi contrattuali, richiede il consenso del contraente ceduto.
 
Può dunque affermarsi, salvo quanto verrà precisato nel paragrafo seguente, che qualsiasi credito può essere ceduto.
E’ suscettibile di cessione anche un diritto di credito futuro[3] purché sia determinato o determinabile[4] al momento della conclusione del contratto di cessione[5]. Pertanto occorre che, all’atto della conclusione dell’accordo, esista già il rapporto giuridico, dal quale possono derivare i crediti futuri. Nel caso di cessione di un credito futuro, il relativo accordo si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, mentre l’effetto traslativo si realizza quando il credito viene ad esistere nella sfera giuridica del cedente (secondo i principi di cui agli artt. 1348 e 1472 c.c. in tema di alienazione di cose future). Prima di tale momento si producono solo effetti obbligatori[6]. Il credito futuro, infatti, non è ancora venuto ad esistenza[7] nel momento in cui è stipulato l’accordo di cessione.
Occorre, poi, valutare la validità della cessione di crediti futuri considerando la finalità perseguita in concreto; la dottrina[8] giunge così ad affermare che, “in presenza della causa di liberalità, la cessione di crediti futuri apparirà nulla ai sensi dell’art. 771 c.c”.   
 
La libera cedibilità dei crediti si deve porre in relazione al “più generale fenomeno della circolazione della ricchezza”[9] e risponde, così, ad un’esigenza di carattere economico. Infatti, l’imprenditore che acquista da un produttore beni per procedere alla loro vendita finale, tende ad obbligarsi a pagare il relativo prezzo nel momento in cui, effettuate le vendite, avrà il denaro occorrente. Tuttavia, il produttore persegue l’obiettivo di effettuare ulteriori investimenti anche prima di aver ricevuto il pagamento per la precedente vendita e, cedendo il proprio credito, può ottenere fin da subito le somme necessarie per finanziare la sua attività. Il sistema produttivo, così, può continuare a funzionare anche prima del pagamento che l’imprenditore acquirente farà al cessionario del credito. La cessione del credito, così, consentirebbe di attuare la circolazione della ricchezza “futura” che viene intesa non come diritto attuale su un bene, ma quale pretesa diretta ad ottenere la prestazione dal debitore ceduto[10].
Tuttavia, occorre precisare che la disciplina della cessione del credito non risulta idonea a garantire la rapidità e la sicurezza dei rapporti commerciali in quanto, oltre a non attribuire al solo accordo di cessione piena efficacia ed opponibilità nei confronti del debitore[11], non sottrae il cessionario dalle eccezioni che il ceduto potrebbe opporre al cedente[12]. A tale carenza rispondono le norme dettate in tema di circolazione dei titoli di credito che consentono di considerare la posizione di ogni successivo acquirente del titolo come autonoma rispetto a quella dei precedenti possessori.  
 
2. I crediti incedibili.
Nell’ambito dell’art. 1260 c.c. sono individuabili tre casi di incedibilità dei crediti: quando hanno carattere strettamente personale e quando la cessione è vietata dalla legge o esclusa su accordo delle parti.
 
I crediti strettamente personali sono quelli che, per la loro stessa natura, risultano inidonei ad essere trasferiti, in quanto relativi a prestazioni rispetto alle quali assume rilievo la persona del creditore. In tali casi pare corretto parlare di incedibilità oggettiva o assoluta in quanto determinata dalle caratteristiche intrinseche al credito. Si tratta del credito agli alimenti (la cui incedibilità è sancita anche ex lege dall’art. 447 c.c.), del credito per indennità di licenziamento[13], del credito verso il fideiussore che può essere ceduto soltanto con il diritto principale cui è collegato.  
 
Vi sono, poi, crediti la cui cessione è vietata dalla legge.
In tale categoria rientrano sia divieti di carattere oggettivo, connessi alla causa del credito, sia divieti di carattere soggettivo, legati a classi di soggetti determinati.
Nell’ambito dei divieti di carattere oggettivo è ravvisabile il principio, desunto dall’art. 9, l. 20.03.1865, n. 2248, all. E, e dagli artt. 69 e 70, r.d. 18.11.1923, n. 2440, in base al quale la cessione dei crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni per somministrazioni, forniture o appalti è inefficace in mancanza dell’adesione della pubblica amministrazione debitrice[14]. E’ da ritenersi che tale disciplina comporti l’inopponibilità della cessione all’amministrazione debitrice ceduta che non abbia dato il proprio assenso.
Si inserisce nei divieti di carattere oggettivo anche l’inibizione di cessione dei crediti per stipendi, pensioni o salari dei dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 d.p.r. 05.01.1950, n. 80.
Nell’ambito dei divieti di carattere soggettivo rientrano quelli di cui all’art. 1261, primo comma, c.c. relativo ai crediti litigiosi. Tale norma vieta agli operatori della giustizia di rendersi cessionari dei diritti per i quali è in corso una lite davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni. L’art. 1261, primo comma, c.c. si riferisce, in generale, ai diritti e, pertanto, pur essendo ricompreso nell’ambito delle disposizioni sulla cessione del credito, riguarda qualsiasi diritto patrimoniale.
In base al secondo comma dell’art. 1261 c.c. il divieto di cessione dei diritti litigiosi non si applica alla cessione di azioni ereditare fra coeredi, né alla cessione in pagamento o volta a difendere i beni posseduti dal cessionario.
Rientrano nei divieti di carattere soggettivo anche quelli contemplati dalle norme (artt. 323, 378, 424 c.c.) che impediscono di cedere i crediti di soggetti sottoposti all’altrui potestà a chi esercita tale potestà.
Sono da ricordare, inoltre, i divieti generali di alienazione di cui all’art. 1471 c.c. che, pure se dettato in tema di vendita, si ritiene debba applicarsi anche alla cessione del credito[15].
Tutti i divieti legali di cessione di carattere soggettivo determinano la nullità dell’atto compiuto in violazione agli stessi[16].
 
La cedibilità del credito, poi, può essere convenzionalmente esclusa (art. 1260, secondo comma, c.c.). E’ dunque possibile un accordo con cui le parti escludono la cedibilità del credito. Tuttavia il patto non è opponibile al cessionario, salvo che si provi che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Dal momento che il creditore e il debitore possono accordarsi nel senso di rendere incedibile il credito, si deve ritenere che il principio della libera circolazione dei crediti abbia un carattere dispositivo.
Una parte della dottrina[17] ritiene che il secondo comma dell’art. 1260 c.c. non abbia natura eccezionale e giunge così ad affermare in tema di cessione del credito l’utilizzabilità dell’art. 1379 c.c., regolante in generale il divieto convenzionale di alienazione, anche in tema di cessione del credito. Seguendo tale posizione dottrinale, si dovrebbe ritenere che il divieto negoziale di cessione del credito incontri i limiti propri del divieto convenzionale di alienazione della proprietà ex art. 1379 c.c., ammesso solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.  
Occorre però notare che il testo del secondo comma dell’art. 1260 c.c. non menziona tali requisiti. In particolare, la limitazione temporale dell’accordo non risulta necessaria per il divieto di cessione del credito in quanto il credito ha già un carattere temporale nel senso che è naturalmente destinato ad essere soddisfatto, estinguendo così la pretesa del creditore. Inoltre il criterio della meritevolezza dell’interesse quale limite all’esercizio dell’autonomia negoziale nei contratti atipici è sancito con portata generale dall’art. 1322 c.c., pertanto il limite dell’interesse apprezzabile di una delle parti di cui all’art. 1379 c.c. viene ad essere un’esplicazione di tale criterio. Non è dunque comprensibile perché l’art. 1379 c.c. dovrebbe introdurre di nuovo detto limite in via generale. In realtà l’art. 1379 c.c. riguarda il patto di incedibilità di diritti diversi da quello di credito. Pertanto, l’incedibilità convenzionale dei crediti è sottratta ai limiti dell’art. 1379 c.c. ed è comunque valida in forza dell’art. 1260, secondo comma, c.c. che porta a considerare implicito l’interesse del debitore a non vedere mutata la persona del creditore.
Il patto di incedibilità del credito si differenzia dal divieto di alienazione anche perché ha una diversa efficacia. Mentre il divieto di alienazione della proprietà ha effetto solo fra le parti, il patto di incedibilità del credito è opponibile al terzo cessionario che ne fosse a conoscenza al tempo della cessione. L’onere di provare tale conoscenza incombe su chi (debitore ceduto o creditore cedente) intende avvalersi della clausola di incedibilità al fine di far valere l’inefficacia dell’acquisto del terzo cessionario. 
 
Avv. Marcello Malavasi
 
 
   
    
 
 


[1] Da questo, la giurisprudenza (Cass., 22.12.1988, n. 7013; Cass., 17.03.1995, n. 3099) è giunta ad individuare nel contratto di cessione una struttura bilaterale. Per l’esame del perfezionamento della cessione del credito per effetto del consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario ex art. 1376 c.c., v., Malavasi, L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto e ai terzi, in questa rivista, 14.09.2006.
[2] Bianca, Diritto civile, IV, l’obbligazione, Milano, 1993, 588.
[3] V., Cass., 08.05.1990, n. 4040. In dottrina, v., Perlingieri, Le cessioni dei crediti ordinari e d’impresa, Napoli, 1993, 120 ss.. L’a. afferma, inoltre, la cedibilità dei crediti derivanti da obbligazioni naturali.
[4] Cfr., Cass., 05.06.1978, n. 2798.
[5] Cfr., Cass., 19.09.1972, n. 2746; 02.08.1977, n. 3421.
[6] Cfr., Cass., 05.06.1978, n. 2798; Cass., 19.06.2001, n. 8333.
[7] Per le problematiche inerenti alla garanzia dell’esistenza del credito, v., Malavasi, La disciplina degli obblighi del cedente nella cessione del credito, in questa rivista, 06.07.2006.
[8] Pittalis, La cessione del credito, in Le obbligazioni, a cura di Franzoni, Torino, 2004, 640.
[9] Così, Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 199, 109.
[10] Cfr., Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., 99.
[11] V., Malavasi, L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto e ai terzi, cit.
[12] V., Malavasi, Il regime delle eccezioni nella cessione del credito, in questa rivista, 25.05.2006.
[13] Trib. Firenze, 24.03.1961, in Giur. tosc., 1961, 707.
[14] Cfr., anche Malavasi, L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto e ai terzi, cit.
[15] V., Bianca, Diritto civile, cit., 576 ss..
[16] V., Bianca, Diritto civile, cit., 576.
[17] Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1982, 20.  

Malavasi Marcello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento