Reclamo al Magistrato di Sorveglianza in tema di mercede

giurisprudenza 15/06/06
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                                                              N.   12/05      Reg. S/15
N.___________Reg. S/17
 
 
                      
UFFICIO DI SORVEGLIANZA NUORO
 
Il Magistrato di Sorveglianza
 
Letti gli atti relativi al reclamo proposto da:
******* *******, nato a ******* il 24.7.1963, detenuto in espiazione di pena nella Casa Circ. di Nuoro, attualmente ristretto nella Casa Circ. di Alghero;
   ed avente ad oggetto “il diritto di vedersi riconosciute le maggiori spettanze retributive della sua attività lavorativa svolta in carcere a partire dal 1993” con richiesta di condanna dell’Amministrazione Penitenziaria “al pagamento delle somme dovute per le differenze retributive”;
 in esito all’udienza svoltasi il 27 settembre 2005 con la rituale partecipazione del difensore e del Pubblico Ministero che hanno concluso come in atti
OSSERVA
Il detenuto indicato in oggetto con il reclamo pervenuto all’ufficio il 21.6.2005  richiamava una decisione della Corte di Cassazione depositata in data 13.9.2004 ed un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma in data 14.2.2004 e domandava “il diritto di vedersi riconosciute le maggiori spettanze retributive della sua attività lavorativa svolta in carcere a partire dal 1993” con richiesta di condanna dell’Amministrazione Penitenziaria “al pagamento delle somme dovute per le differenze retributive”.
L’amministrazione Penitenziaria pur avvisata non provvedeva far pervenire proprie deduzioni scritte sull’oggetto del reclamo.
 Il Pubblico Ministero e il difensore del reclamante concludevano per l’accoglimento del reclamo.
Premesso che l’art. 69 , comma 6° lett. a), stabilisce che il magistrato di sorveglianza decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all’art. 14 ter O.P.,sui reclami dei detenuti riguardanti la mercede e la remunerazione , questo magistrato ritiene che sussista la propria competenza a conoscere del reclamo.
Ritiene, altresì, che la propria competenza non escluda nella specifica materia quella stabilita per le controversie di lavoro dall’art. 409 del c.p.c. al quale il reclamante potrebbe rivolgersi in alternativa al fine di avvalersi degli strumenti specificamente previsti dal rito del lavoro.
Riguardo al merito del reclamo esso attiene al diritto alla corretta applicazione dell’art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 il quale stabilisce che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro” .
E’ conseguente che, in via di principio, ad ogni modifica di contratto collettivo nazionale di categoria debba essere adeguato il trattamento retributivo dei detenuti lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia le cui mansioni siano riconducibili a quelle dei lavoratori ai quali il CCNL si riferisce.
Parrebbe che questo non sia avvenuto in quanto la Commissione istituita all’uopo dall’art. 22 O.P. non riunendosi da oltre dieci anni non avrebbe provveduto ad adeguare le mercedi dei detenuti adibiti a mansioni lavorative all’interno degli Istituti Penitenziari.
L’art. 36 della costituzione, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, riconosce e tutela un diritto che riguarda tutti i lavoratori , compresi quelli che sono detenuti ed è proprio l’art. 22 dell’O.P. a prevedere che al detenuto lavoratore sia assicurata una retribuzione che gli consentano un tenore di vita decoroso.
Dunque deve riconoscersi che al detenuto lavoratore deve essere corrisposta una mercede non inferiore ai due terzi della retribuzione stabilita per gli altri lavoratori della stessa categoria dal CCNL in vigore al tempo della avvenuta prestazione dell’attività lavorativa.
Qualora ciò non fosse avvenuto è diritto del detenuto ottenere la corresponsione della differenza tra quanto corrispostogli dall’amministrazione penitenziaria e quanto invece spettategli, a norma dell’art. 22 O.P., oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
Invero il reclamante ha trascurato di specificare e quantificare l’oggetto della domanda, al fine di consentire una pronuncia diversa dalla mera enunciazione di un principio di diritto ma, in tal modo, ha evitato di vedersi dichiarare inammissibile il reclamo perché proposto oltre i dieci giorni previsti dall’art 14 ter O.P., non precludendosi, nel contempo, la possibilità di ricorso in diversa sede giurisdizionale.
Inoltre la struttura della odierna procedura e natura del presente provvedimento escludono che lo stesso possa essere utilizzato in termini pretensivi per eventuali capi di statuizione di un fare o di un dare verso l’amministrazione, nulla è stato dedotto in proposito ai fini di una più puntuale difesa da parte del reclamante.
Uguali considerazioni valgono riguardo alla omessa valutazione del reclamante in ordine alla corrispondenza del mezzo di tutela odiernamente esperito rispetto ai principi stabiliti nell’art. 111 della costituzione, nonché sulla contemporanea vigenza di giurisdizione specifica di altro giudice sul medesimo oggetto, ai sensi dell’ art. 409 c.p.c..
Pertanto, in relazione al contenuto del reclamo, questo magistrato non può che limitarsi ad affermare l’astratta spettanza del diritto reclamato da parte del ******* ed invitare l’Amministrazione Penitenziaria al rispetto dell’art. 22, della legge 354/75 .
PQM
Sentito il parere del PM;
Visti gli artt. 22, 35 e 69 OP,
DICHIARA
La sussistenza del diritto del reclamante a percepire dall’Amministrazione Penitenziaria per le prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze della stessa una mercede non inferiore ai due terzi della retribuzione quale stabilita dal CCNL per la categoria di lavoratori con mansioni uguali o corrispondenti a quelle da lui svolte .
Dichiara altresì l’Amministrazione tenuta a corrispondere le eventuali differenze retributive non corrisposte, maggiorate e rivalutate come per legge, in relazione ai crediti per i quali non sia intervenuta prescrizione.
 
   Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
 
Nuoro 27 settembre 2005
Il Magistrato di Sorveglianza
Dott. A. Carta   
Il Cancelliere dott.ssa G.Sale
Depositato in cancelleria
Il ________________.
Il Cancelliere C1 dott.ssa G.Sale
 
 

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