Riforma Processo Civile: specializzazione e sinteticità per una durata ragionevole

Redazione 24/03/17
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Nel disegno di legge A.C. 2953-A di riforma del processo civile ci sono evidenti intenti di velocizzazione e miglioramento dell’efficienza della macchina della giustizia. In particolare, lo strumento con cui il Legislatore ritiene di poter perseguire tale obiettivo consiste nella specializzazione dell’offerta di giustizia che inerisce anche l’aspetto burocratico in cui è organizzato l’ordinamento giudiziario.

Si prevede, infatti, in primo luogo, l’ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e, conseguentemente, una rideterminazione delle dotazioni organiche.

In secondo luogo, la soppressione del tribunale per i minorenni, non solo in riferimento alle competenze civili, ma anche per le competenze penali: contestualmente, il Governo sarà dunque delegato ad istituire sezioni specializzate presso i tribunali  e le corti d’appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori.

Nello specifico, saranno attribuite le competenze in primo grado alle sezioni specializzate circondariali, istituite presso i tribunali ordinari, nelle materie relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; nonché la competenza dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale per i minorenni (con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci.

 

La specializzazione in primo grado

In particolari materie, il primo grado sarà ancor più specializzato, con l’istituzione delle c.d. sezioni specializzate distrettuali, istituite – sul modello delle sezioni lavoro – presso le Corti d’appello e le sezioni distaccate di corti d’appello. Queste si occuperanno di procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall’art. 38 disp.att. c.c., tanto in materia civile, quanto in materia amministrativa e penale. Infatti, la competenza per i procedimenti penali a carico di minorenni, di cui ad oggi è investito il Tribunale per i minorenni sarà interamente trasferita in capo alle sezioni distrettuali.

Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le Corti d’appello e le sezioni distaccate delle corti d’appello,con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato.

Da correggere anche il tiro dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio.

 

Celerità e durata ragionevole del processo: dal primo grado alla Cassazione

A contrasto delle tempistiche inaccettabili del processo civile, poi, il disegno di legge prevede l’estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l’inammissibilità dell’appello, l’affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti.

Nello specifico il Governo è delegato di fornire numerose regolamentazioni. In primis, rispetto al primo grado di giudizio, dovrà valorizzare l’istituto della proposta di conciliazione del giudice; inoltre, dovrà ridurre il numero di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere solo presso questo giudice l’applicazione del rito ordinario di cognizione; infine, applicare il rito sommario di cognizione a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle controversie di lavoro. Generalmente, per assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, dovrà disciplinare anche l’esposizione in atto e in diritto nelle sentenze del rito semplificato, improntante alla concisione e alla sintesi. Si vorrebbe estendere proprio alla generalità degli atti, del giudice e di parte, il principio di sinteticità.

Per quanto concerne il secondo grado di giudizio, allo scopo di pervenire alla ragionevole durata del processo, si arrivati persino a prevedere che un giudice monocratico possa pronunciare sentenze di appello, sempre che si tratti di materie di ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica. Inoltre, sarà consentito al giudice dell’appello di depositare una relazione sulle ragioni dell’inammissibilità dell’impugnazione sulla quale si apre un contraddittorio scritto con le parti e verranno introdotti criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito, nonché delle questioni di giurisdizione.

 

Cassazione: il rinvio ai precedenti

Ed eccoci giunti al terzo grado, al giudizio in Cassazione. Per limitare il deposito di ricordi presso la Corte Suprema, si vuole istituire un’udienza in camera di consiglio che sostituisca il c.d. filtro in Cassazione, nonché nuove modalità di redazione delle motivazioni delle decisione, anche attraverso il rinvio a precedenti rispetto ai quali la questione giudicata non dimostri di esigere più ampie argomentazioni. Infine, favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, ad esempio attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni, con una razionalizzazione dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo.

Altre figure oggetto di modifiche legislative sono poi l’ufficiale giudiziario, nell’ambito del processo di esecuzione forzata; l’arbitrato, per semplificare la soluzione di procedimenti speciali; le liti temerarie, per cui sarà prevista la condanna alle spese.

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