Riforma Processo Penale, fiducia del Senato: come cambieranno le intercettazioni

Redazione 15/03/17
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Approvata oggi al Senato la riforma del processo penale. Palazzo Madama ha dato la fiducia al Governo con 156 sì su 278 votanti, pertanto il Ddl Penale torna alla Camera per la terza lettura. Tra gli emendamenti proposti dal Senato al testo del Disegno di Legge di riforma del processo penale, vi sono anche disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

In particolare, secondo l’art. 15 della Costituzione, la riforma incide sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazione che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. Sempre salve poi, la riservatezza e la privacy delle comunicazioni o conversazioni in cui siano occasionalmente coinvolte nel procedimento persone estranee al procedimento penale.

Con questa riforma, in particolare, si esclude un uso diverso da quello rilevante ai fini della giustizia penale.

 

Intercettazioni: i nuovi oneri del P.M.

In primo luogo, il Pubblico Ministero dovrà inviare al giudice i materiali selezionati a sostegno della richiesta di misura cautelare nei confronti del gravemente indiziato, ma dovrà sempre assicurare la riservatezza degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità dei reati per cui si procede, dunque irrilevanti ai fini delle indagini.

Suddetti contenuti, saranno custoditi in un registro apposito e riservato,e potranno essere conosciuti da parte dei difensori, mediante facoltà di esame e ascolto, ma non di copia. Solo al termine della fase di deposito degli atti, i difensori potranno ottenere copia di quegli atti e trascrizioni delle intercettazioni che siano state ritenute rilevanti dal giudice e quindi autorizzate dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415- bis c.p.p., qualora il P.M. si accorga della presenza indebita all’interno dell’archivio di atti di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili irrilevanti ai fini del processo pendente relativo, ne dispone lo stralcio.

 

Il nuovo reato di diffusione di contenuti intercettati

Con la riforma, inoltre, costituirà reato punibile con la reclusione non superiore a quattro anni la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. Questo a meno che non siano utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca. A quest’ultimo riguardo, però, i giornalisti non saranno esenti da sanzioni di diverso tipo qualora non si attengano ai imiti entro i quali il diritto loro riconosciuto debba essere esercitato, sempre nel rispetto dei principi adottati con  le sentenze della Corte Edu in merito alla libertà di stampa e del diritto di informazione.

 

Inasprimento dei reati contro la PA

Concorde con la previsione dell’aumento della pena per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, in particolare di corruzione,  è poi la volontà di semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Rigorosa, poi, la disciplina in merito alle intercettazioni inter praesentes mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili.

 

Sabina Grossi

Redazione

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