Contratti di solidarietà, non è possibile il riscatto parziale della posizione individuale

Redazione 07/10/14
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

E’ stato chiesto alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)  se gli iscritti interessati dai contratti di solidarietà possano esercitare il riscatto parziale della posizione individuale ex art. 14, comma 2, lett. b) D.Lgs. 252/2005.

In base a detto articolo l’iscritto può esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50 %della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità,

cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L’ipotesi del collocamento in solidarietà non è quindi espressamente contemplata dalla norma fra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione. La COVIP, in risposta al quesito chiarisce, che l’articolo 14 citato sopra prevede, come anzi detto, la possibilità di riscatto parziale solo in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Pertanto non è consentito l’esercizio della facoltà di riscatto parziale ai lavoratori con contratto di solidarietà.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento