Cassazione: il termine per impugnare il rigetto parziale di una misura cautelare decorre dalla comunicazione alla segreteria del p.m.

Redazione 09/07/13
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Lucia Nacciarone

 

Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 28843 del 5 luglio 2013, che respinge il ricorso del Procuratore avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto parziale di misure cautelari.

L’organo dell’accusa aveva richiesto l’applicazione dei provvedimenti nel corso di un procedimento contro alcuni indagati di molteplici episodi criminosi. Il gip accoglieva parzialmente la richiesta e il procuratore faceva in un primo momento appello al tribunale del riesame, appello che tuttavia veniva dichiarato inammissibile per tardività.

Infatti era stato proposto dopo più di dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento del gip; tuttavia, ad avviso dell’ufficio ricorrente, si era erroneamente ritenuto che il termine decorresse dalla data di comunicazione dell’ordinanza del gip al pm e non dalla esecuzione del provvedimento.

I giudici di legittimità, richiamando un proprio precedente orientamento espresso a sezioni unite, hanno ritenuto che per individuare il momento in cui inizia a decorrere il termine di dieci giorni debba farsi riferimento alla conoscenza effettiva del provvedimento, conoscenza effettiva che può essere legittimamente desunta anche dal momento esecutivo del provvedimento giurisdizionale impugnabile ovvero dalla comunicazioni a tal fine eseguite dall’ufficio giudicante a quello funzionalmente investito dell’onere esecutivo.

Nel caso di specie l’accoglimento parziale della richiesta di misure cautelari deve essere comunicato all’ufficio di Procura mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita a fini esecutivi, comunque in modo tale da assicurare l’effettiva conoscenza di esso da parte dell’organo dell’accusa. Questo, e cioè quello della conoscenza effettiva, è il momento da cui decorre il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento: perciò correttamente il riesame aveva rigettato l’appello.

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