Professioni: annunciate dal Ministero le modifiche al D.M. 140/2012

Redazione 23/11/12
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Anna Costagliola

Il Ministero della Giustizia ha diffuso, alla vigilia dell’apertura del XXXI Congresso nazionale forense, un documento di sintesi in cui indica le modifiche da apportare al D.M. 140/2012 recante i nuovi parametri professionali, modifiche già preannunciate al Congresso di Napoli del Notariato e ribadite in sede di incontro con l’Avvocatura. Quest’ultima aveva più volte evidenziato le criticità legate al nuovo sistema dei «parametri» sostitutivi delle vecchie «tariffe» professionali, e più volte aveva sollecitato il Governo ad un ripensamento dello stesso. In particolare, l’Avvocatura ha denunciato come la nuova disciplina abbia portato ad un abbattimento fino al 50% dei compensi legali nei processi, rilevando diversi profili di illegittimità del provvedimento, come pure testimoniano i rinvii alla Corte costituzionale del Tribunale di Cremona e, da ultimo, del Giudice di Pace di Sciacca.

Tanto premesso, è stato salutato con estremo favore l’annuncio del Ministro della Giustizia, nel suo intervento di apertura del 47° Congresso notarile, relativo all’avanzata fase di realizzazione del progetto di rivisitazione del decreto parametri. Nel documento diffuso da Via Arenula, il Guardasigilli ha definito il provvedimento del Governo in materia di nuove norme sui compensi professionali un passaggio di grande apertura nel mondo delle professioni, con cui si è inteso abbandonare una logica di predeterminazione «amministrativa» di liquidazione giurisdizionale dei compensi. Se, pertanto, non si ritiene di poter tornare indietro sul punto, tuttavia, si condivide l’opportunità di un intervento di modifica del decreto suddetto in relazione agli aspetti sui quali la prassi applicativa ha evidenziato profili di criticità.

Deve ricordarsi, peraltro, come le nuove disposizioni abbiano già costituito oggetto di verifica da parte della Cassazione con riguardo alla operatività temporale dei parametri per la determinazione del compenso professionale. Con le sentenze «gemelle» delle Sezioni Unite (sentt. 17405/2012 e 17406/2012), il Giudice delle leggi ha sancito che i nuovi parametri sono da applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (23 agosto 2012) e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè la stessa abbia avuto inizio e si sia anche solo in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Questi in sintesi gli interventi correttivi che il Governo si propone di apportare al D.M. 140/2012:

a) aggiunta (per tutte le professioni) delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10% e il 20% del corrispettivo;

b) eliminazione (per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale dell’assenza di prova della mancata consegna del preventivo di massima;

c) introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell’attività stragiudiziale, consistente nella percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell’affare.

Con specifico riferimento all’attività dell’avvocato, sono ancora previsti:

d) introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione;

e) introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate;

f) possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti;

g) soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocinio a spese dello Stato e del compenso per l’assistenza d’ufficio a minori;

h) introduzione di due ulteriori scaglioni per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00: a) 1.500.001,00 – 5.000.000,00, b) oltre 5.000.000,00;

i) introduzione della voce «studio» nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori corrispondenti al 35% – 50% degli importi previsti per la voce «procedimento»;

l) incremento (in misura oscillante tra il 30% – 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto;

m) previsione della nuova fase di investigazione relativamente all’attività giudiziale penale, a cui corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all’autorità giudiziaria.

 

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