Riforma condominio: esame in commissione giustizia in sede deliberante

Redazione 25/10/12
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Anna Costagliola

È iniziato l’esame in Commissione Giustizia in sede deliberante del disegno di legge già approvato in prima lettura dal Senato e dalla Camera dei deputati, il quale mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio dettata dal codice civile.

La Commissione Giustizia di palazzo Madama ha decretato per la riforma un giudizio in sede deliberante, che consente alla Commissione di evitare il passaggio in Aula del testo, consentendo un’approvazione-flash dopo le numerose modifiche dell’ultimo passaggio a Montecitorio. La proposta di legge dovrebbe, dunque, ottenere in tempi brevi l’ok di Palazzo Madama. L’orientamento, infatti, sembra essere quello di evitare di introdurre modifiche, anche minime, all’articolato. Un orientamento, questo, sostenuto anche dal Governo, il quale teme che l’accettazione di una qualsiasi modifica al testo licenziato dalla Camera possa portare ad una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione della riforma.

Al termine della discussione generale, il Presidente ha fissato al prossimo 6 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ricordiamo in sintesi le novità della riforma:

a) per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo sarà sufficiente un numero di voti in assemblea che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Scende il quorum anche per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune e l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio;

b) per il cambio destinazione d’uso di locali comuni basteranno i quattro quinti;

c) il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;

d) è possibile staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza il benestare dell’assemblea, ma è necessario non creare pregiudizi agli altri e continuare a contribuire al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale e per la sua conservazione e messa a norma;

e) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;

f) scompare il registro degli amministratori di condominio, ma rimangono alcuni requisiti per esercitare la professione (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’amministratore resterà in carica due anni e potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale;

g) l’assemblea condominiale può decidere la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. All’atto della nomina l’amministratore dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.

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