Sovraindebitamento: le novità introdotte dal testo di legge di conversione del D.L. 212/2011

Redazione 17/02/12
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Anna Costagliola

L’Assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge 3075-B, di conversione del D.L. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, già approvato dall’Aula e poi modificato dalla Camera.

In seguito alla prima lettura del provvedimento in Senato, gli articoli originari del decreto contenenti disposizioni in materia di esdebitazione del non fallibile sono confluiti nella recente L. 3/2012, contenente disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali (vedi l’articolo su questo stesso sito). Le misure per i debiti dei consumatori hanno continuato a costituire oggetto di disciplina del D.L. 212/2011, che ha specificamente introdotto il concetto di «sovraindebitamento del consumatore», individuato nella situazione di crisi in cui dovesse venirsi a trovare la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività di impresa, quando versi nell’impossibilità di far fronte con il proprio patrimonio alle obbligazioni contratte.

In sede di esame del disegno di legge di conversione del D.L. 212/2011 da parte della Camera è stata cassata anche la parte del decreto relativa al sovraindebitamento del cittadino consumatore, benché nelle intenzioni del legislatore le misure all’uopo predisposte non solo avrebbero contribuito a ridurre il contenzioso, ma sarebbero altresì servite a rimediare alle difficoltà economiche delle famiglie. Detta soppressione ha reso necessaria la modifica del titolo del decreto da «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile», a «Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile». Il provvedimento è passato, pertanto, all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge con un articolato assai scarno, destinato ad incidere solo su alcuni ambiti specifici. Il testo risultante dalla definitiva approvazione da parte del Senato riporta, in sintesi, i seguenti aspetti di novità:

a) è disposta l’abrogazione, in sede di conversione, dell’originario art. 12 del D.L. 212/2011, il quale prevedeva misure dirette a rafforzare lo strumento della mediazione, stabilendosi che il capo dell’ufficio giudiziario dovesse vigilare sull’applicazione di quanto previsto nel caso di mediazione obbligatoria e adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, oltre al fatto che la condanna della parte costituita al versamento della sanzione, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo dovesse avvenire mediante ordinanza non impugnabile;

b) relativamente alle cause dinanzi al giudice di pace, la soglia di valore che consente alle parti di stare in giudizio personalmente viene innalzata a 1.100 euro rispetto ai 1.000 contemplati dal decreto 212/2011;

c) in riferimento alle cause in cui le parti sono abilitate a stare in giudizio personalmente, mediante l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 91 c.p.c., è stato generalizzato il principio secondo il quale la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda, dal momento che, in tali ipotesi, la parte soccombente non può essere pregiudicata dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell’assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge;

d) in materia di apertura delle successioni, è aggiunto all’art. 769 c.p.c. un ulteriore comma dopo il terzo con cui si stabilisce che l’istanza di inventario del defunto, nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli, può essere avanzata dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte;

e) è abrogato l’art. 26 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), che aveva previsto misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’appello. Detta norma, modificata successivamente dall’art. 14 del D.L. 212/2011, introduceva, in particolare, la cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell’entrata in vigore della L. 69/2009 e in quelli pendenti davanti alla Corte d’appello da oltre 3 anni prima dell’entrata in vigore della L. 183/2011. In base all’art. 26 previgente, le impugnazioni dovevano intendersi rinunciate se nessuna delle parti ne avesse chiesto la trattazione entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità;

f) è disposta la proroga al 31 dicembre 2012 di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria;

g) in relazione al controllo interno delle società di capitali, risulta in parte modificato l’art. 14 della L. 183/2011, già inciso dallo stesso D.L. 212/2011 al fine adeguare le relative previsioni a talune disposizioni introdotte dalla medesima legge di stabilità 2012, in particolare a quelle attinenti alla introduzione del «sindaco unico». Le modifiche risiedono nella soppressione, al comma 9 dell’art. 14 della legge di stabilità, del termine «sindaco» in luogo di «collegio sindacale». Confermata, invece, la norma di carattere transitorio ai sensi della quale, nelle S.r.l., i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati. Tale previsione, ancorché originariamente riferita alla modifiche introdotte dalla legge di stabilità, appare comunque applicabile anche alla disciplina introdotta dal D.L. 5/2012.

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