Tirocini formativi: come cambia la disciplina nel D.L. 138/2011

Redazione 30/08/11
Scarica PDF Stampa

Il tirocinio formativo, introdotto con la L. 196/1997 (art. 18), consiste in un periodo di formazione guidato all’interno di una realtà lavorativa finalizzato all’orientamento alle scelte professionali (neodiplomati, neolaureati) e di sostegno all’inserimento lavorativo (disoccupati). Si configura essenzialmente come esperienza di apprendimento, non costituisce dunque un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza non sussiste l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda.

Prima che intervenisse il D.L. n. 138/2011 (art. 11) il tirocinio poteva essere attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate fra l’ente promotore e l’azienda ospitante; in seguito alle modifiche i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale. La riserva regionale consegue alla circostanza che in materia di formazione la competenza è di tali organi come sottolineato ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale e in particolare nella sentenza n. 50/2005.

La manovra finanziaria all’art. 11 citato ha inoltre previsto che:

a) i tirocini formativi e di orientamento non curriculari riguardano soltanto i giovani neo diplomati o neo laureati e devono essere promossi non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi (proroghe comprese);

b) si esclude l’applicazione di tale disposizione per i tirocini attivati in favore di alcune categorie: i disabili, gli invalidi fisici e quelli psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall’art. 11 L. 68/1999, i tossicodipendenti, i soggetti in trattamento psichiatrico, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

c) sono altresì esclusi dal nuovo dettato normativo i tirocini formativi e di orientamento curriculari.

Questi ultimi si riferiscono ai percorsi inseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro o nelle scuole professionali, con apprendimento di natura professionale per i quali, si ricorda, la nota del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2007 escludeva anche l’obbligo della comunicazione anticipata al centro per l’impiego prevista dall’art. 1, co. 1180, della legge n. 296/2006.

Alla luce di quanto appena riferito il personale ispettivo è tenuto a verificare, nel corso degli accessi, se il tirocinio attivato all’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (13 agosto 2011) presenti i requisiti soggettivi ivi contemplati. In mancanza dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste per tale ipotesi ed il recupero dei contributi così omessi. (Lilla Laperuta)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento