Contratti: verso una disciplina uniforme europea

Redazione 07/06/11
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Il presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf), Guido Alpa, nel corso del suo intervento al convegno «Gli avvocati e il sistema giustizia», tenutosi nei giorni scorsi a Siracusa, ha annunciato l’arrivo di regole europee uniformi per la disciplina dei contratti, per favorire la crescita del mercato unico nel rispetto del diritto di scelta dei consumatori. Stando alle indicazioni fornite dal presidente del Cnf, la Commissione europea dovrebbe presentare ad ottobre una proposta legislativa, presumibilmente un regolamento comunitario, nel quale saranno definite regole uniformi per la disciplina dei contratti di vendita, regole che i consumatori europei potranno scegliere di applicare in luogo delle norme nazionali.

La prospettiva di una disciplina unitaria dei contratti risponde all’esigenza di realizzare un “mercato interno unico” esteso all’area geografica dei Paesi membri. Il diverso trattamento cui sono sottoposti i rapporti giuridici di diritto privato nei singoli ordinamenti nazionali costituisce senza dubbio un forte ostacolo alla realizzazione di detto mercato unico, inteso come libero scambio di merci, servizi, capitali, lavoro, all’interno dell’Unione. In un mercato fondato sul principio della libera concorrenza, infatti, tutti gli operatori, benché appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, devono essere posti sullo stesso piano e devono poter competere, sul mercato medesimo, in condizioni di parità. Ciò implica la necessità di elaborare regole uniformi nelle varie materie interessate dal fenomeno, come in tema di contratti, onde evitare la prevaricazione di modelli contrattuali nazionali «forti» e consentire di disporre di una base comune che ponga su di un piano di effettiva parità singoli operatori ed imprese.

Il primo nucleo di disciplina comune europea dei contratti è comunemente indicato nella disciplina a tutela del consumatore con cui, da un lato, si è inteso offrire una tutela maggiormente protettiva a quella che è considerata, nell’attuale sistema produttivo di massa, «parte debole» del rapporto contrattuale e, dall’altro, si sono voluti sollecitare gli Stati membri a predisporre strumenti di tutela giuridica uniforme al fine di eliminare le diversità di obblighi e doveri di cui sono titolari le imprese, nella consapevolezza che tali diversità inducono ad una distorsione della concorrenza.

Il legislatore europeo non ha finora elaborato una disciplina generale del contratto, limitandosi ad adottare soluzioni parziali, limitatamente a singole figure contrattuali, il più delle volte in un’ottica correttiva e protezionistica dell’interesse del consumatore. Ciò ha radicato la convinzione negli operatori del settore circa la necessità di varare un corpus unitario ed organico di regole per l’Europa, che faciliti gli scambi commerciali tra i consociati e disciplini in modo uniforme il settore contrattuale, con indubbi vantaggi sul piano della semplificazione delle regole giuridiche applicabili ai rapporti economici.

La soluzione che si intravede è quella, pertanto, di un insieme di regole uniformi europee di carattere opzionale che consenta, nel rispetto del diritto di scelta del consumatore, di porre le fondamenta per il raggiungimento di un’Europa definitivamente unita. Per sua stessa natura, tuttavia, uno strumento facoltativo è idoneo a rappresentare una valida soluzione ai problemi derivanti dalle divergenze normative solo se risulti sufficientemente chiaro per l’utente medio e garantisca la certezza del diritto, essendo questi i presupposti affinché i contraenti acquistino fiducia nello strumento medesimo e lo scelgano come base giuridica del contratto. Solo in questo senso un complesso di regole uniformi da carattere facoltativo può offrire una soluzione ragionevole al problema degli ostacoli al mercato interno indotti dal divergere dei diritti nazionali dei contratti.

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