Accesso ispettivo e verbalizzazione unica: ecco le linee guida INPS dirette al personale ispettivo

Redazione 17/05/11
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Con circolare n. 75 del 13 maggio 2011, l’Inps ha inteso fornire al proprio personale ispettivo indicazioni operative in ordine alla corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 e nella successiva circolare n. 41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Ribadito che il verbale di primo accesso deve necessariamente contenere “l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego”, l’Inps fa presente che:

 

a) l’identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro risulterà di fondamentale importanza in ordine alla verifica del rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro; qualora invece l’accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni a progetto di dubbia autenticità, ovvero non genuine), o abbia ad oggetto verifiche in materia contributiva, si potrà procedere ad un tipo di identificazione cd. per “relationem”, vale a dire mediante riferimento alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (di seguito L.U.L.), ovvero attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV da parte dell’azienda;

 

b) per quanto attiene all’attività relativa all’acquisizione delle dichiarazioni del personale impiegato occorre tenere conto del numero delle unità lavorative trovate in forza all’azienda e dell’effettiva esigenza di acquisire riscontri di carattere “testimoniale”. Infatti l’accertamento potrà essere svolto mediante la verifica di un campione significativo di personale, in relazione alle dimensioni dell’impresa, dalla quale sia possibile dedurre con sufficiente chiarezza ed uniformità quali sono le modalità di espletamento delle prestazioni per l’insieme dello stesso personale; ciò in considerazione della eventuale tipologia di attività, seriale e ripetitiva, che consente di risalire alle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’intero organico aziendale impiegato in una determinata lavorazione.

 

Il potere di diffida è stato esteso anche al personale ispettivo dell’Inps, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Agli ispettori del lavoro si affiancano gli ispettori degli Istituti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate e comunque riconducibili, fatta eccezione per la “maxi sanzione” e per le violazioni in materia di L.U.L., alla sola materia previdenziale.

 

In merito, poi, alla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004, si precisa che:

 

– in relazione agli illeciti diffidabili: qualora nel verbale unico siano contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del predetto ricorso decorrerà dopo 45 giorni (30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle inosservanze contestate più 15 giorni stabiliti ai fine del pagamento della sanzione in misura minima);

 

– in relazione, invece, agli illeciti non diffidabili: nell’ipotesi che il verbale unico contenga solamente illeciti non diffidabili, contestati ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981 e dunque autonomamente impugnabili, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà dalla ricezione della notifica stessa;

 

– in relazione, infine, alle ipotesi in cui nel verbale unico siano contestati sia illeciti diffidabili che non diffidabili, è opportuno stabilire un unico termine iniziale a far data dal quale è possibile promuovere il ricorso stesso, che sarà proponibile decorso il 45° giorno.

 

Il verbale unico racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti; le contestazioni delle diverse tipologie di violazioni ed i relativi importi sanzionatori sono contenute in un unico atto e nel verbale stesso si può reperire ogni elemento utile ed idoneo, specificamente esaminato ed evidenziato da parte degli ispettori che hanno redatto il verbale, ai fini di una corretta ed esaustiva notificazione delle violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.

 

Per la decorrenza del termine per la contestazione e notificazione del verbale unico, l’Inps rileva che il termine di 90 giorni previsto in proposito non decorre più dall’adozione dei diversi verbali o atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è concluso l’accertamento nel suo complesso. Tale termine coincide, infatti, con quello dell’acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l’accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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